CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara avverso l'ordinanza emessa 1'8 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di Vincenzo senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'8 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara non ha convalidato il fermo, operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione, non riconoscendo la sussistenza dei relativi presupposti e, in particolare, di segni evidenti della provenienza furtiva dei beni ritrovati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da uno dei fermati alla Polizia giudiziaria intervenuta, in quanto non spontanee, e ha, invece, ritenuto utilizzabili, anche in relazione alla valutazione della legittimità del fermo e non solo in ordine alla successiva decisione in merito alla misura cautelare richiesta, le dichiarazioni rese, nel corso dell'interrogatorio di convalida, da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver comprato la merce regolarmente in supermercati e da ambulanti, pagandola in contanti. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara, che ha dedotto la violazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice aveva erroneamente valutato gli elementi concreti e, in primo luogo, aveva trascurato che la merce era stata trovata occultata e doveva ritenersi di illecita provenienza, per quantità, tipologia e modalità di custodia nonché per l'assenza di qualsivoglia documento fiscale, che ne evidenziasse la legittimità della detenzione o del trasporto. Peraltro, si sarebbero dovute utilizzare anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza da uno dei due indagati, sia pure nei limiti della verifica sulla provenienza lecita o meno della merce rinvenuta, in funzione proprio dell'accertamento di un reato e dell'applicazione di una misura precautelare, e non potrebbe il vaglio, demandato al Giudice nella fase della convalida del fermo, essere equiparato a quello svolto per l'adozione di misure cautelari personali, come invece ritenuto nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del Giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). Nel caso in esame, a prescindere dal richiamo a una decisione di questa Corte, che pare non in linea con il menzionato orientamento, il Giudice per le indagini preliminari si è attenuto ai criteri ermeneutici suindicati. Egli ha infatti effettuato una valutazione con riferimento alla situazione che aveva preceduto l'adozione del fermo di Polizia giudiziaria e ha verificato l'operato di quest'ultima sulla base di un controllo di ragionevolezza. Ha evidenziato, in particolare, che, in contrasto con l'art. 350, comma VI, cod. proc. pen., gli agenti avevano verbalizzato le dichiarazioni rese da uno dei due indagati, le quali, comunque, non potevano essere utilizzate, essendo state rese su sollecitazione della Polizia giudiziaria, a seguito di espressa richiesta di fornire giustificazioni sul possesso dei beni in occasione dell'eseguita perquisizione. In difetto di altri elementi, deponenti per la provenienza illecita della merce (generi alimentari e profumatori per auto), rinvenuta in una borsa sul sedile posteriore dell'auto su cui viaggiavano i due fermati, il Giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti del fermo. Siffatta valutazione resiste a ogni rilievo censorio, in quanto non inficiata da violazione di legge e da manifesta illogicità, avuto riguardo anche al fatto che la merce non palesava caratteristiche di intrinseca illiceità e non era inequivocamente rivelatrice della recentissima commissione di un delitto. 2. Il ricorso è dunque inammissibile e, trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 lug