CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, Nonché una memoria nell'interesse dell)iimputato, con la quale si insiste per l'accoglirnento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen., per avere formato o fatto formare la sentenza n. 2543 del 7 marzo 2005 del Tribunale di Milano. 2. Nell'interesse del Ramunni è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nella "Premessa in fatto", si rileva che, sebbene fosse condivisibile la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza di un bis in idem con riguardo alla sentenza n. 111/14 del Tribunale d Cuneo, tuttavia il rinvenimento di tale decisione dimostrava che l'imputato aveva più volte nel corso del tempo - e a distanza anche di vari anni - usato più fotocopie di un medesimo documento producendolo al giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente ed illogicamente escluso che la condotta fosse riconducibile al reato impossibile o a quella del falso grossolano o innocuo. 2.3. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di trarre le necessarie conseguenze dal fatto che il documento prodotto era la fotocopia di una copia conforme di un originale inesistente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Per completezza, poiché le considerazioni svolte nella Premessa in fatto non indicano alcuna censura specifica, si osserva che la significatività dell'utilizzo della medesima sentenza in più contesti non è illustrata altrimenti dal ricorre, talchè non è dato intendere quali conseguenze il rilievo avrebbe rispetto alle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, avendo la Corte territoriale razionalmente illustrato le ragioni per le quali ha escluso la grossolanità del falso, facendo, ad es., riferimento al fatto che alcuni operatori specializzati (come il difensore dell'epoca del Ramunni) non si fossero avveduti della falsificazione.3. Il secondo motivo è inammissibile per novità della questione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché essa non risulta dedotta con i motivi d'appello. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01) In motivazione, le sezioni unite aderiscono all'orientamento che ritiene integrata la falsità tipica, nelle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Siffatta impostazione ricostruttiva poggia, invero, su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità. La giurisprudenza successiva ha coerentemente ritenuto, ad es., che, in tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta" (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 - 01; v. anche, per la valorizzazione delle circostanze del caso conc:reto, Sez. 5, n. 11402, del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01). Si tratta, pertanto, di valutazioni strettamente legate alla concreta realtà processuale che impongono accertamenti di fatto non devolvibili per la prima volta alla Corte di Cassazione.4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.