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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05491/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 28 aprile 2022 per aver ritenuto la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 10 cod. pen.

Ritenuto che i cinque motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato; omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente estinzione del reato per mancanza di querela; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 28 aprile 2022 per aver ritenuto la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 10 cod. pen. Ritenuto che i cinque motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato; omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente estinzione del reato per mancanza di querela; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il