Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 gennaio 2000

Cassazione n. 01249/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/2000 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'atto di appello - avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Milano emessa il 22/11/2023 - proposto dal difensore del ricorrente in quanto sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio, neanche indicata o allegata all'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della circostanza che il ricorrente, presente nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio e b2/ nominato il proprio difensore quale procuratore speciale; all'atto della proposizione dell'atto di appello, si trovava in regime di arresti domiciliari, sicché, per un verso, non era obbligato ad effettuare una nuova elezione di domicilio e, per altro verso, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello doveva notificarsi presso il luogo di applicazione degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Deve, in primo luogo, essere rilevato che al ricorso, depositato 1'8 luglio 2024, si applica la disciplina previgente rispetto alla abrogazione dell'art. 581, comma I- ter cod. proc. pen., secondo quanto è stato ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione emessa il 24 ottobre 2024 della quale, allo stato, è stata diramata la sola informazione provvisoria, secondo cui - "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024".

L'abrogazione della norma orienta il Collegio ad applicare il principio di diritto a tenore del quale, in tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893-01).

Ne consegue che, trovandosi il ricorrente in regime di arresti domiciliari - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano affinché venga celebrato il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/2000 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'atto di appello - avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Milano emessa il 22/11/2023 - proposto dal difensore del ricorrente in quanto sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio, neanche indicata o allegata all'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della circostanza che il ricorrente, presente nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio e b2/ nominato il proprio difensore quale procuratore speciale; all'atto della proposizione dell'atto di appello, si trovava in regime di arresti domiciliari, sicché, per un verso, non era obbligato ad effettuare una nuova elezione di domicilio e, per altro verso, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello doveva notificarsi presso il luogo di applicazione degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve, in primo luogo, essere rilevato che al ricorso, depositato 1'8 luglio 2024, si applica la disciplina previgente rispetto alla abrogazione dell'art. 581, comma I- ter cod. proc. pen., secondo quanto è stato ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione emessa il 24 ottobre 2024 della quale, allo stato, è stata diramata la sola informazione provvisoria, secondo cui - "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024". L'abrogazione della norma orienta il Collegio ad applicare il principio di diritto a tenore del quale, in tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893-01). Ne consegue che, trovandosi il ricorrente in regime di arresti domiciliari - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano affinché venga celebrato il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudi
Decreto Cassazione n. 01249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris