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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22724/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/6/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza dei reati di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle quali derivava, apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti, la piena idoneità offensiva e minatoria della condotta agìta dall'imputato, affatto limitata alla "minaccia" di adire le vie legali, investendo anche la sicurezza degli agenti, quando fossero stati "liberi dalla difesa" e consistita altresì nel declamare la pretestuosità e parzialità dei controlli in corso.Anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa - benefici che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - non può costituire oggetto di censura nel giudizio per cassazione se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) e non quando, come nel caso in esame in cui i giudici del merito hanno valorizzati i precedenti penali dell'imputato e, pertanto, la censura del ricorrente sia funzionale ad una nuova e diversa valutazione della capacità a delinquere dell'imputato.

Irrilevanti, perché reiterative di queste inammissibili censure, le argomentazioni difensive riportate nella memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere_relatore [OSCURATO:PERSONA]( ' [OSCURATO:PERSONA] is / ..\[OSCURATO:PERSONA].,.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/6/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza dei reati di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle quali derivava, apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti, la piena idoneità offensiva e minatoria della condotta agìta dall'imputato, affatto limitata alla "minaccia" di adire le vie legali, investendo anche la sicurezza degli agenti, quando fossero stati "liberi dalla difesa" e consistita altresì nel declamare la pretestuosità e parzialità dei controlli in corso.Anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa - benefici che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - non può costituire oggetto di censura nel giudizio per cassazione se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) e non quando, come nel caso in esame in cui i giudici del merito hanno valorizzati i precedenti penali dell'imputato e, pertanto, la censura del ricorrente sia funzionale ad una nuova e diversa valutazione della capacità a delinquere dell'imputato. Irrilevanti, perché reiterative di queste inammissibili censure, le argomentazioni difensive riportate nella memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere_relatore [OSCURATO:PERSONA]( ' [OSCURATO:PERSONA] is / ..\[OSCURATO:PERSONA].,. PIA ------ ---- 1
Sentenza Cassazione n. 22724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris