CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 28120/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ragusa; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa ha convalidato il suo arresto. 2. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato dato rituale avviso della fissazione della udienza al difensore di fiducia: la Procura della Repubblica aveva inviato al difensore la richiesta di presentazione dell'arrestato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo alle ore 13,23 del 28.1.2025, e ciò nonostante nel medesimo atto fosse indicato come udienza quella del 28.1.2025 alle ore 13; un invio così irrituale che equivarrebbe, si adduce, a un non invio. Si aggiunge che l'udienza sarebbe comunque iniziata alle ore 14,05, cioè dopo poco più di trenta minuti dall'invio della comunicazione, e non avrebbe rilievo la circostanza che la Cancelleria avesse provato a contattare il difensore telefonicamente ad udienza iniziata, peraltro ad un numero non indicato nel verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Dal verbale dell'udienza di convalida emerge che il Tribunale convalidò l'arresto ma rigettò la domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e dispose l'immediata liberazione dell'imputato. 2. La Corte di cassazione in più occasioni ha chiarito che l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038; Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Calia, Rv. 244141). 3. Nulla è stato dedotto sul punto. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11