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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35252/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 18 maggio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente motivato l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di ricettazione puntualmente richiamata (v.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), in ragione dell'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato sulla provenienza del mezzo (si veda, in proposito, p. 5 sulle riferite modalità implausibili di acquisto della macchina agricola, ceduta da due sconosciuti, alla modica cifra di 3000 euro, davanti a un bar); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ColA9itieje estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 18 maggio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente motivato l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di ricettazione puntualmente richiamata (v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), in ragione dell'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato sulla provenienza del mezzo (si veda, in proposito, p. 5 sulle riferite modalità implausibili di acquisto della macchina agricola, ceduta da due sconosciuti, alla modica cifra di 3000 euro, davanti a un bar); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ColA9itieje estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris