CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 310-2026 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia grave. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione della deposizione della madre della persona offesa — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio operato con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa — è inammissibile poiché si configura anch'esso come mera ripetizione delle doglianze già prospettate in sede di gravame e compiutamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado (si vedano, sul punto, pp.3-4 della sentenza impugnata). Tali censure devono ritenersi prive del requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione, configurandosi come meramente apparenti, in quanto non sviluppano un'effettiva disamina critica delle argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato come minaccia grave — è manifestamente infondato in quanto, considerato il tenore della frase, in cui si faceva riferimento a gravi conseguenze fisiche per il minacciato, la motivazione della Corte di appello è sufficiente a sostenere il riconoscimento dell'aggravante e il ricorso - indulgendo sul difetto argomentativo della decisione avversata - non chiarisce perché, dato il contenuto riferito, la minaccia non sarebbe contrassegnata dal requisito della gravità. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle statuizioni civili — non soddisfa i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che si sostanzia nella reiterazione di censure già formulate nel giudizio di appello e sulle quali la Corte territoriale si è già pronunciata negativamente (cfr. p.5 della sentenza impugnata) e non chiarisce quali sarebbero i limiti della decisione circa la sussistenza di un danno collegato alla percezione dell'espressione minatoria, che è l'unica statuizione oggetto della sentenza impugnata, dal momento che la quantificazione del danno è stata rimessa al giudice civile. 2Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è parimenti inammissibile in quanto reiterativo di motivi di appello già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag.5 della sentenza impugnata). Rilevato che il sesto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena — è ugualmente inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché la Corte distrettuale ha svolto il vaglio cruciale circa la concessione del beneficio - quello sul rischio di recidiva - legittimamente ancorandolo ai precedenti da cui il soggetto è gravato. (cfr. p.6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MAG 2026 ìo ;3;u14:;'ià110F a De SantM 3