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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12949/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16572/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –intimati – Avverso l a sentenza n. 8778 /202 0 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 23 dicembre2020; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Adefinizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] in danno d i [OSCURATO:SOCIETA]. (debitori esecutat i ) e nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della Banca d’Italia (terz i pigno rat i ), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano emise ordinanza di assegnazione, liquidando in favore del creditore procedente l’importo di euro 92,98 per spese vive e di euro 100 per compensi.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli atti esecutivi, lamentando, in estrema sintesi, l’erroneità della operata liquidazione di spese e compensi di procedura.

2. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, articolato secondo la tipica scansione bifasica e svolto nella attiva resistenza della sola [OSCURATO:SOCIETA]., è stato definito con rigetto dalla decisione in epigrafe.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..

Non svolgono difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca d’Italia.

4. Le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 91 e 95 cod. proc. civ., art. 13, sesto comma, legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2233 cod. civ.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3, cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Milano ritenuto congrue le spese di esecuzione liquidate nell’ordinanza di assegnazione».

Parte ricorrente contesta, in particolare: (a) la determinazione dei compensi professionali, assertivamente operata in violazione degli inderogabili minimi tariffari stabiliti per lo scaglione di riferimento, senza tener conto dell’attività svolta dal difensore ed in misura irrisoria, lesiva del decoro professionale dell’avvocato; (b) la quantificazione degli esborsi, dacché inferiore a quanto effettivamente sostenuto.Ogni altra censura è sostanzialmente riconducibile a tali tematiche.

1. Il motivo, a parte la disomogeneità delle censure accomunate nell’unitaria doglianza,è inammissibile sotto entrambi i profili.

1.1. Circai compensi, l’impugnata sentenza ha ritenuto legittima la misura fissata nell’ordinanza di assegnazione opposta per una duplice, concorrente ragione: (i) in applicazione degli artt. 88 e 92, primo comma, cod. proc. civ., qualificando la condotta del creditore, previa un’analitica ricostruzione dell’andamento della vicenda processuale, come contraria a buona fede, lealtà e correttezza; (ii) «fermi questi rilievi» ha ravvisato la conformità dell’importo liquidato ai parametri di tariffa, atteso il pagamento banco iudiciseffettuato del debitore.

Avverso la prima ratio decidendi- di per sé sola idonea a fondare il convincimento del giudice: Cass. 31/05/2021, n. 15077; Cass. 15 aprile 2021, n. 9877- parte ricorrente non formula alcun a censura .

Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato exart.360-bis cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 22753, ribadito, tra le tante, da Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass.29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931).

1.2. Circa gliesborsi, la sentenza, riconosciute provate le spese di notifica del pignoramento presso terzi (euro 22,98), per il pagamento del contributo unificato (euro 43) e della marca da bollo (euro 27), ha escluso la spettanza delle ulteriori spese domandate («per il rilascio della copie esecutive»), in quanto riferite ad « esborsi successivi ed eventuali, non liquidabili ex ante dal giudice dell’esecuzione».

Orbene, questa specifica e puntuale argomentazione in diritto non è attinta criticamente dall’impugnante, il quale si limita sic et simpliciter a stilarein ricorso un elenco degli esborsi asseritamente soppor tati .

2. Il secondo motivodi ricorso denuncia « la nullità della sentenza e l’errore processuale per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver confermato la condanna al pagamento delle spese della fase cautelare a carico del creditore procedente emessa dal giudice dell’esecuzione, a seguito della proposizione del ricorso ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., nonostante l’assenza di alcuna domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione».

2.1. La doglianza è infondata.

Sul punto, il giudice territoriale ha rilevato che l’opponente, nel ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, aveva richiesto al giudice dell’esecuzione l’assunzione dei «provvedimenti interinali, provvisori ed urgenti di cui all’art. 618 cod. proc. civ.», sicché domanda cautelare sulla quale si era pronunciato in fase sommaria vi era: e tanto giustificava la liquidazione delle spese concernenti detta fase. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trascritta argomentazione, non contrastata circa il presupposto (ovvero il contenuto dell’originario ricorso in opposizione), è conforme a diritto, per aver questa Corte, con indirizzo consolidato, affermato che, nella struttura bifasica che connota le opposizioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria (ex multis, Cass.31/05/2019, n. 15082; Cass. 24/10/2011, n. 22033).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il regolamento delle spese del gradosegue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa ed incremento del compenso della parte vittoriosa per manifesta fondatezza delle difese, in applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16572/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –intimati – Avverso l a sentenza n. 8778 /202 0 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 23 dicembre2020; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Adefinizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] in danno d i [OSCURATO:SOCIETA]. (debitori esecutat i ) e nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della Banca d’Italia (terz i pigno rat i ), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano emise ordinanza di assegnazione, liquidando in favore del creditore procedente l’importo di euro 92,98 per spese vive e di euro 100 per compensi. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli atti esecutivi, lamentando, in estrema sintesi, l’erroneità della operata liquidazione di spese e compensi di procedura. 2. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, articolato secondo la tipica scansione bifasica e svolto nella attiva resistenza della sola [OSCURATO:SOCIETA]., è stato definito con rigetto dalla decisione in epigrafe. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. Non svolgono difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca d’Italia. 4. Le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 91 e 95 cod. proc. civ., art. 13, sesto comma, legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2233 cod. civ.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3, cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Milano ritenuto congrue le spese di esecuzione liquidate nell’ordinanza di assegnazione». Parte ricorrente contesta, in particolare: (a) la determinazione dei compensi professionali, assertivamente operata in violazione degli inderogabili minimi tariffari stabiliti per lo scaglione di riferimento, senza tener conto dell’attività svolta dal difensore ed in misura irrisoria, lesiva del decoro professionale dell’avvocato; (b) la quantificazione degli esborsi, dacché inferiore a quanto effettivamente sostenuto.Ogni altra censura è sostanzialmente riconducibile a tali tematiche. 1. Il motivo, a parte la disomogeneità delle censure accomunate nell’unitaria doglianza,è inammissibile sotto entrambi i profili. 1.1. Circai compensi, l’impugnata sentenza ha ritenuto legittima la misura fissata nell’ordinanza di assegnazione opposta per una duplice, concorrente ragione: (i) in applicazione degli artt. 88 e 92, primo comma, cod. proc. civ., qualificando la condotta del creditore, previa un’analitica ricostruzione dell’andamento della vicenda processuale, come contraria a buona fede, lealtà e correttezza; (ii) «fermi questi rilievi» ha ravvisato la conformità dell’importo liquidato ai parametri di tariffa, atteso il pagamento banco iudiciseffettuato del debitore. Avverso la prima ratio decidendi- di per sé sola idonea a fondare il convincimento del giudice: Cass. 31/05/2021, n. 15077; Cass. 15 aprile 2021, n. 9877- parte ricorrente non formula alcun a censura . Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato exart.360-bis cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 22753, ribadito, tra le tante, da Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass.29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931). 1.2. Circa gliesborsi, la sentenza, riconosciute provate le spese di notifica del pignoramento presso terzi (euro 22,98), per il pagamento del contributo unificato (euro 43) e della marca da bollo (euro 27), ha escluso la spettanza delle ulteriori spese domandate («per il rilascio della copie esecutive»), in quanto riferite ad « esborsi successivi ed eventuali, non liquidabili ex ante dal giudice dell’esecuzione». Orbene, questa specifica e puntuale argomentazione in diritto non è attinta criticamente dall’impugnante, il quale si limita sic et simpliciter a stilarein ricorso un elenco degli esborsi asseritamente soppor tati . 2. Il secondo motivodi ricorso denuncia « la nullità della sentenza e l’errore processuale per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver confermato la condanna al pagamento delle spese della fase cautelare a carico del creditore procedente emessa dal giudice dell’esecuzione, a seguito della proposizione del ricorso ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., nonostante l’assenza di alcuna domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione». 2.1. La doglianza è infondata. Sul punto, il giudice territoriale ha rilevato che l’opponente, nel ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, aveva richiesto al giudice dell’esecuzione l’assunzione dei «provvedimenti interinali, provvisori ed urgenti di cui all’art. 618 cod. proc. civ.», sicché domanda cautelare sulla quale si era pronunciato in fase sommaria vi era: e tanto giustificava la liquidazione delle spese concernenti detta fase. r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trascritta argomentazione, non contrastata circa il presupposto (ovvero il contenuto dell’originario ricorso in opposizione), è conforme a diritto, per aver questa Corte, con indirizzo consolidato, affermato che, nella struttura bifasica che connota le opposizioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria (ex multis, Cass.31/05/2019, n. 15082; Cass. 24/10/2011, n. 22033). 3. Il ricorso è rigettato. 4. Il regolamento delle spese del gradosegue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa ed incremento del compenso della parte vittoriosa per manifesta fondatezza delle difese, in applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 16572/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 12949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris