Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33336/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/11/2020 che confermava la sentenza del Tribunale di Modena in data 8/02/2018, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 624, 625, n. 2, cod. pen.) e B) (artt. 81 cpv., 648 cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 361 cod. pro. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un formale riconoscimento fotografico.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La pronuncia impugnata risulta immune dai vizi dedotti in quanto esprime, con percorso argomentativo logico e coerente, la valutazione correttamente operata dalla Corte territoriale in ordine al riconoscimento "informale" effettuato dalla p.o., cui viene riconosciuta dignità di prova ed idoneità a fondare l'affermazione di responsabilità del prevenuto.

Infatti, il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce, diversamente da quanto asserito dalla difesa, una prova "atipica" (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv 275548) e rappresenta una species del genus più ampio della dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa.

Pertanto, il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini di P.G., in quanto prova non specificamente regolata dal legislatore, è utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità riconosciuta alla dichiarazione di colui che effettua il riconoscimento.

Anche nel caso di specie, dunque, la circostanza che il riconoscimento dell'imputato sia stato effettuato dalla p.o.

"informalmente" (cioè presso la Questura e nell'immediatezza del fatto) non rileva ai fini della legittimità e della utilizzabilità come mezzo di prova di detto elemento.

Peraltro, in tale prospettiva viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'individuazione personale può essere determinate, anche in difetto di ulteriori risconti, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elemento oggettivi.

Ebbene, nel caso di specie i giudici di merito evidenziavano come la persona offesa Bigarelli procedeva al riconoscimento dell'imputato, accompagnato presso gli uffici della Questura, come l'autore del furto ai suoi danni con grado di certezza, ritenuta attendibile in considerazione della circostanza che la stessa parte lesa aveva scorto, nell'immediatezza del fatto criminoso perpetratosi poche ore prima, le fattezze dell'uomo che si era accostato alla propria autovettura con fare sospetto.

Inoltre, il riconoscimento personale dell'imputato risultava corroborato anche da riscontri esterni, quali gli esiti della perquisizione effettuata poche ore dopo il furto presso l'abitazione dell'imputato, in cui veniva ritrovata parte della refurtiva unitamente ad altri beni di sospetta provenienza delittuosa.

Pertanto, la disamina degli atti processuali smentisce la violazione di legge dedotta e la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione congrua ed esente da vizi logici in punto di utilizzabilità come prova ed idoneità dimostrativa del riconoscimento individuale ai fini della affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Inoltre, il motivo di ricorso in esame presenta un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con coretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

1.3. erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla prova della sussistenza della penale responsabilità dell'imputato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, la censura con cui di deduce la violazione della norma incriminatrice in materia di ricettazione risulta sostanzialmente basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità.

Peraltro, il difetto di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo B) risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato a -gomentativo logico e coerente con la complessiva ed esauriente disamina degli elementi probatori.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di colpevolezza del prevenuto per il delitto di ricettazione, il ritrovamento di beni di sicura provenienza delittuosa (un ipod che era stato oggetto di furto pochi giorni addietro) e di altri beni di sospetta provenienza illecita presso l'abitazione in uso all'imputato nonché la mancata giustificazione dell'origine e/o disponibilità della refurtiva da parte del prevenuto.

Ebbene, risulta immune da vizi logici la parte motiva della pronuncia in cui i giudici di merito ricavano dal silenzio in ordine alla refurtiva (ipod oggetto di furto) la prova della conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita, in tal senso aderendo al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 26843).

Peraltro, in tale prospettiva rileva precisa che in materia di ricettazione, ai fini dell'affermazione di responsabilità, non è necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305), quali, nel caso di specie, la circostanza che il bene era stato oggetto di furto perpetrato 15 giorni prima della perquisizione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, le doglianze dedotte finiscono per involgere profili di merito e si traducono in censure in punto di fatto, precluse in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici.

1.4. vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

In particolare, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto riferimento al precedente specifico e recente vantato dall'imputato ed alla mancanza di elementi di segno positivo, quali la resipiscenza ed il risarcimento del danno.

Quanto al diniego della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo B), la pronuncia impugnata risulta logica e coerente, nonché conforme con il principio di diritto secondo cui in tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, Rv. 227135).

Nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen., la Corte territoriale, aderendo alla pronuncia del giudice di primo grado sul punto, ha fatto riferimento unicamente alla "esiguità del valore dell'Ipod rinvenuto, mero strumento per l'ascolto della musica, di prezzo modico", in tal modo escludendo l'applicabilità della circostanza attenuante comune.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/11/2020 che confermava la sentenza del Tribunale di Modena in data 8/02/2018, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 624, 625, n. 2, cod. pen.) e B) (artt. 81 cpv., 648 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 361 cod. pro. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un formale riconoscimento fotografico. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pronuncia impugnata risulta immune dai vizi dedotti in quanto esprime, con percorso argomentativo logico e coerente, la valutazione correttamente operata dalla Corte territoriale in ordine al riconoscimento "informale" effettuato dalla p.o., cui viene riconosciuta dignità di prova ed idoneità a fondare l'affermazione di responsabilità del prevenuto. Infatti, il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce, diversamente da quanto asserito dalla difesa, una prova "atipica" (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv 275548) e rappresenta una species del genus più ampio della dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa. Pertanto, il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini di P.G., in quanto prova non specificamente regolata dal legislatore, è utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità riconosciuta alla dichiarazione di colui che effettua il riconoscimento. Anche nel caso di specie, dunque, la circostanza che il riconoscimento dell'imputato sia stato effettuato dalla p.o. "informalmente" (cioè presso la Questura e nell'immediatezza del fatto) non rileva ai fini della legittimità e della utilizzabilità come mezzo di prova di detto elemento. Peraltro, in tale prospettiva viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'individuazione personale può essere determinate, anche in difetto di ulteriori risconti, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elemento oggettivi. Ebbene, nel caso di specie i giudici di merito evidenziavano come la persona offesa Bigarelli procedeva al riconoscimento dell'imputato, accompagnato presso gli uffici della Questura, come l'autore del furto ai suoi danni con grado di certezza, ritenuta attendibile in considerazione della circostanza che la stessa parte lesa aveva scorto, nell'immediatezza del fatto criminoso perpetratosi poche ore prima, le fattezze dell'uomo che si era accostato alla propria autovettura con fare sospetto. Inoltre, il riconoscimento personale dell'imputato risultava corroborato anche da riscontri esterni, quali gli esiti della perquisizione effettuata poche ore dopo il furto presso l'abitazione dell'imputato, in cui veniva ritrovata parte della refurtiva unitamente ad altri beni di sospetta provenienza delittuosa. Pertanto, la disamina degli atti processuali smentisce la violazione di legge dedotta e la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione congrua ed esente da vizi logici in punto di utilizzabilità come prova ed idoneità dimostrativa del riconoscimento individuale ai fini della affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Inoltre, il motivo di ricorso in esame presenta un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con coretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.3. erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla prova della sussistenza della penale responsabilità dell'imputato. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, la censura con cui di deduce la violazione della norma incriminatrice in materia di ricettazione risulta sostanzialmente basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. Peraltro, il difetto di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo B) risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato a -gomentativo logico e coerente con la complessiva ed esauriente disamina degli elementi probatori. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di colpevolezza del prevenuto per il delitto di ricettazione, il ritrovamento di beni di sicura provenienza delittuosa (un ipod che era stato oggetto di furto pochi giorni addietro) e di altri beni di sospetta provenienza illecita presso l'abitazione in uso all'imputato nonché la mancata giustificazione dell'origine e/o disponibilità della refurtiva da parte del prevenuto. Ebbene, risulta immune da vizi logici la parte motiva della pronuncia in cui i giudici di merito ricavano dal silenzio in ordine alla refurtiva (ipod oggetto di furto) la prova della conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita, in tal senso aderendo al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 26843). Peraltro, in tale prospettiva rileva precisa che in materia di ricettazione, ai fini dell'affermazione di responsabilità, non è necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305), quali, nel caso di specie, la circostanza che il bene era stato oggetto di furto perpetrato 15 giorni prima della perquisizione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, le doglianze dedotte finiscono per involgere profili di merito e si traducono in censure in punto di fatto, precluse in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici. 1.4. vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto riferimento al precedente specifico e recente vantato dall'imputato ed alla mancanza di elementi di segno positivo, quali la resipiscenza ed il risarcimento del danno. Quanto al diniego della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo B), la pronuncia impugnata risulta logica e coerente, nonché conforme con il principio di diritto secondo cui in tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, Rv. 227135). Nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen., la Corte territoriale, aderendo alla pronuncia del giudice di primo grado sul punto, ha fatto riferimento unicamente alla "esiguità del valore dell'Ipod rinvenuto, mero strumento per l'ascolto della musica, di prezzo modico", in tal modo escludendo l'applicabilità della circostanza attenuante comune. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame
Sentenza Cassazione n. 33336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris