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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24883/2023

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to la seguente SENTENZA sulricorso iscritto a l n. 3 843 / 201 9 R.G. propost o da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Roma, via Curtatone n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al controricorso e da successiva comunicazione di variazione; –controricorrente – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regionale d ell e Marchen. 527/05/2018, depositata il 3.08.2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza pubblica del 7 giugno 2023; Oggetto: Tributi -[OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto,ha concluso per il rigetto del ricorso; Sentiti, per la ricorrente Agenzia delle dogane, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, su delega orale di quest’ultimo, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha nno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ancona accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 28138RU e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni prot.

A 305000- 233-2012, emessi in data 28.09.2012 dall’Ufficio doganaledi Ancona, con i quali, a seguito di revisione, erano statiripresi a tassazione i dazi antidumping e compensativo, in relazione ad alcune importazioni di polietilene tereftalato (PET), proveniente dal fornitore indiano [OSCURATO:PERSONA], effettuatenell’anno 2011.

Con la sentenz a indicat a in epigrafe, la CTR rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle dogane (ADM) , osservando che : - i Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007 stabilivano che alle importazionidel PET dall’India, Indonesia, Malasya, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia, se provenienti da alcune società identificate mediante determinati codici TARIC, non si applicavano i dazi antidumping e compensativo, in presenza di due condizioni: 1) il prodotto doveva essere fabbricato e spedito (“fatturato e spedito”) direttamente ad una società operante come importatore nella CEE; 2) il prodotto doveva essere accompagnato da valida fattura nella quale la società esportatrice garantiva espressamene il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;- secondo l’ADM la N uova plast s.r.l. ave va effettuato nell’anno 2011 diverse importazioni in totale esenzione dai dazi antidumping e compensativo, essendo il fornitore la società di diritto indiano [OSCURATO:PERSONA] che rientrava fra quelle indicate nei citati Regolamenti, ma senza rispettare la condizione sub 1), in quanto il prodotto era stato spedito direttamente dall’India alla [OSCURATO:SOCIETA] in Ancona, ma fatturato ad una società di diritto inglese con sede a Londra (la [OSCURATO:PERSONA]), sicchè si era in presenza di una operazione triangolare, finalizzata ad eludere il pagamento dei predetti dazi; - l’ Ufficio , tuttavia, non aveva spiegato per quale ragione, diversa da quella di mera forma, vi sarebbe stata violazione o elusione della normativa antidumping, non essendo stati indicati né il vantaggio che la contribuente avrebbe ottenuto indebitamente dall’ipotizzato meccanismo di “triangolazione” né la ragione per la quale la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto importare direttamente il prodotto, atteso che un’operazione può dirsi elusiva, solo se consente di ottenere, con determinati strumenti giuridici appositamente individuati, risultati altrimenti vietati o non consentiti dalla legge; - l’unica ragione della rettifica desumibile dall’atto di appello , di evitare un aggravio dell’attività di controllo da parte dell’ADM, non poteva da sola giustificare la contestazione di una operazione elusiva; - nella specie , non si poteva comunque ravvisare alcuna operazione di triangolazione o importazione indiretta, posto che dalla documentazione versata in atti risultava che il fornitore indiano aveva emesso fattura nei confronti della società inglese e quest’ultima, a sua volta, aveva fatturato alla [OSCURATO:SOCIETA], avendo la contribuente spiegato il doppio passaggio con la esclusiva necessità di sfruttare il maggior peso economico dell’importatore inglese al fine di ottenere nei confronti del produttore indiano prezzi più favorevolie avendo poi la società inglese concordatocon il fornitore indiano che la consegna della merce avvenisse in un altro Stato membro, diverso dal [OSCURATO:PERSONA]; - poiché la merce risultava in ogni caso fatturata e spedita dal fornitore indiano direttamente ad Europoliycom nel territorio doganale dell’UEe, solo successivamente, fatturata dalla società inglese alla [OSCURATO:SOCIETA] con una congrua percentuale di ricarico, doveva escludersi che la contribuente avesse potuto ottenere, mediante una supposta operazione di triangolazione, indebiti vantaggi, diversi da quello, del tutto lecito, di beneficiare indirettamente della maggiore forza contrattuale ed economica dell’importatore britannico nelconcordare il prezzo di acquisto.

Contro la sud dett a decision e proponeva ricorso per cassazione l’ADMdeducendo un unico articolato motiv o . [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , illustrat o con memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dei Regolamenti CE n. 192/2007 e n. 193/2007 del 22.02.2007, per avere la CTR errato nel ritenere rispettata, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dai dazi antidumping e compensativo, la condizione dell’esportazione diretta basandosi solo sul fatto che l’intermediario comunitario avrebbe pattuito con il fornitore indiano un diverso luogo di consegna della merce, benchè la fornitura del PET indiano, giunta al porto di Ancora, non fosse stata poi spedita all a società inglese, ma consegnata alla [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che quest’ultima società doveva essere considerata importatore, avendo ricevuto la merce di origine non unionale, posto che la consegna del la merce ad un soggetto diverso dall’importatore (e non solo in un luogo diverso dalla sede dell’importatore) determinauna triangolazione.

Aggiunge che era irrilevante che l’accordo fra la società inglese [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] prevedesse la clausola DDP ([OSCURATO:PERSONA]), in base alla quale il venditore sostiene gli oneri connessi allosdoganamento della merce, in quanto detta clausola riguardava la sola ripartizione dei rischi e delle spese fra le parti, ma non incideva sul regime doganale; a tale proposito precisa che l’intermediario inglese aveva solo sostenuto gli oneri finanziari, ma non aveva curato le operazioni di sdoganamento, atteso che le dichiarazioni doganali oggetto di rettifica erano state compiute in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], la cui denominazione era riportata nella casella 8 del [OSCURATO:PERSONA] -DAU, riservata al destinatario della merce, laddove lo stesso documento menzionava [OSCURATO:PERSONA] nella casella 2, riservata all'esportatore, e non recava il nominativo del fornitore indiano.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Secondo gli artt. 2 , comma 1, dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007, «le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 3 (n.d.r.: imprese asiat iche specificamente individuate ed elencate in detto paragrafo, che si sono impegnate a non praticare prezzi molto più bassi di quelli vigenti nel mercato interno) sono esenti dai dazi ..., a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato ...(omissis)». 2.2Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass. 27/05/2020, n. 9892), che, secondo una interpretazione letterale della citata disposizione, l’unica condizione per l'esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese «invoiced and shipped») da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all'importatore avente sede nell'UE debba anche essergli materialmente consegnata.

Né appare consentito giungere a detta conclusione in via interpretativa, perché la spedizione e la consegna costituiscono due concetti distintie non è inusuale che il sogg etto al quale la merce viene spedita (ovvero il soggetto che ne è destinatario e che assume l'obbligo del suo sdoganamento nel paese di destino) ne chieda la consegna -reso sdoganato - in un luogo diverso dal la propria sede. 2.3 Se ciò avviene, la ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione (ovvero la verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 cit.) è una questione di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. 2.4 Nel caso in esame, sia la CTRche la CTP hanno escluso che vi fosse stata un'illegittima triangolazione e che l'importazione fosse stata effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che la merce era stata "fatturata e spedita" ad [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, quale importatrice, l'avevapoi rivenduta, con maggiorazione del prezzo, alla [OSCURATO:SOCIETA], per cui l’affermazione della ricorrente, secondo cui la qualifica di importatore avrebbe dovuto essere attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA], rivestendo la [OSCURATO:PERSONA] la qualità di mera intermediaria -venditrice allo stato estero - si risolve dunque in una inammissibile censura avverso il predetto accertamento. 2.5 Quand’anche si volesse interpretare il motivo come volt o a denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., lo stessosarebbe comunque inammissibile sia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - già entrato in vigore alla data di proposizione dell'appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della CTR(Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053) - , sia ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., in quanto fondato su documenti (il DAU, il contrattostipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ) che non sono statispecificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicatal'esatta collocazione processuale.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’ADM al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, € 200,00 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sulricorso iscritto a l n. 3 843 / 201 9 R.G. propost o da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Roma, via Curtatone n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al controricorso e da successiva comunicazione di variazione; –controricorrente – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regionale d ell e Marchen. 527/05/2018, depositata il 3.08.2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza pubblica del 7 giugno 2023; Oggetto: Tributi -[OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto,ha concluso per il rigetto del ricorso; Sentiti, per la ricorrente Agenzia delle dogane, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, su delega orale di quest’ultimo, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha nno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ancona accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 28138RU e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni prot. A 305000- 233-2012, emessi in data 28.09.2012 dall’Ufficio doganaledi Ancona, con i quali, a seguito di revisione, erano statiripresi a tassazione i dazi antidumping e compensativo, in relazione ad alcune importazioni di polietilene tereftalato (PET), proveniente dal fornitore indiano [OSCURATO:PERSONA], effettuatenell’anno 2011. Con la sentenz a indicat a in epigrafe, la CTR rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle dogane (ADM) , osservando che : - i Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007 stabilivano che alle importazionidel PET dall’India, Indonesia, Malasya, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia, se provenienti da alcune società identificate mediante determinati codici TARIC, non si applicavano i dazi antidumping e compensativo, in presenza di due condizioni: 1) il prodotto doveva essere fabbricato e spedito (“fatturato e spedito”) direttamente ad una società operante come importatore nella CEE; 2) il prodotto doveva essere accompagnato da valida fattura nella quale la società esportatrice garantiva espressamene il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;- secondo l’ADM la N uova plast s.r.l. ave va effettuato nell’anno 2011 diverse importazioni in totale esenzione dai dazi antidumping e compensativo, essendo il fornitore la società di diritto indiano [OSCURATO:PERSONA] che rientrava fra quelle indicate nei citati Regolamenti, ma senza rispettare la condizione sub 1), in quanto il prodotto era stato spedito direttamente dall’India alla [OSCURATO:SOCIETA] in Ancona, ma fatturato ad una società di diritto inglese con sede a Londra (la [OSCURATO:PERSONA]), sicchè si era in presenza di una operazione triangolare, finalizzata ad eludere il pagamento dei predetti dazi; - l’ Ufficio , tuttavia, non aveva spiegato per quale ragione, diversa da quella di mera forma, vi sarebbe stata violazione o elusione della normativa antidumping, non essendo stati indicati né il vantaggio che la contribuente avrebbe ottenuto indebitamente dall’ipotizzato meccanismo di “triangolazione” né la ragione per la quale la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto importare direttamente il prodotto, atteso che un’operazione può dirsi elusiva, solo se consente di ottenere, con determinati strumenti giuridici appositamente individuati, risultati altrimenti vietati o non consentiti dalla legge; - l’unica ragione della rettifica desumibile dall’atto di appello , di evitare un aggravio dell’attività di controllo da parte dell’ADM, non poteva da sola giustificare la contestazione di una operazione elusiva; - nella specie , non si poteva comunque ravvisare alcuna operazione di triangolazione o importazione indiretta, posto che dalla documentazione versata in atti risultava che il fornitore indiano aveva emesso fattura nei confronti della società inglese e quest’ultima, a sua volta, aveva fatturato alla [OSCURATO:SOCIETA], avendo la contribuente spiegato il doppio passaggio con la esclusiva necessità di sfruttare il maggior peso economico dell’importatore inglese al fine di ottenere nei confronti del produttore indiano prezzi più favorevolie avendo poi la società inglese concordatocon il fornitore indiano che la consegna della merce avvenisse in un altro Stato membro, diverso dal [OSCURATO:PERSONA]; - poiché la merce risultava in ogni caso fatturata e spedita dal fornitore indiano direttamente ad Europoliycom nel territorio doganale dell’UEe, solo successivamente, fatturata dalla società inglese alla [OSCURATO:SOCIETA] con una congrua percentuale di ricarico, doveva escludersi che la contribuente avesse potuto ottenere, mediante una supposta operazione di triangolazione, indebiti vantaggi, diversi da quello, del tutto lecito, di beneficiare indirettamente della maggiore forza contrattuale ed economica dell’importatore britannico nelconcordare il prezzo di acquisto. Contro la sud dett a decision e proponeva ricorso per cassazione l’ADMdeducendo un unico articolato motiv o . [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , illustrat o con memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dei Regolamenti CE n. 192/2007 e n. 193/2007 del 22.02.2007, per avere la CTR errato nel ritenere rispettata, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dai dazi antidumping e compensativo, la condizione dell’esportazione diretta basandosi solo sul fatto che l’intermediario comunitario avrebbe pattuito con il fornitore indiano un diverso luogo di consegna della merce, benchè la fornitura del PET indiano, giunta al porto di Ancora, non fosse stata poi spedita all a società inglese, ma consegnata alla [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che quest’ultima società doveva essere considerata importatore, avendo ricevuto la merce di origine non unionale, posto che la consegna del la merce ad un soggetto diverso dall’importatore (e non solo in un luogo diverso dalla sede dell’importatore) determinauna triangolazione. Aggiunge che era irrilevante che l’accordo fra la società inglese [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] prevedesse la clausola DDP ([OSCURATO:PERSONA]), in base alla quale il venditore sostiene gli oneri connessi allosdoganamento della merce, in quanto detta clausola riguardava la sola ripartizione dei rischi e delle spese fra le parti, ma non incideva sul regime doganale; a tale proposito precisa che l’intermediario inglese aveva solo sostenuto gli oneri finanziari, ma non aveva curato le operazioni di sdoganamento, atteso che le dichiarazioni doganali oggetto di rettifica erano state compiute in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], la cui denominazione era riportata nella casella 8 del [OSCURATO:PERSONA] -DAU, riservata al destinatario della merce, laddove lo stesso documento menzionava [OSCURATO:PERSONA] nella casella 2, riservata all'esportatore, e non recava il nominativo del fornitore indiano. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Secondo gli artt. 2 , comma 1, dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007, «le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 3 (n.d.r.: imprese asiat iche specificamente individuate ed elencate in detto paragrafo, che si sono impegnate a non praticare prezzi molto più bassi di quelli vigenti nel mercato interno) sono esenti dai dazi ..., a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato ...(omissis)». 2.2Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass. 27/05/2020, n. 9892), che, secondo una interpretazione letterale della citata disposizione, l’unica condizione per l'esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese «invoiced and shipped») da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all'importatore avente sede nell'UE debba anche essergli materialmente consegnata. Né appare consentito giungere a detta conclusione in via interpretativa, perché la spedizione e la consegna costituiscono due concetti distintie non è inusuale che il sogg etto al quale la merce viene spedita (ovvero il soggetto che ne è destinatario e che assume l'obbligo del suo sdoganamento nel paese di destino) ne chieda la consegna -reso sdoganato - in un luogo diverso dal la propria sede. 2.3 Se ciò avviene, la ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione (ovvero la verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 cit.) è una questione di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. 2.4 Nel caso in esame, sia la CTRche la CTP hanno escluso che vi fosse stata un'illegittima triangolazione e che l'importazione fosse stata effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che la merce era stata "fatturata e spedita" ad [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, quale importatrice, l'avevapoi rivenduta, con maggiorazione del prezzo, alla [OSCURATO:SOCIETA], per cui l’affermazione della ricorrente, secondo cui la qualifica di importatore avrebbe dovuto essere attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA], rivestendo la [OSCURATO:PERSONA] la qualità di mera intermediaria -venditrice allo stato estero - si risolve dunque in una inammissibile censura avverso il predetto accertamento. 2.5 Quand’anche si volesse interpretare il motivo come volt o a denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., lo stessosarebbe comunque inammissibile sia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - già entrato in vigore alla data di proposizione dell'appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della CTR(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053) - , sia ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., in quanto fondato su documenti (il DAU, il contrattostipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ) che non sono statispecificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicatal'esatta collocazione processuale. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’ADM al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, € 200,00 per e
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