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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04729/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 23188/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 251/3/2024 depositata il 21 marzo 2024.

Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visti gli atti depositati il 4 ottobre 2025 dalla parte controricorrente relativi alla definizione stragiudiziale della controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 23188/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 251/3/2024 depositata il 21 marzo 2024. Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visti gli atti depositati il 4 ottobre 2025 dalla parte controricorrente relativi alla definizione stragiudiziale della controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris