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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09760/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2214/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10769 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 10769/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] energia Ritenuto che: L' Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], che in contenzioso su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] energia (Consorzio volontario avente ad oggetto attività di erogazione consumo e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, già in possesso di autorizzazione ad operare in esenzione di accise) di diniego di rimborso anno 2014 e avviso di pagamento anni 2009/2012, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

L'Agenzia delle dogane dapprima aveva riconosciuto ex art. 2 dl. 79/1999 la qualifica di autoproduttore in capo a [OSCURATO:SOCIETA] relativamente all'energia trasferita ai consorziati con l'applicabilità dell'esenzione ex art. 52 co. 3 d.lgs. 504/1995 salvo poi a disconoscere con efficacia retroattiva la stessa esenzione.

La CTR, preso atto della natura associativa e del legittimo scopo di approvigionarsi di energia pulita da parte della contribuente, pur avendo le capacità tecniche per produrre la stessa in autonomia; preso atto che "l'attività di FER è strumentale al soddisfacimento del fine per cui essa è stata costituita, e cioè la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite l'aggregazione di risorse" ha ritenuto applicabile l'esenzione, senza necessità di affrontare il tema del legittimo affidamento eccepito dalla contribuente.

La società è rimasta intimata.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 16 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2214/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10769 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 10769/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] energia Ritenuto che: L' Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], che in contenzioso su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] energia (Consorzio volontario avente ad oggetto attività di erogazione consumo e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, già in possesso di autorizzazione ad operare in esenzione di accise) di diniego di rimborso anno 2014 e avviso di pagamento anni 2009/2012, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle dogane dapprima aveva riconosciuto ex art. 2 dl. 79/1999 la qualifica di autoproduttore in capo a [OSCURATO:SOCIETA] relativamente all'energia trasferita ai consorziati con l'applicabilità dell'esenzione ex art. 52 co. 3 d.lgs. 504/1995 salvo poi a disconoscere con efficacia retroattiva la stessa esenzione. La CTR, preso atto della natura associativa e del legittimo scopo di approvigionarsi di energia pulita da parte della contribuente, pur avendo le capacità tecniche per produrre la stessa in autonomia; preso atto che "l'attività di FER è strumentale al soddisfacimento del fine per cui essa è stata costituita, e cioè la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite l'aggregazione di risorse" ha ritenuto applicabile l'esenzione, senza necessità di affrontare il tema del legittimo affidamento eccepito dalla contribuente. La società è rimasta intimata. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 16 d
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