Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 11599/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato disorveglianza della stessa città, il 28 ottobre 2024, aveva respinto la richiesta di concessionedella liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena dal 26 luglio 2017 al 25 gennaio2018, dal 26 luglio 2019 al 25 gennaio 2020, dal 26 gennaio 2022 al 25 luglio 2022, infinedal 26 luglio 2023 al 25 gennaio 2024.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che in ciascuno dei semestri indicativi erano elementi dai quali inferire la mancata partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.Spiga, e con un unico atto, lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza inpunto di diniego della liberazione anticipata per i suindicati semestri.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principiermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata deisingoli semestri di pena scontata e, in particolare, avrebbe travisato i comportamentieffettivamente tenuti dal ricorrente nei periodi in valutazione e trascurato la doverosavalutazione globale della condotta del detenuto.

Segnala come i comportamenti trasgressiviall'interno dell'Istituto di pena, descritti nel provvedimento impugnato, si porrebbero qualiepisodi isolati, in un ampio periodo nel quale egli avrebbe, invece, serbato uncomportamento corretto ed esente da rilievi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 24 novembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato2.

L’art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) postula, quale requisito perl'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannatoall'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di talepartecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.2.1.

La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteridettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzioneintrodotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilodell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corsodel trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna».

È, dunque, richiesta la conduzione sulpiano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento siaall'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporticon l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondoesterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenutonell'accogliere le proposte di attività trattamentali e ciò vale anche per l'imputato, al qualesono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessiumani, culturali e professionali» (art.1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regoleinterne e il mantenimento di una condotta corretta.2.2.

Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazioneanticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modospecifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in meritoall'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento dacondotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livelloprognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestriantecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522) e la ricaduta nel reatoè indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e diespresso rifiuto di risocializzazione.Infine, quanto all’incidenza sulla valutazione della condotta degli eventuali rapportidisciplinari, si è precisato che gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, siasotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo dirieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, conogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto(Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497).3.Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è certamente posto, con la propriamotivazione, nel solco di tali principi e, con motivazione non manifestamente illogica, havalorizzato per ciascuno dei semestri le condotte obiettive, analiticamente indicate escrutinate, sulla scorta delle quali escludere una effettiva partecipazione del condannatoall’opera rieducativa.Segnatamente, ha mostrato di avere valorizzato: i) quanto al primo dei semestri, lacondotta del condannato che aveva ignorato l’invito dell’operatore penitenziario a entrare inclasse per la lezione, continuando a intrattenersi con un compagno di detenzione erivolgendosi all’operatore con fare arrogante e che gli era valsa la sanzione della esclusineper dieci giorni dalle attività ricreative; ii) quanto al secondo semestre, ilviolento altercodegenerato in colluttazione, con altro detenuto, sanzionato con l’ammonizione perintimidazione o sopraffazione verso i compagni, mentre ha correttamente ritenuto nonrilevante la sanzione disciplinare irrogata per avere il detenuto usato un tono inadeguatoverso l’operatore di polizia penitenziaria che l’aveva ingiustamente accusato di sottrarre cibodal carrello portavivande; iii) quanto al terzo semestre, la condotta arrogante e irriverente neiriguardi dell’operatore penitenziario che l’aveva invitato a moderare i toni, pur evidenziandoche la condotta in parola era rimasta priva di punizione perché il condannato aveva contrattoil Covid, così venendo a scadere i termini per la sua presentazione dinanzi al consiglio didisciplina; iv) infine, quanto all’ultimo semestre, le ulteriori condotte aggressive e ingiurioseserbate nei riguardi di altro detenuto e degli operatori penitenziari, sanzionaterispettivamente con l’esclusione per sette e per dieci giorni dalle attività ricreative.Tale ineccepibile motivazione resiste alle generiche deduzioni contenute nel ricorsoche, nell’invocare una lettura alternativa di ciascuno degli episodi ritenuti significativi e nelsottolineare l’opportunità di considerare i rapporti disciplinari quali condotte isolate,sollecitano questa Corte a una rivisitazione non consentita delle risultanze poste afondamento del provvedimento impugnato.4.

Al rigetto del consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11599/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3774/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30318/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato disorveglianza della stessa città, il 28 ottobre 2024, aveva respinto la richiesta di concessionedella liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena dal 26 luglio 2017 al 25 gennaio2018, dal 26 luglio 2019 al 25 gennaio 2020, dal 26 gennaio 2022 al 25 luglio 2022, infinedal 26 luglio 2023 al 25 gennaio 2024.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che in ciascuno dei semestri indicativi erano elementi dai quali inferire la mancata partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.Spiga, e con un unico atto, lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza inpunto di diniego della liberazione anticipata per i suindicati semestri.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principiermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata deisingoli semestri di pena scontata e, in particolare, avrebbe travisato i comportamentieffettivamente tenuti dal ricorrente nei periodi in valutazione e trascurato la doverosavalutazione globale della condotta del detenuto.

Segnala come i comportamenti trasgressiviall'interno dell'Istituto di pena, descritti nel provvedimento impugnato, si porrebbero qualiepisodi isolati, in un ampio periodo nel quale egli avrebbe, invece, serbato uncomportamento corretto ed esente da rilievi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 24 novembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato2.

L’art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) postula, quale requisito perl'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannatoall'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di talepartecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.2.1.

La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteridettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzioneintrodotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilodell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corsodel trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna».

È, dunque, richiesta la conduzione sulpiano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento siaall'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporticon l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondoesterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenutonell'accogliere le proposte di attività trattamentali e ciò vale anche per l'imputato, al qualesono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessiumani, culturali e professionali» (art.1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regoleinterne e il mantenimento di una condotta corretta.2.2.

Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazioneanticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modospecifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in meritoall'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento dacondotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livelloprognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestriantecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522) e la ricaduta nel reatoè indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e diespresso rifiuto di risocializzazione.Infine, quanto all’incidenza sulla valutazione della condotta degli eventuali rapportidisciplinari, si è precisato che gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, siasotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo dirieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, conogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto(Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497).3.Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è certamente posto, con la propriamotivazione, nel solco di tali principi e, con motivazione non manifestamente illogica, havalorizzato per ciascuno dei semestri le condotte obiettive, analiticamente indicate escrutinate, sulla scorta delle quali escludere una effettiva partecipazione del condannatoall’opera rieducativa.Segnatamente, ha mostrato di avere valorizzato: i) quanto al primo dei semestri, lacondotta del condannato che aveva ignorato l’invito dell’operatore penitenziario a entrare inclasse per la lezione, continuando a intrattenersi con un compagno di detenzione erivolgendosi all’operatore con fare arrogante e che gli era valsa la sanzione della esclusineper dieci giorni dalle attività ricreative; ii) quanto al secondo semestre, ilviolento altercodegenerato in colluttazione, con altro detenuto, sanzionato con l’ammonizione perintimidazione o sopraffazione verso i compagni, mentre ha correttamente ritenuto nonrilevante la sanzione disciplinare irrogata per avere il detenuto usato un tono inadeguatoverso l’operatore di polizia penitenziaria che l’aveva ingiustamente accusato di sottrarre cibodal carrello portavivande; iii) quanto al terzo semestre, la condotta arrogante e irriverente neiriguardi dell’operatore penitenziario che l’aveva invitato a moderare i toni, pur evidenziandoche la condotta in parola era rimasta priva di punizione perché il condannato aveva contrattoil Covid, così venendo a scadere i termini per la sua presentazione dinanzi al consiglio didisciplina; iv) infine, quanto all’ultimo semestre, le ulteriori condotte aggressive e ingiurioseserbate nei riguardi di altro detenuto e degli operatori penitenziari, sanzionaterispettivamente con l’esclusione per sette e per dieci giorni dalle attività ricreative.Tale ineccepibile motivazione resiste alle generiche deduzioni contenute nel ricorsoche, nell’invocare una lettura alternativa di ciascuno degli episodi ritenuti significativi e nelsottolineare l’opportunità di considerare i rapporti disciplinari quali condotte isolate,sollecitano questa Corte a una rivisitazione non consentita delle risultanze poste afondamento del provvedimento impugnato.4.

