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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35035/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena della multa che si chiede di eliminare, con conferma nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 291 bis comma 1 d.P.R. n.43 del 1973 per aver detenuto per la vendita complessivamente kg 21 di tabacco lavorato estero, con la recidiva, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione di euro 70.000,00 di multa. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con unico motivo di ricorso, la illegalità della pena e violazione dell'art. 2 cod. pen., posto che la fattispecie incriminatrice originaria è stata abrogata e sostituita dall'art. 84 legge 141/2024, norma penale più favorevole che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva.

Con la conseguenza che la pena inflitta, che prevede una sanzione della multa di euro 70.000 oltre alla pena della reclusione, sarebbe stata applicata in violazione dell'art. 2 comma 4 cod. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena della multa, che si chiede di eliminare, con conferma nel resto. 4.La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Si premette che il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia.

In particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilendo al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anniALa recidiva è invece disciplinata dall'articolo 89 e si applica ai casi di commissione dei soli delitti di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa (quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973).

Pertanto, la nuova fattispecie incriminatrice, a parità di pena edittale detentiva, non prevede più la pena pecuniaria della multa, salvo i casi aggravati di cui all'art. 85 fra cui non è annoverata la recidiva, aggravante contestata all'imputato.

Ne segue che in forza dell'art. 2 comma 4 cod. pen. il giudice a quo avrebbe dovuto applicare la nuova fattispecie incriminatrice, in quanto più favorevole, che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva.

La sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio va quindi annullata senza rinvio, con esclusione della pena pecuniaria applicata, non essendo necessario a tal fine una nuova valutazione nel merito.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della multa, mult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena della multa che si chiede di eliminare, con conferma nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 291 bis comma 1 d.P.R. n.43 del 1973 per aver detenuto per la vendita complessivamente kg 21 di tabacco lavorato estero, con la recidiva, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione di euro 70.000,00 di multa. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con unico motivo di ricorso, la illegalità della pena e violazione dell'art. 2 cod. pen., posto che la fattispecie incriminatrice originaria è stata abrogata e sostituita dall'art. 84 legge 141/2024, norma penale più favorevole che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva. Con la conseguenza che la pena inflitta, che prevede una sanzione della multa di euro 70.000 oltre alla pena della reclusione, sarebbe stata applicata in violazione dell'art. 2 comma 4 cod. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena della multa, che si chiede di eliminare, con conferma nel resto. 4.La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Si premette che il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilendo al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anniALa recidiva è invece disciplinata dall'articolo 89 e si applica ai casi di commissione dei soli delitti di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa (quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973). Pertanto, la nuova fattispecie incriminatrice, a parità di pena edittale detentiva, non prevede più la pena pecuniaria della multa, salvo i casi aggravati di cui all'art. 85 fra cui non è annoverata la recidiva, aggravante contestata all'imputato. Ne segue che in forza dell'art. 2 comma 4 cod. pen. il giudice a quo avrebbe dovuto applicare la nuova fattispecie incriminatrice, in quanto più favorevole, che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva. La sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio va quindi annullata senza rinvio, con esclusione della pena pecuniaria applicata, non essendo necessario a tal fine una nuova valutazione nel merito. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della multa, mult
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