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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45011/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato, sia pure in maniera sintetica ma comunque congrua, in ordine ai presupposti della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado non avendo, comunque, la difesa articolato dei rilievi specifici sulla identificazione delle carenze motivazionali che avrebbero caratterizzato la sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato dovendosi peraltro rilevare che le predette circostanze sono state effettivamente riconosciute e valutate in termini di equivalenza rispetto alla recidiva essendo appena il caso di ribadire che il giudizio di bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato, sia pure in maniera sintetica ma comunque congrua, in ordine ai presupposti della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado non avendo, comunque, la difesa articolato dei rilievi specifici sulla identificazione delle carenze motivazionali che avrebbero caratterizzato la sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato dovendosi peraltro rilevare che le predette circostanze sono state effettivamente riconosciute e valutate in termini di equivalenza rispetto alla recidiva essendo appena il caso di ribadire che il giudizio di bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d
Sentenza Cassazione n. 45011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris