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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 agosto 1971

Cassazione n. 06741/2026

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o la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 09/04/2021, che aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, riconosciuta l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, del suddetto decreto, condannava lo stesso alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all’omessa rinnovazione della prova dichiarativa.

La Corte di appello ha erroneamente applicato il principio della «eccezionalità» della rinnovazione istruttoria, laddove, in caso di overturning sfavorevole, essa diventa la regola.

E’ stato altresì violato l’articolo 598-bis comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo di contraddittorio in presenza in caso di rinnovazione.

2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto stata riconosciuta in primo grado e erroneamente negata nel secondo.

2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alla pena base che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denegate nonostante l’ammissione degli addebiti e il buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per costante orientamento di questa Corte, il giudice d'appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 – 01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01).

Nel caso di specie, a fronte di una incontestata ricostruzione del fatto, la Corte territoriale si è meramente limitata a rivalutare, in termini giuridici, l’insussistenza dei presupposti per dichiarare la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto.

Né può essere dedotta l’assenza di contraddittorio orale, posto che la parte ha il diritto di chiedere la trattazione in pubblica udienza ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., e, in tal caso (e solo in quello), l’udienza viene fissata in contraddittorio ai sensi dell’art. 602, comma 1, cod. proc. pen., facoltà di cui il ricorrente non si è avvalso.

D’altro canto, l’articolo 598-bis, comma 4, del codice di rito, richiamato dal ricorrente (erroneamente come 598), trova applicazione solo nel caso in cui la rinnovazione sia già stata disposta e non anche in quello in cui la richiesta sia stata rigettata.

Il motivo di ricorso, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di legittimità e con la piana lettura del dato normativo, è pertanto manifestamente infondato.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale – pur rimarcando l’esiguità del quantitativo rinvenuto - ha evidenziato, quanto alle modalità della condotta e all’intensità del dolo, il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi dello stupefacente, sintomo di prava voluntas: quanto alla gravità del pericolo per la salute pubblica, ha sottolineato che l’eterogeneità delle sostanze (cocaina, eroina e marijuana), e la suddivisione in involucri costituiscono elementi da cui inferire l’esistenza di una articolata attività di vendita, sia pure non particolarmente estesa nelle sue proporzioni (tanto da riqualificare il fatto nell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).

Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01), secondo cui «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza», valutazione che la sentenza ha offerto in modo non illogico.

Il motivo di ricorso non si confronta in modo realmente critico con la pronuncia impugnata ed è quindi inammissibile per genericità.

4. Il terzo motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.

4.1. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

Nel caso in esame, la sentenza impugna, a pagina 6, ritiene che, in ragione dell’intensità della condotta e del grado di colpevolezza dell’imputato, la pena irrogata sia «congrua e proporzionata», con ciò ottemperando all’onere di motivazione minima imposta dalla legge in relazione alla lieve entità di pena in concreto irrogata.

4.2. Inammissibile è anche la censura relativa alle circostanze attenuanti generiche, non riconosciute, ma delle quali il ricorrente neppure deduce di avere fatto richiesta nelle conclusioni.

Va in proposito rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. (Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139 - 01). [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il verbale dell’udienza contenente le conclusioni delle parti non è neppure indicato né allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 09/04/2021, che aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, riconosciuta l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, del suddetto decreto, condannava lo stesso alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all’omessa rinnovazione della prova dichiarativa. La Corte di appello ha erroneamente applicato il principio della «eccezionalità» della rinnovazione istruttoria, laddove, in caso di overturning sfavorevole, essa diventa la regola. E’ stato altresì violato l’articolo 598-bis comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo di contraddittorio in presenza in caso di rinnovazione. 2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto stata riconosciuta in primo grado e erroneamente negata nel secondo. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alla pena base che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denegate nonostante l’ammissione degli addebiti e il buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per costante orientamento di questa Corte, il giudice d'appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 – 01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01). Nel caso di specie, a fronte di una incontestata ricostruzione del fatto, la Corte territoriale si è meramente limitata a rivalutare, in termini giuridici, l’insussistenza dei presupposti per dichiarare la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto. Né può essere dedotta l’assenza di contraddittorio orale, posto che la parte ha il diritto di chiedere la trattazione in pubblica udienza ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., e, in tal caso (e solo in quello), l’udienza viene fissata in contraddittorio ai sensi dell’art. 602, comma 1, cod. proc. pen., facoltà di cui il ricorrente non si è avvalso. D’altro canto, l’articolo 598-bis, comma 4, del codice di rito, richiamato dal ricorrente (erroneamente come 598), trova applicazione solo nel caso in cui la rinnovazione sia già stata disposta e non anche in quello in cui la richiesta sia stata rigettata. Il motivo di ricorso, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di legittimità e con la piana lettura del dato normativo, è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale – pur rimarcando l’esiguità del quantitativo rinvenuto - ha evidenziato, quanto alle modalità della condotta e all’intensità del dolo, il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi dello stupefacente, sintomo di prava voluntas: quanto alla gravità del pericolo per la salute pubblica, ha sottolineato che l’eterogeneità delle sostanze (cocaina, eroina e marijuana), e la suddivisione in involucri costituiscono elementi da cui inferire l’esistenza di una articolata attività di vendita, sia pure non particolarmente estesa nelle sue proporzioni (tanto da riqualificare il fatto nell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01), secondo cui «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza», valutazione che la sentenza ha offerto in modo non illogico. Il motivo di ricorso non si confronta in modo realmente critico con la pronuncia impugnata ed è quindi inammissibile per genericità. 4. Il terzo motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. 4.1. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Nel caso in esame, la sentenza impugna, a pagina 6, ritiene che, in ragione dell’intensità della condotta e del grado di colpevolezza dell’imputato, la pena irrogata sia «congrua e proporzionata», con ciò ottemperando all’onere di motivazione minima imposta dalla legge in relazione alla lieve entità di pena in concreto irrogata. 4.2. Inammissibile è anche la censura relativa alle circostanze attenuanti generiche, non riconosciute, ma delle quali il ricorrente neppure deduce di avere fatto richiesta nelle conclusioni. Va in proposito rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. (Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139 - 01). [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il verbale dell’udienza contenente le conclusioni delle parti non è neppure indicato né allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibi
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