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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27023/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21654/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domici- lio eletto in Roma, viale delle Milizie, n.76; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 1609/21, depositata il 1° marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha riget- tato il gravame interposto da ChimaSunday, cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza emessa il 30 novembre 2018 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subor- dine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante.

2. Avverso la predetta sentenza il Sunday ha proposto ricorso per cassa- zione, per quattro motivi.

Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'art. 13 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, rilevando che, nell'escludere la credibilità delle dichiarazioni dalui rese, la Corte terri- toriale ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, non avendo proceduto all'acquisizione d'informazioni in ordine alla situazione esistente nel suo Paese di origine, non avendogli consentito di for- nire chiarimenti in ordine alle contraddizioni rilevate dall'ordinanza di primo grado, e non avendo tenuto conto della documentazione da lui prodotta, at- testante la situazione di pericolo per la sua incolumità e l'assenza di qualsiasi intervento delle autorità statuali.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'informazioni in ordine al suo Paese di origine, se le minacce da lui riferite integrassero gli estremi della fattispecie di cui alla lett. b)dello art. 14 cit.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che, nell'escludere la configurabilità della fattispecie prevista da tale disposizione, la Corte territoriale è venuta meno al proprio dovere di cooperazione istrut- toria, essendosi limitata ad un generico esame della situazione in atto nel suo Paese di origine, ed avendo omesso d'indicare i siti internet consultati o le fonti dai quali ha desunto le informazioni utilizzate.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, os- servando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte territoriale si è limitata a richiamare l'apprezzamento espresso in ordine all'applicabilità delle misure di protezione c.d. maggiori, senza verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, anche attraverso il collegamento tra la sua situazione soggettiva e quella ge- nerale del suo Paese di origine.

5. L'impugnazione è improcedibile, per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., avendo la difesa del ricorrente provveduto a depositare, unitamente al ricorso, una copia della sentenza impugnata che, pur recando la prescritta attestazione di conformità all'originale redatto in formato digitale,risulta priva di tutte le pagine recanti il numero pari, e quindi inidonea a consentire una ricostruzione attendibile del suo contenuto, quanto meno nella parte indispensabile ai fini della comprensione delle ragioni ad- dotte a fondamento della decisione, nonché del significato e della portata delle censure mosse alla pronuncia impugnata.

In proposito, va infatti richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, secondo cui il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di una copia della sentenza impugnata mancante anche di una sola pagina equivale alla mancata produ- zione dell'intero provvedimento, a meno che dalla lettura delle pagine residue non sia possibile evincere con sufficiente certezza i punti essenziali della con- troversia sottoposta all'esame del giudice di merito ed i motivi della decisione, in modo tale da poter esprimere una compiuta valutazione in ordine alla per- tinenza ed allafondatezza dei motivi d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

I, 8/07/2020, n. 14347; Cass., Sez. lav., 7/08/2008, n. 21367; 3/08/ 2007, n. 17065).

La predetta valutazione deve ritenersi nella specie impedita proprio dalla indisponibilità delle pagine mancanti, le quali contengono, per quanto è dato arguire dal contenuto di quelle residue, gran parte delle considerazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal ri- corrente e delle informazioni acquisite in ordine alla situazione in atto nel suo Paese di origine, cui si riferiscono i primi tre motivi d'impugnazione, nonché una parte significativa delle argomentazioni riguardanti il livello d'integra- zione economico-sociale raggiunto dal richiedente nel territorio nazionale, su cui si fonda il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione uma- nitaria, che costituisce oggetto del quarto motivo di ricorso.

6. La mancata costituzione dell'intimato esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21654/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domici- lio eletto in Roma, viale delle Milizie, n.76; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 1609/21, depositata il 1° marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha riget- tato il gravame interposto da ChimaSunday, cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza emessa il 30 novembre 2018 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subor- dine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante. 2. Avverso la predetta sentenza il Sunday ha proposto ricorso per cassa- zione, per quattro motivi. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'art. 13 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, rilevando che, nell'escludere la credibilità delle dichiarazioni dalui rese, la Corte terri- toriale ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, non avendo proceduto all'acquisizione d'informazioni in ordine alla situazione esistente nel suo Paese di origine, non avendogli consentito di for- nire chiarimenti in ordine alle contraddizioni rilevate dall'ordinanza di primo grado, e non avendo tenuto conto della documentazione da lui prodotta, at- testante la situazione di pericolo per la sua incolumità e l'assenza di qualsiasi intervento delle autorità statuali. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'informazioni in ordine al suo Paese di origine, se le minacce da lui riferite integrassero gli estremi della fattispecie di cui alla lett. b)dello art. 14 cit. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che, nell'escludere la configurabilità della fattispecie prevista da tale disposizione, la Corte territoriale è venuta meno al proprio dovere di cooperazione istrut- toria, essendosi limitata ad un generico esame della situazione in atto nel suo Paese di origine, ed avendo omesso d'indicare i siti internet consultati o le fonti dai quali ha desunto le informazioni utilizzate. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, os- servando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte territoriale si è limitata a richiamare l'apprezzamento espresso in ordine all'applicabilità delle misure di protezione c.d. maggiori, senza verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, anche attraverso il collegamento tra la sua situazione soggettiva e quella ge- nerale del suo Paese di origine. 5. L'impugnazione è improcedibile, per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., avendo la difesa del ricorrente provveduto a depositare, unitamente al ricorso, una copia della sentenza impugnata che, pur recando la prescritta attestazione di conformità all'originale redatto in formato digitale,risulta priva di tutte le pagine recanti il numero pari, e quindi inidonea a consentire una ricostruzione attendibile del suo contenuto, quanto meno nella parte indispensabile ai fini della comprensione delle ragioni ad- dotte a fondamento della decisione, nonché del significato e della portata delle censure mosse alla pronuncia impugnata. In proposito, va infatti richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, secondo cui il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di una copia della sentenza impugnata mancante anche di una sola pagina equivale alla mancata produ- zione dell'intero provvedimento, a meno che dalla lettura delle pagine residue non sia possibile evincere con sufficiente certezza i punti essenziali della con- troversia sottoposta all'esame del giudice di merito ed i motivi della decisione, in modo tale da poter esprimere una compiuta valutazione in ordine alla per- tinenza ed allafondatezza dei motivi d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 8/07/2020, n. 14347; Cass., Sez. lav., 7/08/2008, n. 21367; 3/08/ 2007, n. 17065). La predetta valutazione deve ritenersi nella specie impedita proprio dalla indisponibilità delle pagine mancanti, le quali contengono, per quanto è dato arguire dal contenuto di quelle residue, gran parte delle considerazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal ri- corrente e delle informazioni acquisite in ordine alla situazione in atto nel suo Paese di origine, cui si riferiscono i primi tre motivi d'impugnazione, nonché una parte significativa delle argomentazioni riguardanti il livello d'integra- zione economico-sociale raggiunto dal richiedente nel territorio nazionale, su cui si fonda il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione uma- nitaria, che costituisce oggetto del quarto motivo di ricorso. 6. La mancata costituzione dell'intimato esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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