CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 23500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34087/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4415/2018 depositata il21/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza a favore dei dottori Commercialisti avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, il quale aveva riconosciuto, in capo a [OSCURATO:PERSONA] , il diritto alla restituzione di quanto la Cassa aveva illegittimamente trattenuto dai ratei di pensione relativi al quinquennio 2009-2013, e già erogati, a titolo di contributo di solidarietà; la Corte territoriale ha considerato tardivo il gravame e passata in giudicato la pronuncia del primo giudice, per essere trascorsi, all’atto del deposito del ricorso, 31 giornidalla data della notifica della sentenza alla parte; ha escluso l’efficacia sanante della costituzione dell’appellata sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità che annette, al la statuizione di inammissibilità, valore di “sanzione processuale” correlata alla tutela di interessi di carattere generale (da qui la ri levabil ità anche d’ufficio); la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza afavore dei dottori Commercialisti , sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione dell’art. 16 bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 conv. con modifiche in L. n. 221/2012 e, conseguentemente, dell’art. 325 c.p.c.”; precisa che il ricorso in appello era stato inviato,in via telematica, l’ultimo giorno utile , il 14 aprile 2016 , come comprovato e documentato da 3 ricevute, mentre la Cancelleria aveva registrato il deposito dell’atto di appello il giorno successivo, cioè il 15 aprile 2016; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 325 e ss. c.p.c.”; contesta alla Corte d’appello di non aver verificato, attraverso l’esame del fascicolo d’ufficio, l’effettiva data di deposito dell’atto di appello; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; il fatto decisivo rappresentato consiste nell’omessa verifica della data di deposito del ricorso; i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; l’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 (conv. in l. n. 221 del 2012) così recita: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”; tale disposizione è stata completata dall’art. 16 bis, co.7 (introdotto con l’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), ed opportunamente integrata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. n. 17328 del 2019), per cui, il quadro che ne deriva è il seguente: - il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; - quanto alla regolarità del deposito (e ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.), lo stesso deve ritenersi tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo; nel caso in esame, la sentenza era stata notificata alla controparte in data 15marzo 2016 e il difensore della parte appellante aveva provveduto al deposito del ricorso in data 14aprile 2016, secondo quanto risulta dalla schermata del fascicolo telematico gestito dal servizio SICID, sicché tale era la data a cui la Corte d’appello avrebbe dovuto riferirsi per valutare in diritto la tempestività del ricorso; la statuizione d’inammissibilità è stata, insomma, resa sul falso presupposto che il termine utile a tal fine fosse quello del 15aprile 2016, giorno in cui la cancelleria aveva iscritto la causa a ruolo; giova ricordareche attraverso l’introduzione dell’art. 16-bis, co.7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, il legislatore ha palesemente manifestato l’intento di prevenire il rischio che fossero posti a carico della parte proprio i differimenti (incolpevoli) riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria (cfr., ex multis, Cass.n. 1366 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli per l’esame del gravame, senza vincolo di diversa composizione, oltre che per statuire in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appellodi Napoli per l’esame del gravame, ol