CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali risalenti da ultimo all'anno 1994, senza considerare l'intero percorso, come la collaborazione prestata; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento al curriculum criminale del condannato e, soprattutto, con l'analisi della relazione dell'U(/EPE di Cosenza e al giudizio della psicologa ex art. 80 ord. pen., atti dai quali emerge che non è iniziato, neanche larvatamente un percorso di revisione critica delle condotte antigiuridiche- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni, ciò anche riguardo alla mancata assimilazione degli schemi comportamentali; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna 47;7 deJricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna n1/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend