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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17088/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Dr. [OSCURATO:PERSONA] B. Bartolini, che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19/11/2025, la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma dellasentenza del 23/05/2024 con cui il GUP del Tribunale di Napoli aveva condannatoXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti dicui agli articoli 609-bis e 609-ter, ultimo comma, 61 n. 11, 81 cod. pen., in danno dellaminore XXXXXXXXXXXXXX, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta in anni 4 e mesi 4 direclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia,ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 62, n. 6), e133 cod pen., in quanto la Corte non avrebbe chiarito come avrebbe potuto l’imputato, primadel dibattimento, risarcire integralmente il danno patito dalla minore, non indicando neppureastrattamente i criteri con cui procedere alla relativa quantificazione, peraltro liquidando poi ildanno equitativamente in ragione della impossibilità di procedere alla sua precisaquantificazione.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 76 cod.proc. pen e 185 cod. pen., in riferimento alle statuizioni civili.L’imputato era stato condannato al pagamento di una somma di euro 50.000,00 a titolodi risarcimento del danno, liquidata in via equitativa dal Tribunale senza rinvio al giudicecivile per le ulteriori determinazioni, somma integralmente corrisposta dall’imputato primadella sentenza di appello.La parte civile avrebbe dovuto essere estromessa, mentre invece ha partecipato algiudizio e l’imputato è stato anche ingiustamente condannato al pagamento delle speseprocessuali in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.2.

Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv.281881 - 01), ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla personaoffesa fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere allaspecifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singolevoci che lo compongono allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modoanalitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo dirisarcimento. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato, con riferimento al giudizio diappello, che l'obbligo di motivazione del giudice è proporzionale al grado di specificità dellequestioni dedotte con l'impugnazione a sostegno del riconoscimento dell'attenuanteinvocata).Laddove sia presente anche un danno non patrimoniale, questa Corte ritiene che lavalutazione della congruità dell’offerta sia rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n.9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01).Si è anche affermato che la circostanza attenuante in parola presuppone che lariparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cuioggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente unaparziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv.278315 - 01).Nel caso in esame, il primo giudice ha, non illogicamente, ritenuto incongrua (in ragionedella gravità del danno inferto alla persona offesa, minore con personalità non strutturata)una offerta reale di 5.000,00 euro, tanto da liquidare equitativamente la somma dacorrispondere alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno in euro 50.000,00,successivamente corrisposta dall’imputato.Né, del resto, il ricorrente argomenta in ordine a una eventuale congruità dell’offertainiziale di cinquemila euro, esponendo la sua censura a un evidente difetto di specificità (correttamente il Procuratore generale rammenta il consolidato indirizzo secondo cui «ai finidella concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, qualora nonvenga accettata la somma offerta dall'imputato, è onere di costui indicare gli elementi da cuipossa emergere la congruità della detta somma a coprire integralmente l'ammontare deldanno causato dal reato» - Sez. 1, n. 9352 del 09/05/1994, La, Rv. 199835 – 01; conformi:Sez. 3, 43115 del 17/7/2019; Sez. 7, n. 277232 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimate).3.

Il secondo motivo è fondato.Le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito (Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.288799 - 01) che, «in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare lasentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o dicircostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e nonanche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamentosanzionatorio».In motivazione, la Corte nella sua massima composizione ha evidenziato che la gravitàdell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dallavittima e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essereutilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile.Nel caso in esame, l’impugnazione aveva per oggetto il riconoscimento di unacircostanza attenuante, e non anche il solo trattamento sanzionatorio.Purtuttavia, l’imputato aveva proceduto all’integrale risarcimento del danno comeliquidato dal primo giudice, che non aveva rimesso alcunché al giudice civile, per cuil’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe potuto influire sull’entità del risarcimento.La parte civile non aveva pertanto alcun interesse alla partecipazione al giudizio diappello.4.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla condannadell’appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile,statuizione che il Collegio elimina, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favoredella parte civile, condanna che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dr. [OSCURATO:PERSONA] B. Bartolini, che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/11/2025, la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma dellasentenza del 23/05/2024 con cui il GUP del Tribunale di Napoli aveva condannatoXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti dicui agli articoli 609-bis e 609-ter, ultimo comma, 61 n. 11, 81 cod. pen., in danno dellaminore XXXXXXXXXXXXXX, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta in anni 4 e mesi 4 direclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia,ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 62, n. 6), e133 cod pen., in quanto la Corte non avrebbe chiarito come avrebbe potuto l’imputato, primadel dibattimento, risarcire integralmente il danno patito dalla minore, non indicando neppureastrattamente i criteri con cui procedere alla relativa quantificazione, peraltro liquidando poi ildanno equitativamente in ragione della impossibilità di procedere alla sua precisaquantificazione.2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 76 cod.proc. pen e 185 cod. pen., in riferimento alle statuizioni civili.L’imputato era stato condannato al pagamento di una somma di euro 50.000,00 a titolodi risarcimento del danno, liquidata in via equitativa dal Tribunale senza rinvio al giudicecivile per le ulteriori determinazioni, somma integralmente corrisposta dall’imputato primadella sentenza di appello.La parte civile avrebbe dovuto essere estromessa, mentre invece ha partecipato algiudizio e l’imputato è stato anche ingiustamente condannato al pagamento delle speseprocessuali in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.2. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv.281881 - 01), ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla personaoffesa fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere allaspecifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singolevoci che lo compongono allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modoanalitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo dirisarcimento. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato, con riferimento al giudizio diappello, che l'obbligo di motivazione del giudice è proporzionale al grado di specificità dellequestioni dedotte con l'impugnazione a sostegno del riconoscimento dell'attenuanteinvocata).Laddove sia presente anche un danno non patrimoniale, questa Corte ritiene che lavalutazione della congruità dell’offerta sia rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n.9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01).Si è anche affermato che la circostanza attenuante in parola presuppone che lariparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cuioggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente unaparziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv.278315 - 01).Nel caso in esame, il primo giudice ha, non illogicamente, ritenuto incongrua (in ragionedella gravità del danno inferto alla persona offesa, minore con personalità non strutturata)una offerta reale di 5.000,00 euro, tanto da liquidare equitativamente la somma dacorrispondere alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno in euro 50.000,00,successivamente corrisposta dall’imputato.Né, del resto, il ricorrente argomenta in ordine a una eventuale congruità dell’offertainiziale di cinquemila euro, esponendo la sua censura a un evidente difetto di specificità (correttamente il Procuratore generale rammenta il consolidato indirizzo secondo cui «ai finidella concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, qualora nonvenga accettata la somma offerta dall'imputato, è onere di costui indicare gli elementi da cuipossa emergere la congruità della detta somma a coprire integralmente l'ammontare deldanno causato dal reato» - Sez. 1, n. 9352 del 09/05/1994, La, Rv. 199835 – 01; conformi:Sez. 3, 43115 del 17/7/2019; Sez. 7, n. 277232 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimate).3. Il secondo motivo è fondato.Le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.288799 - 01) che, «in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare lasentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o dicircostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e nonanche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamentosanzionatorio».In motivazione, la Corte nella sua massima composizione ha evidenziato che la gravitàdell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dallavittima e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essereutilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile.Nel caso in esame, l’impugnazione aveva per oggetto il riconoscimento di unacircostanza attenuante, e non anche il solo trattamento sanzionatorio.Purtuttavia, l’imputato aveva proceduto all’integrale risarcimento del danno comeliquidato dal primo giudice, che non aveva rimesso alcunché al giudice civile, per cuil’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe potuto influire sull’entità del risarcimento.La parte civile non aveva pertanto alcun interesse alla partecipazione al giudizio diappello.4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla condannadell’appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile,statuizione che il Collegio elimina, mentre il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favoredella parte civile, condanna che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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