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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:79
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0016

[OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 13 OTTOBRE 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , Signori giuidici , Le due cause pregiudiziali (16-70 e 17-70) trattate congiuntamente il 16 settembre vertono sull'interpretazione del regolamento n. 1134/68 del 30 luglio 1968 ( GU 1968, L 188/1 ) emanato nell'ambito della politica agricola comune.

Onde meglio comprendere la situazione è necessaria una premessa.

È noto che l'elemento principale dei regolamenti comuni del settore agricolo è la disciplina dei prezzi.

I prezzi comuni sono espressi in unità di conto, il cui valore è stato stabilito dal regolamento n. 129 del 23 ottobre 1962.

Nei rapporti tra i singoli e gli enti nazionali incaricati dell'applicazione dei regolamenti agricoli, detti prezzi ed altre componenti (prelievi, restituzioni e prezzi del mercato mondiale), vengono generalmente calcolati in moneta nazionale al tasso ufficiale di cambio e questi prezzi sono gli unici che compaiono nei documenti ufficiali.

Ci è pure noto che talvolta è possibile prefissare con maggior o minore anticipo sull'esecuzione del contratto gl'importi dei prelievi o delle restituzioni per singole operazioni (mi richiamo in merito a quanto espone la [OSCURATO:PERSONA] — testo francese delle osservazioni — alle pagg. 5, 6 e 7).

Scelta la via della prefissazione — prassi ormai abbastanza comune — è evidente che, se nel frattempo il valore dell'unità di conto varia e varia il corso del cambio in una Stato membro o in un paese terzo, l'esecuzione di operazioni alle condizioni prefissate può provocare perturbazioni.

Infatti gli importi espressi in moneta nazionale non vengono sempre adeguatamente ritoccati, cosicché non corrispondono più al nuovo corso del cambio. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente illustrato questo punto richiamandosi al principio del nominalismo accettato dagli Stati membri ed ha prospettato quali pericoli possano così minacciare il principio, fondamentale per la Comunità, dell'unità delle condizioni di prezzo.

Si è tentato di ovviare a questo inconveniente emanando i regolamenti nn. 653/ 68 del 30 maggio 1968 ( GU 1968, L 123/4 ) e 1134/68.

Il primo riguarda la variazione del valore dell'unità di conto nell'ambito della politica agricola comune e contempla i provvedimenti per adeguare determinati prezzi agricoli e gli importi contemplati dall'articolo 1 del regolamento n. 129.

Il secondo regolamento è stato emanato in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 653/68, n. 1 che recita : «Il Consiglio … delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA] … le norme applicabili in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto per quanto riguarda gli importi fìssati in unità di conto ed espressi in moneta nazionale».

Questo regolamento d'esecuzione definisce particolareggiatamente come debbano venire calcolati i valori in caso di una variazione del corso del cambio (nello Stato membro e nei paesi terzi), in caso di variazioni del valore dell'unità di conto e di conseguente adeguamento dei prezzi agricoli, specie per quanto riguarda gl'importi prefissati, come ad esempio i prelievi e le restituzioni, che sono funzione dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale.

A tutela di coloro che hanno stipulato contratti con il sistema della prefìssazione, ma che, con l'avvento del nuovo regime, dovrebbero adempierli osservando le nuove disposizioni, alcune norme di questo regolamento (artt. 1, 2 e 4) contemplano la possibilità di sottrarsi alle conseguenze testé menzionate, se «l'interessato che abbia ottenuto la fissazione in anticipo, … con domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni … (richiede) l'annullamento della fissazione in anticipo del relativo certificato o titolo».

Il regolamento è entrato in vigore il 4 agosto 1968.

Ma vi è di più, poiché in forza dell'articolo 7 la disciplina è applicabile a tutti i contratti «realizzati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore».

Onde escludere il pericolo di perturbazioni, il legislatore ha incluso nella sfera d'applicazione del regolamento anche prefissazioni precedenti, determinate prima che entrasse in vigore la disciplina integrativa e che quindi potevano essere considerate a buon conto definitive ed irrevocabili dagl'interessati.

Non si poteva imporre ex abrupto una nuova disciplina a rapporti giuridici preesistenti prescindendo da ogni criterio di elasticità, onde consentire agl'interessati di far fronte e di premunirsi contro il rischio insito nella nuova disciplina.

L'articolo 7 recita infatti : «Tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata (rispetto all'entrata in vigore del regolamento) prima di tale data, o concluso un accordo con un organismo d'intervento, per un'operazione che rimane da effettuare dopo tale data, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo relativo, o la risoluzione dell'accordo».

La presente causa verte sull'interpretazione di questa norma.

Ricorderete come si è giunti alla controversia: la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (ente olandese di diritto pubblico con competenze amministrative, particolarmente nel settore dei mercati agricoli) ha comunicato mediante circolare alle ricorrenti nella causa di merito il testo del regolamento e la data della sua entrata in vigore.

In questa circolare, pervenuta alle ricorrenti il 28 agosto 1968, si sottolineava inoltre che l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento 1134/68, secondo un'interpretazione del Ministero dell'agricoltura e della pesca, che la Hoofdproduktschap accettava incondizionatamente, era subordinata a quattro presupposti.

Due sono particolarmente importanti: a) l'annullamento può essere concesso solo per partite che al momento della domanda non sono state ancora esportate o importate e b) tra il 3 agosto e il giorno della domanda d'annullamento non deve essere stata effettuata alcuna esportazione o importazione soggetta a prelievo o restituzione prefissata.

In effetti il regolamento era molto importante per le ricorrenti, che, prima dell'entrata in vigore di questa disciplina, avevano concordato l'entità delle restituzioni all'esportazione e che non avevano ancora pienamente utilizzato le rispettive licenze, nell'ambito delle quali si potevano compiere altre esportazioni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

In particolare, la ricorrente nella causa 16-70 è titolare di una licenza per esportazione di malto rilasciata il 29 aprile 1968 e valida fino al 31 marzo 1969; al 4 agosto 1968 rimanevano ancora da esportare 1500 tonnellate di merce a restituzione prefissata.

Per la ricorrente nella causa 17-70, nell'aprile e nel maggio 1968 veniva prefissata una serie di restituzioni per l'esportazione di prodotti derivanti dall'orzo e dall'avena.

Le relative licenze erano valide rispettivamente fino al 31 agosto 1968 e fino al 9 dicembre 1968.

I quantitativi ancora utilizzabili il 4 agosto 1968 sono indicati a pag. 23 della sentenza di rinvio (testo tedesco).

Se i presupposti comunicati dalla Hoofdproduktschap fossero stati conditio sine qua non, le ricorrenti non avrebbero indubbiamente potuto chiedere l'annullamento a norma dell'articolo 7 del regolamento 1134/68, giacché esse, successivamente al 4 agosto 1968, hanno ancora effettuato esportazioni a valere sulle licenze loro rilasciate prima di questa data (altro elemento citato dalla sentenza di rinvio).

Tuttavia le ricorrenti, dopo aver ricevuto la circolare il 2 settembre 1968, chiedevano alla Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (cioè l'ente olandese competente per l'esecuzione del regolamento di cui trattasi), l'annullamento delle loro licenze per i quantitativi ancora disponibili il 4 agosto 1968.

Il 2 settembre 1968 esse reclamavano pure presso la Hoofdproduktschap contestando il contenuto della circolare, che esse consideravano inconciliabile con il regolamento 1134/68, almeno per quanto riguardava i due presupposti summenzionati.

La loro iniziativa rimaneva infruttuosa.

È noto che la Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten si associava all'orientamento assunto dalla Hoofdproduktschap nella circolare, ragion per cui respingeva le domande d'annullamento, con atti del 9 e 17 settembre, per quanto riguardava i quantitativi esportati tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda.

Per questo motivo le interessate, con ricorsi del 7 ottobre 1968, adivano il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het Bedrijfsleven (organo olandese competente per le controversie di carattere economico nelle quali sono parti processuali organi dello Stato), chiedendo l'annullamento della circolare e degli atti negativi adottati nei loro confronti e il risarcimento del danno (almeno nella causa 16-70). [OSCURATO:PERSONA] van Beroep constatava in primo luogo l'irricevibilità delle domande riferentisi alla circolare della Hoofdproduktschap.

Poiché la valutazione degli interessi delle attrici del resto doveva essere effettuata alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario (cioè dell'interpretazione dell'art. 7 del regolamento 1134/68) e poiché inoltre non vi sono ulteriori mezzi d'impugnazione contro le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] van Beroep, questo tribunale, con sentenze del 10 aprile 1970, sospendeva il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE deferiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni : 1) «Se l'esatta interpretazione dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio implichi che la possibilità di annullamento ivi prevista si riferisce soltanto all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968 sulla prefissazione. 2) In caso di soluzione positiva del punto 1), se la facoltà di annullamento sussista anche qualora, tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda di annullamento, la prefissazione sia stata utilizzata, in tutto o in parte, per importare o esportare, ovvero sussista solo se, nello stesso periodo, la prefissazione non sia stata utilizzata. 3) In caso di soluzione negativa del punto 1), se l'annullamento della prefissazione sia possibile per il quantitativo ancora disponibile alla data della presentazione della relativa domanda, o per una parte di esso, qualora, già tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda, la fissazione sia stata in parte utilizzata. 4) Inoltre, in caso di soluzione negativa del punto 1), se l'articolo 7, 2 o comma, vada inteso nel senso che l'annullamento della prefissazione è possibile anche per quanto riguarda una o più importazioni o esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda d'annullamento.» Dopo aver esaminato le osservazioni scritte presentate dalla «Necomout», dalle convenute nel processo di merito, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo olandese e tenuto conto di quanto è stato esposto in udienza dalle parti del processo di merito e dalla [OSCURATO:PERSONA], espongo il mio punto di vista :

1. Per quel che riguarda la prima questione, cioè se si possono annullare i prelievi e le restituzioni, come disposto dall'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68, ma solo per i quantitativi ancora disponibili il 4 agosto 1968, le attrici e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si debba rispondere in senso negativo, mentre le convenute nel processo di merito e il governo olandese sono di parere contrario.

Nell'esame della questione, che deve sempre vedersi in relazione alle questioni 3 e 4, si può scartare a priori un argomento, cioè il richiamo delle attrici alla prassi amministrativa di altri Stati membri.

Il richiamo infatti si rivela inutile in quanto i procedimenti di merito non hanno definitivamente chiarito questo punto, ma anche e soprattutto perché nell'interpretazione dei testi giuridici non è logicamente possibile applicare il criterio della maggioranza e quindi il richiamo ad una prassi amministrativa consolidata può tutt'al più avere valore indicativo.

Come è ormai mia abitudine per le domande d'interpretazione, esaminerò anzitutto il tenore delle norme per vedere che cosa ne può scaturire.

A questo proposito le convenute nel processo di merito e il governo olandese sottolineano che nel 2 o comma dell'articolo 7 si parla di una « operazione che rimane da effettuare dopo tale data» (cioè il 4 agosto 1968), operazione che si dovrebbe effettuare con il sistema della prefissazione la quale, secondo l'articolo 7, potrebbe venir annullata assieme al « certificato » o al « titolo relativo».

Dello stesso orientamento sarebbero le norme analoghe, cioè l'articolo 1, II comma, l'articolo 2, 2 o comma e l'articolo 4, I comma, 2 o capoverso, del regolamento n. 1134/68, nei quali si parla sempre di una sola «operazione».

È quindi opportuno considerare i quantitativi disponibili il 4 agosto 1968 e l'obbligo di esportare derivante dalla prefissazione come un tutto unico, trascurando che in realtà l' «operazione» si è frazionata in più esportazioni singole, pur se tutte rientravano nell'ambito di una sola licenza.

Questo orientamento è confermato dal tenore dell'articolo 4, n. 1 a), che, per quanto riguarda il momento della determinazione degli importi, cita un' «operazione», ma contempla — diversamente dall'articolo 7 — la possibilità che si esegua anche una « parte di operazione».

In effetti non si può negare che queste deduzioni abbiano una certa logica, ma è pure assodato — come sottolineano le convenute nel procedimento di merito — che l' «operazione» di cui all'articolo 7 non va identificata con il contratto di esportazione stipulato con l'acquirente, che ai fini del rilascio della licenza non ha alcuna rilevanza.

Questo si desume chiaramente dalla definizione del momento dell'esecuzione di un'operazione, contenuta nell'articolo 6 del regolamento 1134/68, nel quale l'accento si pone sull'adempimento dell'obbligo di esportare, che rientra tra gli obblighi di diritto pubblico, mentre rimane indifferente ogni altro fenomeno attinente alle semplici obbligazioni contrattuali.

Tuttavia si deve condividere l'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] che non attribuisce a quest'argomento un peso preponderante.

Anzitutto la frase in cui si cita l'annullamento della licenza non va intesa letteralmente nel senso di atto inscindibile.

Anche le convenute nel processo di merito e il governo olandese condividono questo atteggiamento, giacché si riferiscono ai quantitativi non ancora utilizzati il 4 agosto 1968, almeno sotto questo aspetto quindi operano una distinzione.

Ritengo perciò che proprio dalla definizione dell'articolo 6 si debba arguire che il termine «operazione» va riferito al singolo atto di esportazione, poiché il compimento materiale dell'atto fa sorgere il credito «sull'importo relativo all'operazione stessa».

Accettato questo principio — e non mi pare che il tenore della norma summenzionata lasci il minimo dubbio — si può convenire, con la [OSCURATO:PERSONA], che non stupisce il fatto che l'articolo 7 usa il singolare per la nozione di «operazione».

L'espressione è stata scelta probabilmente in quanto si è dovuto impiegare un termine generico per tutti gli atti elencati nell'allegato del regolamento 1134/68.

Effettivamente il regolamento avrebbe potuto esprimersi anche con i termini «per un'esportazione o importazione non ancora compiuta a questo momento», il che avrebbe meglio espresso che si voleva tener conto soltanto delle singole operazioni di importazione o di esportazione e non dell'obbligazione d'importare o esportare vista nel suo complesso.

Inoltre si pensa che l'articolo 7, 2 o comma, vada interpretato nel senso testé esposto in quanto l'uso terminologico generale ha questo orientamento e la prassi economico-amministrativa normalmente non fa coincidere i quantitativi indicati nella licenza e quelli indicati nel contratto, cioè le licenze non vengono utilizzate con una sola operazione, anzi le cifre in esse indicate possono venire frazionate ad libitum in più operazioni.

In base al tenore del regolamento 1134/68 ed interpretando esattamente le nozioni citate nelle varie disposizioni si è indotti ad ammettere piuttosto l'esattezza delle teorie esposte dalla [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno ad affermare che non si riesce a giustificare adeguatamente le interpretazioni date dalle convenute nel giudizio di merito e dal governo olandese.

Mi pare che le convenute e il governo olandese attribuiscano però molta importanza anche ad altre considerazioni.

Essi insistono nel richiamarsi alle possibilità di annullamento offerte dagli articoli 1, 2 e 4 del regolamento 1134/68.

Dalla motivazione del regolamento, gli interessati arguiscono i motivi per i quali si è pensato alla possibilità di annullare il prelievo e traspongono questi motivi all'articolo 7 di cui è ora questione.

Fondamentale a questo proposito è questa frase della motivazione del regolamento : «L'adeguamento non deve recare pregiudizio agli interessati che avessero ottenuto la fissazione anticipata ed è pertanto opportuno permettere loro di ottenete l'annullamento di tale fissazione».

Secondo le convenute e il governo olandese, la maggior preoccupazione del legislatore è quindi quella di evitare un pregiudizio.

Partendo da questo presupposto essi affermano: chi, al momento in cui si verifica un determinato avvenimento, cioè una variazione del corso del cambio che implica il ritocco dell'importo del prelievo e delle restituzioni prefissate con conseguenze di immediata evidenza, non chiede immediatamente l'annullamento delle licenze per i quantitativi ancora disponibili, anzi continua a compiere operazioni e solo in un secondo tempo chiede l'annullamento, dimostra di non essere stato pregiudicato dalla variazione dell'entità dei prelievi o delle restituzioni, anzi i motivi della richiesta sono diversi, ad esempio l'intenzione di giovarsi di una più favorevole aliquota per la restituzione in un determinato giorno.

Ciò però è intollerabile, perché incompatibile con lo scopo della legge.

Gli articoli 1, 2 e 4 non consentono queste acrobazie, e nemmeno quindi l'articolo 7, cioè è vietato, qualora sussistano i presupposti per l'annullamento, continuare a sfruttare licenze ancora disponibili e poi chiederne l'annullamento.

Tuttavia, tale considerazione, in apparenza allettante, è anch'essa fragile.

Anzitutto si può obiettare ch'essa non calza a pennello nemmeno per gli articoli 1, 2 e 4, cioè in caso d'annullamento a seguito di variazioni del cambio.

Non è detto che chi, al momento in cui si verifica la necessità di variare l'entità dei prelievi e delle restituzioni non chiede immediatamente l'annullamento di quelli già prefissati, lo faccia perché non è pregiudicato dalla nuova situazione.

Anzi, è possibile che rinunci all'annullamento immediato e adempia alle sue obbligazioni alle nuove condizioni in quanto prevede così di subire un danno inferiore a quello che gli arrecherebbe l'immediato annullamento, che bloccherebbe la sua attività commerciale finché non vengano rilasciate nuove licenze; cioè — contrariamente a quanto ritiene il governo olandese — anche se la modifica dei prelievi o delle restituzioni prefissate arreca indubbi pregiudizi, si può immaginare che talvolta è più conveniente attendere e chiedere l'annullamento con un certo ritardo.

Certamente ancor più importante di questa considerazione è l'altra, fondamentale, che rivela come non vi sia identità di motivi e di scopi tra gli articoli 1, 2 e 4 da un lato e l'articolo 7 dall'altro.

Come giustamente ritengono le convenute nel processo di merito ed il governo olandese, si può affermare che lo scopo delle norme summenzionate, che sono diventate elementi costanti del sistema di prefissazione e che sono note al momento del rilascio della licenza, sia quello di evitare o di limitare un danno immediato e patente.

Tuttavia, in relazione all'articolo 7, è certamente erroneo parlare di un « danno » nello stesso senso: in questo caso si tratta di applicabilità di una nuova norma a rapporti preesistenti, si deve quindi motivare un rischio che fino a quel momento non esisteva (il rischio cioè che, in caso di variazione del corso del cambio, si debba accettare un'adeguamento degli importi prefissati oppure si debba chiedere l'annullamento della licenza).

Chi non vuole affrontare tale rischio deve poter contare sulla possibilità di ottenere l'annullamento delle licenze già rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento 1134/68.

L'articolo 7 è permeato soprattutto dall'indole del regolamento transitorio applicabile una tantum, emanato per motivi di regolarità formale.

Questo postulato è anche la base di partenza per la determinazione della portata della norma.

Tenuto conto della funzione di tutela di una simile norma, unica giustificazione di una pesante ed improvvisa intromissione nei rapporti giuridici preesistenti, si conclude senza possibilità di altre alter-native che è inevitabile interpretarla estensivamente e non si può dare un'interpretazione restrittiva come vorrebbe il governo olandese.

L'interpretazione estensiva implica perciò che l'annullamento sia concesso non solo per i quantitativi non ancora integralmente utilizzati il 4 agosto 1968, ma anche per frazioni di essi.

Tenendo conto di quanto esporrò in seguito, non vi saranno più dubbi che questa può essere l'unica esatta interpretazione del II comma dell'articolo 7 del regolamento n. 1134/68.

L'annullamento della licenza costituisce effettivamente una deroga ad una norma primaria che si applica con il rilascio della licenza: il titolare ha l'obbligo , e ne risponde con una cauz, ione di effettuare l'importazione prevista.

Gli effetti di tale regime devono essere circoscritti al massimo, se si vuol evitare che i regolamenti agricoli comuni sconvolgano il funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Ogniqualvolta il tenore di una norma — come il 2 o comma dell'articolo 7 — apre uno spiraglio all'annullamento, anche per salvaguardare il sistema delle organizzazioni comuni di mercato, si dovrebbe cercare di controllare al massimo le conseguenze della norma derogatoria.

Si dovrebbe ancora aggiungere che solo dando questa interpretazione alla norma si può comprendere la lunghezza del termine di cui al 2 o comma dell'articolo

7. Se gli interessati avessero avuto soltanto la facoltà di scegliere tra la rinuncia all'annullamento e l'annullamento delle licenze per tutti i quantitativi disponibili il 4 agosto 1968, sarebbe stato sufficiente anche un termine molto inferiore.

Queste considerazioni, ispirate al tenore e allo spirito del 2 o comma dell'articolo 7 del regolamento n. 1134/68, inducono a fornire una risposta negativa alla prima domanda, cioè a contestare il risultato cui erano giunte le attrici nelle cause di merito e la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'annullamento a norma dell'articolo 7 non è concesso unicamente e tassativamente per i soli quantitativi complessivi ancora disponibili il 4 agosto 1968.

2. Poiché la seconda domanda è subordinata ad una risposta positiva alla prima domanda, il risultato cui sono giunto mi esime dall'esaminare questo punto.

3. Circa la terza questione, vale a dire quella relativa alla possibilità d'annullare delle prefissazioni relative a quantitativi ancora disponibili nel giorno della presentazione della domanda d'annullamento, cioè anche nel caso in cui tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda siano stati importati o esportati alcuni quantitativi di merce cui sono stati applicati i tassi prefissati, la risposta da fornire a questo punto dipenderà soprattutto dal vostro atteggiamento circa la mia proposta sulla prima questione.

In effetti, per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che l'utilizzazione di una licenza di esportazione a tasso prefissato dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1134/68, non impedisce di chiedere l'annullamento per i quantitativi non utilizzati.

In caso contrario l'interessato avrebbe in sostanza soltanto l'alternativa o di rinunciare per qualche tempo ad ogni operazione di esportazione, troncando immediatamente la propria attività in attesa di nuove licenze, il che non è privo di inconvenienti, oppure potrebbe non far ricorso alla possibilità di chiedere l'annullamento a norma del 2 o comma dell'articolo 7, accettando incondizionatamente e senza via di scampo i rischi connessi all'entrata in vigore del regolamento 1134/68.

Questo modo di agire sarebbe difficilmente conciliabile con la funzione di tutela della disciplina provvisoria del 2 o comma dell'articolo

7. Aggiungasi che gli interessati, per varie ragioni, non possono determinare il momento dell'operazione doganale, vale a dire il momento in cui la merce lascia il territorio nazionale.

Per questo motivo l'esecuzione di un'operazione e l'utilizzazione di una licenza possono aver avuto luogo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1134/68, ma il titolare della licenza poteva ignorare in buona fede la data delle operazioni doganali.

Perché premunirsi senza motivo? Altro elemento a favore della mia proposta è il fatto che la distribuzione della Gazzetta ufficiale talvolta va a rilento e non è sempre possibile rendere noti i testi dei regolamenti nelle quattro lingue ufficiali prima della loro entrata in vigore.

Ciò è avvenuto, a quanto affermano le attrici, anche nel caso del regolamento 1134/68: si deve senz'altro ammettere la possibilità che, dopo il 4 agosto 1968, si sia fatto uso di licenze a tasso prefissato nell'ignoranza del regolamento n. 1134/

68. Non si deve quindi necessariamente far coincidere l'impiego di dette licenze con l'intenzione di rinunciare all'annullamento in forza dell'articolo 7, 2 o comma.

In conclusione se ne desume che la terza domanda, come è stato proposto dalle attrici nella causa di merito e dalla [OSCURATO:PERSONA], va risolta in senso affermativo.

4. Con la quarta questione il giudice a quo vorrebbe ancora sapere se l'annullamento a norma dell'articolo 7, 2 o comma, possa essere esteso anche alle esportazioni già effettuate, e cioè possa avere efficacia retroattiva oppure debba essere limitato ai quantitativi ancora disponibili a valere sulle licenze già rilasciate.

A questo proposito le attrici nella causa di merito si fanno paladine di un'interpretazione ampia ed a loro favorevole della norma summenzionata, anche se all'udienza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep erano disposte ad ammettere che la possibilità di annullamento probabilmente era concessa solo per le esportazioni non ancora effettuate, punto di vista che, per di più, è condiviso da tutti gli altri interessati al procedimento.

Ritengo che non sia diffìcile rispondere anche a questa questione: la stessa [OSCURATO:PERSONA] ci ha fornito gli argomenti ad hoc.

Detti argomenti si fondano essenzialmente sulla considerazione che l'annullamento retroattivo di aliquote prefissate, in caso di esportazioni regolarmente eseguite, cioè eseguite nell'osservanza di ogni prescrizione della legge, sarebbe stato un provvedimento eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, il sistema sarebbe stato previsto esplicitamente e sarebbero state aggiunte anche alcune norme univoche onde disciplinare le licenze integrative necessarie in simile situazione.

Poiché così non è, rimane evidentemente soltanto la conclusione che il legislatore non intendeva giungere fino a queste conseguenze.

Inoltre si deve tener presente — e la [OSCURATO:PERSONA] lo ha sottolineato — che uno dei principali pilastri degli ordinamenti comuni del mercato è l'adempimento dell'obbligo di esportare derivante dal rilascio della licenza.

Solo la sua scrupolosa osservanza può evitare una perturbazione del sistema, che deve costantemente disporre di una panoramica sull'andamento del mercato.

Stando così le cose, deroghe quali l'annullamento delle licenze debbono essere ammesse solo in rarissimi casi.

Nella fattispecie ciò equivale ad escludere ogni retroattività per quanto riguarda le esportazioni già effettuate.

Tenuto conto di quanto precede, non rimangono più dubbi alla risposta circa la quarta domanda.

5. [OSCURATO:PERSONA] quindi di formulare le risposte come segue : a) L'annullamento di una licenza a norma dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68 non riguarda necessariamente tutto il contingente soggetto a prelievi o a rimborsi prefissati, ancora disponibile il 4 agosto 1968. b) A norma dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68 si possono annullare restrizioni e prelievi relativi ai contingenti ancora disponibili al momento della presentazione della domanda d'annullamento, anche se tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda sono stati importati o esportati alcuni quantitativi a valere sulla licenza per cui si chiede l'annullamento. c) È quindi escluso l'annullamento della prefissazione per quanto riguarda importazioni ed esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda d'annullamento.

Come di solito, non vi sono osservazioni da fare quanto alle spese, essendo questa decisione di competenza del giudice proponente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0016 [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 13 OTTOBRE 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , Signori giuidici , Le due cause pregiudiziali (16-70 e 17-70) trattate congiuntamente il 16 settembre vertono sull'interpretazione del regolamento n. 1134/68 del 30 luglio 1968 ( GU 1968, L 188/1 ) emanato nell'ambito della politica agricola comune. Onde meglio comprendere la situazione è necessaria una premessa. È noto che l'elemento principale dei regolamenti comuni del settore agricolo è la disciplina dei prezzi. I prezzi comuni sono espressi in unità di conto, il cui valore è stato stabilito dal regolamento n. 129 del 23 ottobre 1962. Nei rapporti tra i singoli e gli enti nazionali incaricati dell'applicazione dei regolamenti agricoli, detti prezzi ed altre componenti (prelievi, restituzioni e prezzi del mercato mondiale), vengono generalmente calcolati in moneta nazionale al tasso ufficiale di cambio e questi prezzi sono gli unici che compaiono nei documenti ufficiali. Ci è pure noto che talvolta è possibile prefissare con maggior o minore anticipo sull'esecuzione del contratto gl'importi dei prelievi o delle restituzioni per singole operazioni (mi richiamo in merito a quanto espone la [OSCURATO:PERSONA] — testo francese delle osservazioni — alle pagg. 5, 6 e 7). Scelta la via della prefissazione — prassi ormai abbastanza comune — è evidente che, se nel frattempo il valore dell'unità di conto varia e varia il corso del cambio in una Stato membro o in un paese terzo, l'esecuzione di operazioni alle condizioni prefissate può provocare perturbazioni. Infatti gli importi espressi in moneta nazionale non vengono sempre adeguatamente ritoccati, cosicché non corrispondono più al nuovo corso del cambio. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente illustrato questo punto richiamandosi al principio del nominalismo accettato dagli Stati membri ed ha prospettato quali pericoli possano così minacciare il principio, fondamentale per la Comunità, dell'unità delle condizioni di prezzo. Si è tentato di ovviare a questo inconveniente emanando i regolamenti nn. 653/ 68 del 30 maggio 1968 ( GU 1968, L 123/4 ) e 1134/68. Il primo riguarda la variazione del valore dell'unità di conto nell'ambito della politica agricola comune e contempla i provvedimenti per adeguare determinati prezzi agricoli e gli importi contemplati dall'articolo 1 del regolamento n. 129. Il secondo regolamento è stato emanato in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 653/68, n. 1 che recita : «Il Consiglio … delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA] … le norme applicabili in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto per quanto riguarda gli importi fìssati in unità di conto ed espressi in moneta nazionale». Questo regolamento d'esecuzione definisce particolareggiatamente come debbano venire calcolati i valori in caso di una variazione del corso del cambio (nello Stato membro e nei paesi terzi), in caso di variazioni del valore dell'unità di conto e di conseguente adeguamento dei prezzi agricoli, specie per quanto riguarda gl'importi prefissati, come ad esempio i prelievi e le restituzioni, che sono funzione dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale. A tutela di coloro che hanno stipulato contratti con il sistema della prefìssazione, ma che, con l'avvento del nuovo regime, dovrebbero adempierli osservando le nuove disposizioni, alcune norme di questo regolamento (artt. 1, 2 e 4) contemplano la possibilità di sottrarsi alle conseguenze testé menzionate, se «l'interessato che abbia ottenuto la fissazione in anticipo, … con domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni … (richiede) l'annullamento della fissazione in anticipo del relativo certificato o titolo». Il regolamento è entrato in vigore il 4 agosto 1968. Ma vi è di più, poiché in forza dell'articolo 7 la disciplina è applicabile a tutti i contratti «realizzati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore». Onde escludere il pericolo di perturbazioni, il legislatore ha incluso nella sfera d'applicazione del regolamento anche prefissazioni precedenti, determinate prima che entrasse in vigore la disciplina integrativa e che quindi potevano essere considerate a buon conto definitive ed irrevocabili dagl'interessati. Non si poteva imporre ex abrupto una nuova disciplina a rapporti giuridici preesistenti prescindendo da ogni criterio di elasticità, onde consentire agl'interessati di far fronte e di premunirsi contro il rischio insito nella nuova disciplina. L'articolo 7 recita infatti : «Tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata (rispetto all'entrata in vigore del regolamento) prima di tale data, o concluso un accordo con un organismo d'intervento, per un'operazione che rimane da effettuare dopo tale data, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo relativo, o la risoluzione dell'accordo». La presente causa verte sull'interpretazione di questa norma. Ricorderete come si è giunti alla controversia: la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (ente olandese di diritto pubblico con competenze amministrative, particolarmente nel settore dei mercati agricoli) ha comunicato mediante circolare alle ricorrenti nella causa di merito il testo del regolamento e la data della sua entrata in vigore. In questa circolare, pervenuta alle ricorrenti il 28 agosto 1968, si sottolineava inoltre che l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento 1134/68, secondo un'interpretazione del Ministero dell'agricoltura e della pesca, che la Hoofdproduktschap accettava incondizionatamente, era subordinata a quattro presupposti. Due sono particolarmente importanti: a) l'annullamento può essere concesso solo per partite che al momento della domanda non sono state ancora esportate o importate e b) tra il 3 agosto e il giorno della domanda d'annullamento non deve essere stata effettuata alcuna esportazione o importazione soggetta a prelievo o restituzione prefissata. In effetti il regolamento era molto importante per le ricorrenti, che, prima dell'entrata in vigore di questa disciplina, avevano concordato l'entità delle restituzioni all'esportazione e che non avevano ancora pienamente utilizzato le rispettive licenze, nell'ambito delle quali si potevano compiere altre esportazioni dopo l'entrata in vigore del regolamento. In particolare, la ricorrente nella causa 16-70 è titolare di una licenza per esportazione di malto rilasciata il 29 aprile 1968 e valida fino al 31 marzo 1969; al 4 agosto 1968 rimanevano ancora da esportare 1500 tonnellate di merce a restituzione prefissata. Per la ricorrente nella causa 17-70, nell'aprile e nel maggio 1968 veniva prefissata una serie di restituzioni per l'esportazione di prodotti derivanti dall'orzo e dall'avena. Le relative licenze erano valide rispettivamente fino al 31 agosto 1968 e fino al 9 dicembre 1968. I quantitativi ancora utilizzabili il 4 agosto 1968 sono indicati a pag. 23 della sentenza di rinvio (testo tedesco). Se i presupposti comunicati dalla Hoofdproduktschap fossero stati conditio sine qua non, le ricorrenti non avrebbero indubbiamente potuto chiedere l'annullamento a norma dell'articolo 7 del regolamento 1134/68, giacché esse, successivamente al 4 agosto 1968, hanno ancora effettuato esportazioni a valere sulle licenze loro rilasciate prima di questa data (altro elemento citato dalla sentenza di rinvio). Tuttavia le ricorrenti, dopo aver ricevuto la circolare il 2 settembre 1968, chiedevano alla Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (cioè l'ente olandese competente per l'esecuzione del regolamento di cui trattasi), l'annullamento delle loro licenze per i quantitativi ancora disponibili il 4 agosto 1968. Il 2 settembre 1968 esse reclamavano pure presso la Hoofdproduktschap contestando il contenuto della circolare, che esse consideravano inconciliabile con il regolamento 1134/68, almeno per quanto riguardava i due presupposti summenzionati. La loro iniziativa rimaneva infruttuosa. È noto che la Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten si associava all'orientamento assunto dalla Hoofdproduktschap nella circolare, ragion per cui respingeva le domande d'annullamento, con atti del 9 e 17 settembre, per quanto riguardava i quantitativi esportati tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda. Per questo motivo le interessate, con ricorsi del 7 ottobre 1968, adivano il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het Bedrijfsleven (organo olandese competente per le controversie di carattere economico nelle quali sono parti processuali organi dello Stato), chiedendo l'annullamento della circolare e degli atti negativi adottati nei loro confronti e il risarcimento del danno (almeno nella causa 16-70). [OSCURATO:PERSONA] van Beroep constatava in primo luogo l'irricevibilità delle domande riferentisi alla circolare della Hoofdproduktschap. Poiché la valutazione degli interessi delle attrici del resto doveva essere effettuata alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario (cioè dell'interpretazione dell'art. 7 del regolamento 1134/68) e poiché inoltre non vi sono ulteriori mezzi d'impugnazione contro le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] van Beroep, questo tribunale, con sentenze del 10 aprile 1970, sospendeva il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE deferiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni : 1) «Se l'esatta interpretazione dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio implichi che la possibilità di annullamento ivi prevista si riferisce soltanto all'intero quantitativo disponibile il 4 agosto 1968 sulla prefissazione. 2) In caso di soluzione positiva del punto 1), se la facoltà di annullamento sussista anche qualora, tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda di annullamento, la prefissazione sia stata utilizzata, in tutto o in parte, per importare o esportare, ovvero sussista solo se, nello stesso periodo, la prefissazione non sia stata utilizzata. 3) In caso di soluzione negativa del punto 1), se l'annullamento della prefissazione sia possibile per il quantitativo ancora disponibile alla data della presentazione della relativa domanda, o per una parte di esso, qualora, già tra il 4 agosto 1968 e la data di presentazione della domanda, la fissazione sia stata in parte utilizzata. 4) Inoltre, in caso di soluzione negativa del punto 1), se l'articolo 7, 2 o comma, vada inteso nel senso che l'annullamento della prefissazione è possibile anche per quanto riguarda una o più importazioni o esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e la data della presentazione della domanda d'annullamento.» Dopo aver esaminato le osservazioni scritte presentate dalla «Necomout», dalle convenute nel processo di merito, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo olandese e tenuto conto di quanto è stato esposto in udienza dalle parti del processo di merito e dalla [OSCURATO:PERSONA], espongo il mio punto di vista : 1. Per quel che riguarda la prima questione, cioè se si possono annullare i prelievi e le restituzioni, come disposto dall'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68, ma solo per i quantitativi ancora disponibili il 4 agosto 1968, le attrici e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si debba rispondere in senso negativo, mentre le convenute nel processo di merito e il governo olandese sono di parere contrario. Nell'esame della questione, che deve sempre vedersi in relazione alle questioni 3 e 4, si può scartare a priori un argomento, cioè il richiamo delle attrici alla prassi amministrativa di altri Stati membri. Il richiamo infatti si rivela inutile in quanto i procedimenti di merito non hanno definitivamente chiarito questo punto, ma anche e soprattutto perché nell'interpretazione dei testi giuridici non è logicamente possibile applicare il criterio della maggioranza e quindi il richiamo ad una prassi amministrativa consolidata può tutt'al più avere valore indicativo. Come è ormai mia abitudine per le domande d'interpretazione, esaminerò anzitutto il tenore delle norme per vedere che cosa ne può scaturire. A questo proposito le convenute nel processo di merito e il governo olandese sottolineano che nel 2 o comma dell'articolo 7 si parla di una « operazione che rimane da effettuare dopo tale data» (cioè il 4 agosto 1968), operazione che si dovrebbe effettuare con il sistema della prefissazione la quale, secondo l'articolo 7, potrebbe venir annullata assieme al « certificato » o al « titolo relativo». Dello stesso orientamento sarebbero le norme analoghe, cioè l'articolo 1, II comma, l'articolo 2, 2 o comma e l'articolo 4, I comma, 2 o capoverso, del regolamento n. 1134/68, nei quali si parla sempre di una sola «operazione». È quindi opportuno considerare i quantitativi disponibili il 4 agosto 1968 e l'obbligo di esportare derivante dalla prefissazione come un tutto unico, trascurando che in realtà l' «operazione» si è frazionata in più esportazioni singole, pur se tutte rientravano nell'ambito di una sola licenza. Questo orientamento è confermato dal tenore dell'articolo 4, n. 1 a), che, per quanto riguarda il momento della determinazione degli importi, cita un' «operazione», ma contempla — diversamente dall'articolo 7 — la possibilità che si esegua anche una « parte di operazione». In effetti non si può negare che queste deduzioni abbiano una certa logica, ma è pure assodato — come sottolineano le convenute nel procedimento di merito — che l' «operazione» di cui all'articolo 7 non va identificata con il contratto di esportazione stipulato con l'acquirente, che ai fini del rilascio della licenza non ha alcuna rilevanza. Questo si desume chiaramente dalla definizione del momento dell'esecuzione di un'operazione, contenuta nell'articolo 6 del regolamento 1134/68, nel quale l'accento si pone sull'adempimento dell'obbligo di esportare, che rientra tra gli obblighi di diritto pubblico, mentre rimane indifferente ogni altro fenomeno attinente alle semplici obbligazioni contrattuali. Tuttavia si deve condividere l'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] che non attribuisce a quest'argomento un peso preponderante. Anzitutto la frase in cui si cita l'annullamento della licenza non va intesa letteralmente nel senso di atto inscindibile. Anche le convenute nel processo di merito e il governo olandese condividono questo atteggiamento, giacché si riferiscono ai quantitativi non ancora utilizzati il 4 agosto 1968, almeno sotto questo aspetto quindi operano una distinzione. Ritengo perciò che proprio dalla definizione dell'articolo 6 si debba arguire che il termine «operazione» va riferito al singolo atto di esportazione, poiché il compimento materiale dell'atto fa sorgere il credito «sull'importo relativo all'operazione stessa». Accettato questo principio — e non mi pare che il tenore della norma summenzionata lasci il minimo dubbio — si può convenire, con la [OSCURATO:PERSONA], che non stupisce il fatto che l'articolo 7 usa il singolare per la nozione di «operazione». L'espressione è stata scelta probabilmente in quanto si è dovuto impiegare un termine generico per tutti gli atti elencati nell'allegato del regolamento 1134/68. Effettivamente il regolamento avrebbe potuto esprimersi anche con i termini «per un'esportazione o importazione non ancora compiuta a questo momento», il che avrebbe meglio espresso che si voleva tener conto soltanto delle singole operazioni di importazione o di esportazione e non dell'obbligazione d'importare o esportare vista nel suo complesso. Inoltre si pensa che l'articolo 7, 2 o comma, vada interpretato nel senso testé esposto in quanto l'uso terminologico generale ha questo orientamento e la prassi economico-amministrativa normalmente non fa coincidere i quantitativi indicati nella licenza e quelli indicati nel contratto, cioè le licenze non vengono utilizzate con una sola operazione, anzi le cifre in esse indicate possono venire frazionate ad libitum in più operazioni. In base al tenore del regolamento 1134/68 ed interpretando esattamente le nozioni citate nelle varie disposizioni si è indotti ad ammettere piuttosto l'esattezza delle teorie esposte dalla [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno ad affermare che non si riesce a giustificare adeguatamente le interpretazioni date dalle convenute nel giudizio di merito e dal governo olandese. Mi pare che le convenute e il governo olandese attribuiscano però molta importanza anche ad altre considerazioni. Essi insistono nel richiamarsi alle possibilità di annullamento offerte dagli articoli 1, 2 e 4 del regolamento 1134/68. Dalla motivazione del regolamento, gli interessati arguiscono i motivi per i quali si è pensato alla possibilità di annullare il prelievo e traspongono questi motivi all'articolo 7 di cui è ora questione. Fondamentale a questo proposito è questa frase della motivazione del regolamento : «L'adeguamento non deve recare pregiudizio agli interessati che avessero ottenuto la fissazione anticipata ed è pertanto opportuno permettere loro di ottenete l'annullamento di tale fissazione». Secondo le convenute e il governo olandese, la maggior preoccupazione del legislatore è quindi quella di evitare un pregiudizio. Partendo da questo presupposto essi affermano: chi, al momento in cui si verifica un determinato avvenimento, cioè una variazione del corso del cambio che implica il ritocco dell'importo del prelievo e delle restituzioni prefissate con conseguenze di immediata evidenza, non chiede immediatamente l'annullamento delle licenze per i quantitativi ancora disponibili, anzi continua a compiere operazioni e solo in un secondo tempo chiede l'annullamento, dimostra di non essere stato pregiudicato dalla variazione dell'entità dei prelievi o delle restituzioni, anzi i motivi della richiesta sono diversi, ad esempio l'intenzione di giovarsi di una più favorevole aliquota per la restituzione in un determinato giorno. Ciò però è intollerabile, perché incompatibile con lo scopo della legge. Gli articoli 1, 2 e 4 non consentono queste acrobazie, e nemmeno quindi l'articolo 7, cioè è vietato, qualora sussistano i presupposti per l'annullamento, continuare a sfruttare licenze ancora disponibili e poi chiederne l'annullamento. Tuttavia, tale considerazione, in apparenza allettante, è anch'essa fragile. Anzitutto si può obiettare ch'essa non calza a pennello nemmeno per gli articoli 1, 2 e 4, cioè in caso d'annullamento a seguito di variazioni del cambio. Non è detto che chi, al momento in cui si verifica la necessità di variare l'entità dei prelievi e delle restituzioni non chiede immediatamente l'annullamento di quelli già prefissati, lo faccia perché non è pregiudicato dalla nuova situazione. Anzi, è possibile che rinunci all'annullamento immediato e adempia alle sue obbligazioni alle nuove condizioni in quanto prevede così di subire un danno inferiore a quello che gli arrecherebbe l'immediato annullamento, che bloccherebbe la sua attività commerciale finché non vengano rilasciate nuove licenze; cioè — contrariamente a quanto ritiene il governo olandese — anche se la modifica dei prelievi o delle restituzioni prefissate arreca indubbi pregiudizi, si può immaginare che talvolta è più conveniente attendere e chiedere l'annullamento con un certo ritardo. Certamente ancor più importante di questa considerazione è l'altra, fondamentale, che rivela come non vi sia identità di motivi e di scopi tra gli articoli 1, 2 e 4 da un lato e l'articolo 7 dall'altro. Come giustamente ritengono le convenute nel processo di merito ed il governo olandese, si può affermare che lo scopo delle norme summenzionate, che sono diventate elementi costanti del sistema di prefissazione e che sono note al momento del rilascio della licenza, sia quello di evitare o di limitare un danno immediato e patente. Tuttavia, in relazione all'articolo 7, è certamente erroneo parlare di un « danno » nello stesso senso: in questo caso si tratta di applicabilità di una nuova norma a rapporti preesistenti, si deve quindi motivare un rischio che fino a quel momento non esisteva (il rischio cioè che, in caso di variazione del corso del cambio, si debba accettare un'adeguamento degli importi prefissati oppure si debba chiedere l'annullamento della licenza). Chi non vuole affrontare tale rischio deve poter contare sulla possibilità di ottenere l'annullamento delle licenze già rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento 1134/68. L'articolo 7 è permeato soprattutto dall'indole del regolamento transitorio applicabile una tantum, emanato per motivi di regolarità formale. Questo postulato è anche la base di partenza per la determinazione della portata della norma. Tenuto conto della funzione di tutela di una simile norma, unica giustificazione di una pesante ed improvvisa intromissione nei rapporti giuridici preesistenti, si conclude senza possibilità di altre alter-native che è inevitabile interpretarla estensivamente e non si può dare un'interpretazione restrittiva come vorrebbe il governo olandese. L'interpretazione estensiva implica perciò che l'annullamento sia concesso non solo per i quantitativi non ancora integralmente utilizzati il 4 agosto 1968, ma anche per frazioni di essi. Tenendo conto di quanto esporrò in seguito, non vi saranno più dubbi che questa può essere l'unica esatta interpretazione del II comma dell'articolo 7 del regolamento n. 1134/68. L'annullamento della licenza costituisce effettivamente una deroga ad una norma primaria che si applica con il rilascio della licenza: il titolare ha l'obbligo , e ne risponde con una cauz, ione di effettuare l'importazione prevista. Gli effetti di tale regime devono essere circoscritti al massimo, se si vuol evitare che i regolamenti agricoli comuni sconvolgano il funzionamento delle organizzazioni di mercato. Ogniqualvolta il tenore di una norma — come il 2 o comma dell'articolo 7 — apre uno spiraglio all'annullamento, anche per salvaguardare il sistema delle organizzazioni comuni di mercato, si dovrebbe cercare di controllare al massimo le conseguenze della norma derogatoria. Si dovrebbe ancora aggiungere che solo dando questa interpretazione alla norma si può comprendere la lunghezza del termine di cui al 2 o comma dell'articolo 7. Se gli interessati avessero avuto soltanto la facoltà di scegliere tra la rinuncia all'annullamento e l'annullamento delle licenze per tutti i quantitativi disponibili il 4 agosto 1968, sarebbe stato sufficiente anche un termine molto inferiore. Queste considerazioni, ispirate al tenore e allo spirito del 2 o comma dell'articolo 7 del regolamento n. 1134/68, inducono a fornire una risposta negativa alla prima domanda, cioè a contestare il risultato cui erano giunte le attrici nelle cause di merito e la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'annullamento a norma dell'articolo 7 non è concesso unicamente e tassativamente per i soli quantitativi complessivi ancora disponibili il 4 agosto 1968. 2. Poiché la seconda domanda è subordinata ad una risposta positiva alla prima domanda, il risultato cui sono giunto mi esime dall'esaminare questo punto. 3. Circa la terza questione, vale a dire quella relativa alla possibilità d'annullare delle prefissazioni relative a quantitativi ancora disponibili nel giorno della presentazione della domanda d'annullamento, cioè anche nel caso in cui tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda siano stati importati o esportati alcuni quantitativi di merce cui sono stati applicati i tassi prefissati, la risposta da fornire a questo punto dipenderà soprattutto dal vostro atteggiamento circa la mia proposta sulla prima questione. In effetti, per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che l'utilizzazione di una licenza di esportazione a tasso prefissato dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1134/68, non impedisce di chiedere l'annullamento per i quantitativi non utilizzati. In caso contrario l'interessato avrebbe in sostanza soltanto l'alternativa o di rinunciare per qualche tempo ad ogni operazione di esportazione, troncando immediatamente la propria attività in attesa di nuove licenze, il che non è privo di inconvenienti, oppure potrebbe non far ricorso alla possibilità di chiedere l'annullamento a norma del 2 o comma dell'articolo 7, accettando incondizionatamente e senza via di scampo i rischi connessi all'entrata in vigore del regolamento 1134/68. Questo modo di agire sarebbe difficilmente conciliabile con la funzione di tutela della disciplina provvisoria del 2 o comma dell'articolo 7. Aggiungasi che gli interessati, per varie ragioni, non possono determinare il momento dell'operazione doganale, vale a dire il momento in cui la merce lascia il territorio nazionale. Per questo motivo l'esecuzione di un'operazione e l'utilizzazione di una licenza possono aver avuto luogo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1134/68, ma il titolare della licenza poteva ignorare in buona fede la data delle operazioni doganali. Perché premunirsi senza motivo? Altro elemento a favore della mia proposta è il fatto che la distribuzione della Gazzetta ufficiale talvolta va a rilento e non è sempre possibile rendere noti i testi dei regolamenti nelle quattro lingue ufficiali prima della loro entrata in vigore. Ciò è avvenuto, a quanto affermano le attrici, anche nel caso del regolamento 1134/68: si deve senz'altro ammettere la possibilità che, dopo il 4 agosto 1968, si sia fatto uso di licenze a tasso prefissato nell'ignoranza del regolamento n. 1134/ 68. Non si deve quindi necessariamente far coincidere l'impiego di dette licenze con l'intenzione di rinunciare all'annullamento in forza dell'articolo 7, 2 o comma. In conclusione se ne desume che la terza domanda, come è stato proposto dalle attrici nella causa di merito e dalla [OSCURATO:PERSONA], va risolta in senso affermativo. 4. Con la quarta questione il giudice a quo vorrebbe ancora sapere se l'annullamento a norma dell'articolo 7, 2 o comma, possa essere esteso anche alle esportazioni già effettuate, e cioè possa avere efficacia retroattiva oppure debba essere limitato ai quantitativi ancora disponibili a valere sulle licenze già rilasciate. A questo proposito le attrici nella causa di merito si fanno paladine di un'interpretazione ampia ed a loro favorevole della norma summenzionata, anche se all'udienza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep erano disposte ad ammettere che la possibilità di annullamento probabilmente era concessa solo per le esportazioni non ancora effettuate, punto di vista che, per di più, è condiviso da tutti gli altri interessati al procedimento. Ritengo che non sia diffìcile rispondere anche a questa questione: la stessa [OSCURATO:PERSONA] ci ha fornito gli argomenti ad hoc. Detti argomenti si fondano essenzialmente sulla considerazione che l'annullamento retroattivo di aliquote prefissate, in caso di esportazioni regolarmente eseguite, cioè eseguite nell'osservanza di ogni prescrizione della legge, sarebbe stato un provvedimento eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, il sistema sarebbe stato previsto esplicitamente e sarebbero state aggiunte anche alcune norme univoche onde disciplinare le licenze integrative necessarie in simile situazione. Poiché così non è, rimane evidentemente soltanto la conclusione che il legislatore non intendeva giungere fino a queste conseguenze. Inoltre si deve tener presente — e la [OSCURATO:PERSONA] lo ha sottolineato — che uno dei principali pilastri degli ordinamenti comuni del mercato è l'adempimento dell'obbligo di esportare derivante dal rilascio della licenza. Solo la sua scrupolosa osservanza può evitare una perturbazione del sistema, che deve costantemente disporre di una panoramica sull'andamento del mercato. Stando così le cose, deroghe quali l'annullamento delle licenze debbono essere ammesse solo in rarissimi casi. Nella fattispecie ciò equivale ad escludere ogni retroattività per quanto riguarda le esportazioni già effettuate. Tenuto conto di quanto precede, non rimangono più dubbi alla risposta circa la quarta domanda. 5. [OSCURATO:PERSONA] quindi di formulare le risposte come segue : a) L'annullamento di una licenza a norma dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68 non riguarda necessariamente tutto il contingente soggetto a prelievi o a rimborsi prefissati, ancora disponibile il 4 agosto 1968. b) A norma dell'articolo 7, 2 o comma, del regolamento 1134/68 si possono annullare restrizioni e prelievi relativi ai contingenti ancora disponibili al momento della presentazione della domanda d'annullamento, anche se tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda sono stati importati o esportati alcuni quantitativi a valere sulla licenza per cui si chiede l'annullamento. c) È quindi escluso l'annullamento della prefissazione per quanto riguarda importazioni ed esportazioni effettuate tra il 4 agosto 1968 e il giorno della presentazione della domanda d'annullamento. Come di solito, non vi sono osservazioni da fare quanto alle spese, essendo questa decisione di competenza del giudice proponente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris