CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 29440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19002-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell ’A vvocato Luciano PALLADINO,che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona dei rappresentanti Luigino MAGRIe [OSCURATO:PERSONA] PIRAINO , elettivamente domiciliat a in Roma, p iazza Mazzini 27 , presso lo studio dell ’A vvocato Francesco MAINETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all ’A vvocato GuidoBONOMO; -controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appellodi Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 55/20, depositata il 10/04/2020. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19002/2020 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 55/20, del 10 aprile 2020, della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1310/17, del 23 novembre 2017, del Tribunale di Bolzano –ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta al decreto ingiuntivo notificatogli dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi “[OSCURATO:PERSONA]”) per il pagamento di € 300.000,00, oltre accessori. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto al suddetto provvedimento monitorio, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma sopra meglio indicata in ragione di una fideiussione prestata a garanzia di un debito della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]., debito del quale si eranoresi garanti anche l’ex amministratore di detta società, tale [OSCURATO:PERSONA], nonché un terzo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), nei cui confronti nessuna iniziativa giudiziaria era stata, invece, assunta. L’opposizione si fondava sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA], oltre a liberare illegittimamente il [OSCURATO:PERSONA] dalla propria obbligazione di garanzia, avrebbe – con comportamento contrario agli artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ. –continuato a finanziare la società, sebbene “avesse piena conoscenza del suo stato di default e questa avesse omesso la redazione e il deposito dei bilanci sociali dal 2009”, il tutto senza informarne esso [OSCURATO:PERSONA], il quale, già in data 19 giugno 2009, aveva ceduto la propria partecipazione societaria alla FMA. Il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, sul presupposto che la liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ., in caso di mancata richiesta di autorizzazione da parte del creditore, non opera allorché la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune a fideiussore e creditore. Rilevava, infatti, il Tribunale che, dall’istruttoria orale, era risultato che il [OSCURATO:PERSONA] partecipò personalmente ad un incontro presso [OSCURATO:PERSONA] per discutere della ristrutturazione del finanziamento allora in essere con la società FMA, come riferito dai testi Muraro e Mossini, senza che le loro dichiarazioni fossero state confutate, sul punto, dalla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA]Aragona. Esperito gravame dal già attore in opposizione, il giudice di appello lo rigettava. 3. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata aisensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, ipotizzando nullità della fideiussione. Sul presupposto che la nullità del contratto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] eccepiva,in appello, la nullità della fideiussione, per contrarietà all’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto il contratto si era perfezionato a mezzo formulario predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA], identico –in particolare al suo art. 6 –al modello ABI 11/7/2003, ritenuto, appunt o, illecito sul supposto compimento di intese anticoncorrenziali. Censura, pertanto, il ricorrente la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione per la tardività delle allegazioni addotte a sostegno della stessa, attesoche il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado del giudizio. Di conseguenza, “se rilevante e operante la nullità della fideiussione”, si sarebbe dov uto concludere – osserva il ricorrente – “con particolare riferimento alla prevista derogadel termine di cui all’art. 1957, che il creditore non ha proposto le proprie istanze nel termine di sei mesi”, visto che, dichiarato il proprio recesso dal contratto di conto corrente a la revoca degli affidamenti il 6 settembre 2012, il ricorso per ingiunzione sarebbe dovuto intervenire a marzo, e non a giugno, del 2013. 6.1. Il motivo non è fondato. Punto di partenza del suo scrutinio è la constatazione che i “contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. Un., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994, Rv. 663507-01). Tuttavia, se è vero che il rilievo officioso della nullità è consentito in ogni stato e grado del processo, non solo quando oggetto del giudizio sia un’impugnativa negoziale (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504-01), ma anche quando sia fatto valere un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2016, n. 12996, Rv. 640305-01), tale rilievo –così come innanzi a questa Corte incontra “il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza” (Cass. Sez. 2, ord. 29 luglio 2019, n. 20438, Rv. 654889-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3556 e Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2020, n. 25084, entrambe non massimate) – de ve pur sempre coordinarsi, in appello, con la previsione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Sotto questo profilo, allora, è indenne dacensura l’affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto precluso il rilievo della nullità stante “la mancata tempestiva allegazione delle circostanze da cui la nullità deriverebbe” (ovvero, l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale)”, dovendo la nullità “basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti nuovi temi di indagine”. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, segnatamente violazione dell’art. 6 del contratto fideiussorio. Censura la sentenza impugnata per aver escluso che le fideiussioni prestate nei confronti della Banca fossero legate reciprocamente, e che pertanto integrassero l’ipotesi della confideiussione di cui all’art. 1946 cod. civ., di talché la liberazione dalle obbligazioni nei confronti anche di uno soltanto dei fideiussori (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe avuto l’effetto di caducare l’intera garanzia. Censura, in particolare, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la natura di confideiussione, della garanzia prestata dall’odierno ricorrente “è smentita dal testo della garanzia da lui sottoscritto”, che all’art. 11 prevede: “quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell’azienda di credito”. Infatti, la duplice circostanza –assume il ricorrente – che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto agli altri due fideiussori il nulla osta al recesso del [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso fosse stato concesso solo limitatamente al recesso e non pure per liberare costui dall’obbligo fideiussorio (risultando, oltretutto, il nulla osta subordinato alla condizione che il recesso non fosse pregiudizievole per la debitrice e per gli altri fideiussori), evidenzierebbe “che la garanzia era caratterizzata da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori”, e ciò ad onta di quanto previsto dal citato art. 11 del contratto. 7.1. Il motivo èinammissibile. Con esso il ricorrente tende in realtà a contestare l’interpretazione accolta nella sentenza im pugnata , sulla base del testo dell’art. 11 del contratto corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], della garanzia prestata dal secondo, con esclusione della relativa qualificazione in termini di confideiussione. L a censura proposta, tuttavia, si sarebbe dovuta sostanziare – dato il suo tenore, come appena ricostruito – nella denuncia di violazione di taluna delle norme sull’interpretazione dei contratti, ed in particolare di quella (l’art. 1362, 2° comma, cod. civ.), che dà rilevo al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. Non essendo ciò avvenuto, il motivo difetta d el requisito della specificità, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. 8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui risulta all’odierno ricorrente addebitato di non aver indicato il momento a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquisito conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, non considerando che l’allora appellante si era offerto di provare “attraverso l’audizione del direttore della banca e dell’ex fideiussore [OSCURATO:PERSONA]” che “la Banca era a conoscenza, già nel 2009, della crisi finanziaria della debitrice”. 8.1. Il motivo è inammissibilesotto plurimi profili.Deve preliminarmente rilevarsi che la censura non è riconducibile, neppure astrattamente , al “paradigma” del vizio di motivazione, che ormai ricorre solo in caso di motivazione “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6- Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01). Essaè inammissibile anche sotto altro profilo, perché non risulta conforme alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Perché la disposizione menzionata possa dirsi osservata, occorre infatti – i n caso di censura contenuta nel ricorso per Cassazione, relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale – che “il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare”, trattandosi di “elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto” (adempimento che è stato soddisfatto solo in relazione all’indicazione del nominativo del teste [OSCURATO:PERSONA]), “alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce”, e ciò “al fine di consentire «ex actis» alla Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 4 aprile 2018, n. 8204, Rv. 647571-01). D’altra parte, sempre nel senso dell’inammissibilità del motivo, deve rilevarsi come l’odierno ricorrente non abbia dimostrato neppure di aver ribadito la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01). 9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente omessa valutazione delle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Sul presupposto che il fideiussore puòprovare in qualsiasi modo, anche attraverso il ricorso a presunzioni, l’avvenuta violazione del dovere di buona fede e correttezza del creditore, in special modo quello di salvaguardare (e non aggravare) la condizione del garante, il ricorrente torma a censurare la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove richieste. 9.1. Il motivo è inammissibile. In relazione alla mancata ammissione delle prove, valgono le considerazioni appena svolte, in relazione al motivo che precede. Quanto, invece,alla violazione delle norme sulle presunzioni, dal momento che la doglianza non può che intendersi come diretta a censurare la sentenza impugnata per non aver svolto un ragionamento presuntivo che avrebbe potuto compiere, l’esito risultasempre quello dall’inammissibilità. Difatti, se il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione «hominis»” deve essere trattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 cod. civ.”, visto che in “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01), nel caso di specie, tuttavia, ciò che risulta mancare – ne l testo della sentenza impugnata –è proprio tale rifiuto “espresso e motivato”, del giudice di appello, di trarre una “presumptio hominis” dagli elementi a sua disposizione, donde l’inammissibilità anche di tale censura. 10. Con ilquinto motivo il ricorr ente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Deduceche la [OSCURATO:PERSONA] ha erogato il finanziamento nella piena consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza del debitore e, quindi, senza la dovuta attenzione anche nell’interesse del fideiussore, come dimostrerebbero una serie di elementi di cui la Corte non avrebbe tenuto conto. 10.1. Il motivo è sotto più profiliinammissibile. In primo luogo, perché difetta di specificità, donde la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Difatti, “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01). In secondo luogo, perché si risolve nella denuncia della mancata considerazione di una serie di elementi fattuali, ciò che lo rende per ciò solo inammissibile, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito l’inammissibilità di censure “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge” (tale è, appunto, il caso che qui occupa), “di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). 11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale di cui all’art. 360, 1°comma 1 n. 5), cod. proc. civ., in relazione alla prova orale, deducendo “contrasto delle deposizioni” testimoniali, “ostative al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione”, in relazione alla circostanza della presenza di esso [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un finanziamento di ben € 260.000,00 alla debitrice e della approvazione dello stesso. 11.1. Il motivo èinammissibile. Difatti,il “giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze”, come appunto nella specie, “si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità” (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 8 ottobre 2019, n. 25166, Rv. 655384-01), e ciò perché “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01). 12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso. 13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibileil ricorso. C ondanna i l ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrent e , del le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misuradel 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per i