Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 10916/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 30.10.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui all'art. 189 commi 6 e comma 7 del D.Lvo. n. 285 del 1992.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in ordine all'omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati durante le indagini; con il secondo motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della credibilità delle dichiarazione dell'imputato; con il terzo motivo vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese nel corso dell'esame; infine vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3.

I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella senza impugnata.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo narrato (Sez.

U, n. 41461 de/ 19/07/2012, Rv. 253214 - 01).

I giudici di merito hanno ampiamente motivato circa l'attendibilità della persona offesa ( che non si è costituita parte civile) alla luce della linearità e della chiarezza delle sue dichiarazioni e considerando anche precisi elementi di riscontro (quali l'annotazione di PG dalla quale emerge che la persona offesa aveva immediatamente fornito la medesima ricostruzione dell'accaduto nell'immediatezza del fatto, nonostante le condizioni in cui versava).

Inoltre, con argomentazioni non illogiche ma, anzi, coerenti con il materiale istruttorio acquisito, la Corte territoriale ha reputato inverosimile la ricostruzione alternativa prospettata dal condannato ( il quale ha ammesso di aver avuto un breve alterco con la persona offesa, negando però di aver determinato la caduta della bicicletta e di aver visto il ciclista cadere per terra, non essendo sostenibile che, in ragione della violenza dell'impatto con il suolo quale documentato dal copioso sanguinamento e dalla entità della lesioni, il ricorrente non si fosse accorto di nulla: la negazione di ciò inficia pertanto la complessiva verosimiglianza del suo racconto, anche alla luce della insussistenza dell'obbligo di dire la verità: cfr. ex multis Sez. 1 - , n. 29624 de/ 16/06/2022, Rv. 283381 - 01).

4. Quanto al censurato vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le conseguenze gravi del reato, che aveva determinato le serie le lesioni riportate dalla persona offesa.

5. L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 10 marzo 2026 I Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 30.10.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui all'art. 189 commi 6 e comma 7 del D.Lvo. n. 285 del 1992. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in ordine all'omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati durante le indagini; con il secondo motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della credibilità delle dichiarazione dell'imputato; con il terzo motivo vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese nel corso dell'esame; infine vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella senza impugnata. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo narrato (Sez. U, n. 41461 de/ 19/07/2012, Rv. 253214 - 01). I giudici di merito hanno ampiamente motivato circa l'attendibilità della persona offesa ( che non si è costituita parte civile) alla luce della linearità e della chiarezza delle sue dichiarazioni e considerando anche precisi elementi di riscontro (quali l'annotazione di PG dalla quale emerge che la persona offesa aveva immediatamente fornito la medesima ricostruzione dell'accaduto nell'immediatezza del fatto, nonostante le condizioni in cui versava). Inoltre, con argomentazioni non illogiche ma, anzi, coerenti con il materiale istruttorio acquisito, la Corte territoriale ha reputato inverosimile la ricostruzione alternativa prospettata dal condannato ( il quale ha ammesso di aver avuto un breve alterco con la persona offesa, negando però di aver determinato la caduta della bicicletta e di aver visto il ciclista cadere per terra, non essendo sostenibile che, in ragione della violenza dell'impatto con il suolo quale documentato dal copioso sanguinamento e dalla entità della lesioni, il ricorrente non si fosse accorto di nulla: la negazione di ciò inficia pertanto la complessiva verosimiglianza del suo racconto, anche alla luce della insussistenza dell'obbligo di dire la verità: cfr. ex multis Sez. 1 - , n. 29624 de/ 16/06/2022, Rv. 283381 - 01). 4. Quanto al censurato vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le conseguenze gravi del reato, che aveva determinato le serie le lesioni riportate dalla persona offesa. 5. L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026 I Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 10916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris