CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 20590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/09/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Rimini - per quanto qui rileva - ha applicato a CHIGRI Badre, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di cocaina ed hashish a lui ascritto in concorso; il G.u.p. ha altresì disposto la confisca dell'autovettura in sequestro, di proprietà del CHIGRI. 2. Quest'ultimo ricorre in cassazione, a mezzo del proprio difensore, censurando la totale mancanza di motivazione in ordine alla statuizione di confisca dell'autovettura. Si evidenzia la necessità di motivare adeguatamente su detto profilo, rimasto estraneo all'accordo raggiunto ex art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta in effetti del tutto assente la motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura, decisione che - essendo estranea all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. pen. - doveva invece essere supportata da un adeguato percorso argomentativo. D'altra parte, con specifico riferimento alla confisca, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «in tema di patteggiarnento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati» (Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01). 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, con rinvio al G.u.p. d& Tribunale di Rimini (in diversa composizione) per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Rimini in diversa persona fisica. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA],frsten