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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14628/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi d.ell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti.

Secondo la difesa, il controllo giurisdizionale sarebbe stato meramente apparente, in violazione del dovere del giudice di verificare la non sussistenza delle condizioni per il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Ossa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi d.ell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti. Secondo la difesa, il controllo giurisdizionale sarebbe stato meramente apparente, in violazione del dovere del giudice di verificare la non sussistenza delle condizioni per il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Ossa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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