CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 26207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19621/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e A [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso lo Studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in vir tù di procur e in calce all’atto di costituzionedi nuovo difensore; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo Studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e dife nde, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 1182/2020 della CORTE d ’ A PPELLO di NAPOLI, depositata il 20 marzo2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere Relatore,Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Benevento , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2053 cod. civ. (o, in subordine, ai sensi dell’art.2043 stesso codice) con riguardo all’incidente occorsogli in data 27 settembre 2007, allorché, in qualità di tecnico contattato dall’ architetto incaricato di un progetto di ripristino di un fabbricato di proprietà dei convenuti, si era recato sul posto per effettuare dei rilievi in funzione della predisposizione di un preventivo di spesaper i lavori di ri strutturazione e, mentre si trovava sul piano rialzato del fabbricato, era rimasto vittima di un improvviso cedimento del solaio, in seguito al quale era precipitato rovinosamente nel piano interrato, cadendo sulla ferraglia colà accumulata e riportando gravi lesioni personali. Il Tribunale, ritenuta, per un verso, provata la responsabilità dei convenuti per rovina di edificio – ma accertato, per a l tro verso, che alla produzione del danno era concorso il fatto colposo del danneggiato nella misura del 50% – condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 73.403,75, oltre accessori. 2.La Corte d’ appello di Napoli – adìta con appello principale dai convenuti e con appello incidentale dall’attore – ha totalmente rigettato la prima impugnazione e parzialmente accolto la seconda, escludendo il concorso colposo del danneggiato e condannando i danneggianti al pagamento della maggior somma di Euro 177.118,06, comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria, oltre interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza al saldo. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3. Propongono ricorso per cassazione Dora M arciano e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il solo controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art.2053 cod. civ.. I ricorrenti deducono che la Corte d’appello, nel ritenere integrata l’ipotesi di responsabilità speciale di cui alla predetta norma codicistica, avrebbe però omesso di valutare se, nella fattispecie , i convenuti avessero fornito la prova liberatoria del caso fortuito o della attività di manutenzione del fabbricato. Sottolineano, al riguardo: che nel corso del processo era stato dimostrato che l’immobile «non era in cattive condizioni»; che la «piccola buca» apertasi in una angolodel solaio, dopo che già erano stati effettuati diversi accessi senza che nulla fosse accaduto e senza che i tecnici incaricati avessero suggerito di mettere in sicurezza l’edificio, non poteva che « ricondursi nell’alveo del ca s o fortuito», nonché alla « superficialità » della vittima, la quale avrebbe dovuto avvedersi della pericolosità dello stato del solaio ed adottare le necessarie cautele nel calpestarlo; e che la stessa circostanza che fosse stato conferito ad un architetto l’incarico di elaborare un progetto di ristrutturazione dimostrava la diligenza dei proprietari nel prendersi cura della res, mentre la prova del buono stato di manutenzione del fabbricato era ulteriormente corroborata dalla mancata dimostrazione della circostanza, allegata dall’attore, circa il pregresso svolgimento di lavori che ne avrebbero indebolito la struttura. 2. Con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza, e x art.132 n.4 cod. proc. civ, per assenza, apparenza, perplessità, A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. incomprensibilità, nonché manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, «peromessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art.360 n. 5 cod. proc. civ.». I ricorrenti deducono che la Corte territoriale, da un lato, avrebbe richiamato le valutazioni dei tecnici, secondo le quali l’immobile non era fatiscente, si trovava in buone condizioni statiche e non ne era stata consigliata la messa in sicurezza all’esito di precedenti sopralluoghi; dall’altro lato, contraddittoriamente, avrebbe accertato la responsabilità dei proprietari per difetto di manutenzione. 3.Anche con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza, ex art.132 n.4 cod. proc. civ, per assenza, apparenza, perplessità, incomprensibilità, nonché manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, «per omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art.360 n. 5 cod. proc. civ.». I ricorrenti deducono l’incoerenza e la contraddittorietà della statuizione diretta ad escludere il concorso di colpa del danneggiato rispetto ai «fatti di causa», per come rilevati sia dal giudice civile di p rimo grado che dal giudice penale nel processo celebratoa loro carico per cooperazione nei reati di crollo di costruzioni, disastrocolposo e lesioni personali colpose gravi . Sottolineano, in particolare, che , nel processo penale, definito con una sentenza di nonluogo procedere emessa dal Giudice pe r l’Udienza Preliminare, ai sensi dell’art.425 cod. proc. pen., era stato evidenziato il difetto di diligenza da parte del geometra [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva omesso di adottare le necessarie cautele, disponendosi al compimento del sopralluogo, analogamente agli altri tecnici presenti, senza dotarsi di,pur minimi, dispositivi di sicurezza. I ricorrenti, inoltre, denunciano i l contrasto tra l’accertamento compiuto nel processo penale (ove, s ulla scorta del sopralluogo eseguito dai Carabinieri, era stato dato atto dell’impossibilitàdi appurare se la caduta del geometra [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fosse statacausata dal cedimento di una vecchia botola o da quello del solaio) e il giudizio di “rovina di edificio”,espresso dal giudice civile in assenza di qualsiasi accertamento tecnico, ed omettendo di formulare alcuna valutazione di quello espletato in sede penale. 3.1. I primi tre motivi del ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono inammissibili , in quanto, ad onta della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento –ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.2.La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, da un lato, ha ritenuto integrata la fattispecie di responsabilità speciale di cui all’art.2053 cod. civ.(sul rilievo che, per un verso, il danneggiato avesse fornito la prova del nesso causale tra la rovina della costruzione e l’evento dannoso subìto, mentre,per altro verso, i danneggianti non avessero fornito né la prova liberatorianegativa che la rovina non era dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione né quella positiva che essa era stata determinata dal verificarsi di un evento –caso fortuito – idoneo ad assorbire l’efficienza causale dell’eventodannoso e, quindi, ad escludere che esso potesse reputarsi ca gionato dalla rovina della costruzione ) ; dall ’altro lato, ha escluso la sussistenz a d i un fatto colposo del danneggiato avente portata concorrente o, addirittura , esclusiva, nellaproduzionedell’evento dannoso medesimo ( sul rilievo che, anche allaluce degli accessi precedentemente effettuati all’interno del fabbricato, non A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vi era alcuna evidenza che lasciasse prevedere il crollo successivamente verificatosied in basealla quale potesse rimproverarsi al geometra [OSCURATO:PERSONA] di avere tenuto un comportamentoimprudente o negligente ). 3.3.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazio ni della Corte di appello, i motivi di ricorso non possono essere delibati nel merito , in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. In proposito, può ulteriormente aggiungersi, per completezza, che non sussiste né la dedotta omessa valutazione de lle risultanze dell’accertamento effettuato in sede penale (venendo in considerazione soltanto l’autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice civile) , né il dedottocontrasto tra i “giudicati” : ciò, non solo in ragione del dato formale – evidenziatodalla Corte di ap pello e riconosciuto dagli stessi ricorrenti – che la sentenzapenale di non luogo a procedere resta priva di efficacia ne l giudizio civile di danno (arg. ex art. 652 cod. proc. pen.); ma anche in ragionedel rilievo sostanziale che, nella fattispecie,gli accertamenti svolti nelle due sedi non erano omogenei,se non altro per il fatto che quello penale aveva ad oggetto la verifica di condotte delittuose caratterizzate da colpa dei proprietari dell’immobile rovinato, mentre quello civile concerneva l’ accertamento di una fattispecie di responsabilitàoggettiva. Si conferma, dunque, il giudizio di inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso percassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Dora M arciano. 4.Con il quarto motivo viene denunciat a , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazioneo la falsa applicazione dell’art.184 cod. proc. civ. e degli artt.24 e 111 Cost., nonché, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessoesame di un fattodecisivo. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I ricorrenti censurano il provvedimento emesso dal giudice di primo grado a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19 giugno 2014, con il quale era stata ritenuta l’inammissibilità della prova orale articolatada entrambe le parti dopo che, allamedesima udienza , era stata invece autorizzata l’ es cu s sione dei testimonigià ammessi dal precedente giudice titolare del fascicolo. 4.1. Il motivo, prima ancora che manifestamente infondato (atteso il carattere revocabile dell’ordinanze istruttorie) è i nammissibile, a vuto riguardo alla circostanza che esso concerne questioni estrane e alle rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione sulle quali questa non si è pronunciata, per modo che avrebbe dovuto essere formulato unitamente alla allegazione e alla prova che le stesse fossero già state sottoposte al giudice del merito e che da questi siano state illegittimamente pretermesse o taciute. Giova ricordare, al riguardo, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito,ma anche – in ossequio al principio di specificità del motivo – di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694). 5.Del pari inammissibile è il quinto motivo con cui si denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002,per avere la Corte di merito dichiarato tenuti gli attuali ricorrenti (già appellanti principali) al versamento del doppiocontributo unificato, non ostante fosse stato proposto – ed in gran parte rigettato –anche appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] . Al riguardo, va data continuità al principio – reiteratamente affermato d a questa Corte– secondo il quale la declaratoria della sussistenza dei presupposti A.C. 05.06.2023 N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integralerigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna – non riguardando l ’ oggetto del contendere tra le parti in causa – bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (ex aliis, Cass.13/11/2019, n. 29424 e Cass.27/11/2020, n. 27131). 6.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. 8. Avuto riguardo al ten ore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento, in favore del difensore antistatario del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19621/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. importo a titolo