Al rigetto del consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato disorveglianza della stessa città, il 28 ottobre 2024, aveva respinto la richiesta di concessionedella liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena dal 26 luglio 2017 al 25 gennaio2018, dal 26 luglio 2019 al 25 gennaio 2020, dal 26 gennaio 2022 al 25 luglio 2022, infinedal 26 luglio 2023 al 25 gennaio 2024.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che in ciascuno dei semestri indicativi erano elementi dai quali inferire la mancata partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.Spiga, e con un unico atto, lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza inpunto di diniego della liberazione anticipata per i suindicati semestri.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principiermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata deisingoli semestri di pena scontata e, in particolare, avrebbe travisato i comportamentieffettivamente tenuti dal ricorrente nei periodi in valutazione e trascurato la doverosavalutazione globale della condotta del detenuto. Segnala come i comportamenti trasgressiviall'interno dell'Istituto di pena, descritti nel provvedimento impugnato, si porrebbero qualiepisodi isolati, in un ampio periodo nel quale egli avrebbe, invece, serbato uncomportamento corretto ed esente da rilievi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 24 novembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato2. L’art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) postula, quale requisito perl'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannatoall'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di talepartecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.2.1. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteridettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzioneintrodotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilodell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corsodel trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna». È, dunque, richiesta la conduzione sulpiano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento siaall'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporticon l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondoesterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenutonell'accogliere le proposte di attività trattamentali e ciò vale anche per l'imputato, al qualesono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessiumani, culturali e professionali» (art.1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regoleinterne e il mantenimento di una condotta corretta.2.2. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazioneanticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modospecifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in meritoall'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento dacondotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livelloprognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestriantecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522) e la ricaduta nel reatoè indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e diespresso rifiuto di risocializzazione.Infine, quanto all’incidenza sulla valutazione della condotta degli eventuali rapportidisciplinari, si è precisato che gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, siasotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo dirieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, conogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto(Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497).3.Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è certamente posto, con la propriamotivazione, nel solco di tali principi e, con motivazione non manifestamente illogica, havalorizzato per ciascuno dei semestri le condotte obiettive, analiticamente indicate escrutinate, sulla scorta delle quali escludere una effettiva partecipazione del condannatoall’opera rieducativa.Segnatamente, ha mostrato di avere valorizzato: i) quanto al primo dei semestri, lacondotta del condannato che aveva ignorato l’invito dell’operatore penitenziario a entrare inclasse per la lezione, continuando a intrattenersi con un compagno di detenzione erivolgendosi all’operatore con fare arrogante e che gli era valsa la sanzione della esclusineper dieci giorni dalle attività ricreative; ii) quanto al secondo semestre, ilviolento altercodegenerato in colluttazione, con altro detenuto, sanzionato con l’ammonizione perintimidazione o sopraffazione verso i compagni, mentre ha correttamente ritenuto nonrilevante la sanzione disciplinare irrogata per avere il detenuto usato un tono inadeguatoverso l’operatore di polizia penitenziaria che l’aveva ingiustamente accusato di sottrarre cibodal carrello portavivande; iii) quanto al terzo semestre, la condotta arrogante e irriverente neiriguardi dell’operatore penitenziario che l’aveva invitato a moderare i toni, pur evidenziandoche la condotta in parola era rimasta priva di punizione perché il condannato aveva contrattoil Covid, così venendo a scadere i termini per la sua presentazione dinanzi al consiglio didisciplina; iv) infine, quanto all’ultimo semestre, le ulteriori condotte aggressive e ingiurioseserbate nei riguardi di altro detenuto e degli operatori penitenziari, sanzionaterispettivamente con l’esclusione per sette e per dieci giorni dalle attività ricreative.Tale ineccepibile motivazione resiste alle generiche deduzioni contenute nel ricorsoche, nell’invocare una lettura alternativa di ciascuno degli episodi ritenuti significativi e nelsottolineare l’opportunità di considerare i rapporti disciplinari quali condotte isolate,sollecitano questa Corte a una rivisitazione non consentita delle risultanze poste afondamento del provvedimento impugnato.4. Al rigetto del consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11599/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3774/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30318/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato disorveglianza della stessa città, il 28 ottobre 2024, aveva respinto la richiesta di concessionedella liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena dal 26 luglio 2017 al 25 gennaio2018, dal 26 luglio 2019 al 25 gennaio 2020, dal 26 gennaio 2022 al 25 luglio 2022, infinedal 26 luglio 2023 al 25 gennaio 2024.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che in ciascuno dei semestri indicativi erano elementi dai quali inferire la mancata partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.Spiga, e con un unico atto, lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza inpunto di diniego della liberazione anticipata per i suindicati semestri.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principiermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata deisingoli semestri di pena scontata e, in particolare, avrebbe travisato i comportamentieffettivamente tenuti dal ricorrente nei periodi in valutazione e trascurato la doverosavalutazione globale della condotta del detenuto. Segnala come i comportamenti trasgressiviall'interno dell'Istituto di pena, descritti nel provvedimento impugnato, si porrebbero qualiepisodi isolati, in un ampio periodo nel quale egli avrebbe, invece, serbato uncomportamento corretto ed esente da rilievi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 24 novembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato2. L’art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) postula, quale requisito perl'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannatoall'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di talepartecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.2.1. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteridettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzioneintrodotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilodell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corsodel trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna». È, dunque, richiesta la conduzione sulpiano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento siaall'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporticon l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondoesterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenutonell'accogliere le proposte di attività trattamentali e ciò vale anche per l'imputato, al qualesono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessiumani, culturali e professionali» (art.1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regoleinterne e il mantenimento di una condotta corretta.2.2. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazioneanticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modospecifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in meritoall'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento dacondotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livelloprognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestriantecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522) e la ricaduta nel reatoè indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e diespresso rifiuto di risocializzazione.Infine, quanto all’incidenza sulla valutazione della condotta degli eventuali rapportidisciplinari, si è precisato che gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, siasotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo dirieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, conogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto(Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497).3.Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è certamente posto, con la propriamotivazione, nel solco di tali principi e, con motivazione non manifestamente illogica, havalorizzato per ciascuno dei semestri le condotte obiettive, analiticamente indicate escrutinate, sulla scorta delle quali escludere una effettiva partecipazione del condannatoall’opera rieducativa.Segnatamente, ha mostrato di avere valorizzato: i) quanto al primo dei semestri, lacondotta del condannato che aveva ignorato l’invito dell’operatore penitenziario a entrare inclasse per la lezione, continuando a intrattenersi con un compagno di detenzione erivolgendosi all’operatore con fare arrogante e che gli era valsa la sanzione della esclusineper dieci giorni dalle attività ricreative; ii) quanto al secondo semestre, ilviolento altercodegenerato in colluttazione, con altro detenuto, sanzionato con l’ammonizione perintimidazione o sopraffazione verso i compagni, mentre ha correttamente ritenuto nonrilevante la sanzione disciplinare irrogata per avere il detenuto usato un tono inadeguatoverso l’operatore di polizia penitenziaria che l’aveva ingiustamente accusato di sottrarre cibodal carrello portavivande; iii) quanto al terzo semestre, la condotta arrogante e irriverente neiriguardi dell’operatore penitenziario che l’aveva invitato a moderare i toni, pur evidenziandoche la condotta in parola era rimasta priva di punizione perché il condannato aveva contrattoil Covid, così venendo a scadere i termini per la sua presentazione dinanzi al consiglio didisciplina; iv) infine, quanto all’ultimo semestre, le ulteriori condotte aggressive e ingiurioseserbate nei riguardi di altro detenuto e degli operatori penitenziari, sanzionaterispettivamente con l’esclusione per sette e per dieci giorni dalle attività ricreative.Tale ineccepibile motivazione resiste alle generiche deduzioni contenute nel ricorsoche, nell’invocare una lettura alternativa di ciascuno degli episodi ritenuti significativi e nelsottolineare l’opportunità di considerare i rapporti disciplinari quali condotte isolate,sollecitano questa Corte a una rivisitazione non consentita delle risultanze poste afondamento del provvedimento impugnato.4. Al rigetto del consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris