CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021 (dep. il 25 febbraio 2021) la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da Stefano RIMOLDI, ha confermato la pronuncia in data 12 febbraio 2019 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alle pene di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e disponendo la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché la Corte territoriale avrebbe proceduto in camera di consiglio nonostante la richiesta di richiesta di discussione orale presentata dal difensore dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), rilevando che la sentenza di secondo grado - in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità - non avrebbe compiutamente esaminato «alcune argomentazioni svolte nell'atto di appello». [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto: - di aver presentato richiesta di richiesta di discussione orale del processo (ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), indicando erroneamente nel messaggio di posta elettronica certificata all'uopo inviato, quale data dell'udienza in cui sarebbe stato celebrato il procedimento, il 21 gennaio 2021 e tuttavia correttamente indicando nella richiesta allegata alla stessa PEC la data del 28 gennaio 2021; - che il 26 gennaio 2021 la Corte di appello ha inviato avviso a tutti i difensori, nel quale il procedimento risultava inserito tra quelli da trattare in camera di consiglio, nonostante la detta richiesta; - che, dunque, si sarebbe prodotta una nullità assoluta ed insanabile. 1.1. Dall'esame degli atti (cui il Collegio può accedere in relazione al dedotto error in procedendo: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che:- il difensore dell'imputato ha in effetti inviato a mezzo PEC richiesta di trattazione orale del procedimento, nella quale erano correttamente indicati il numero del procedimento, il nome dell'imputato, la data e l'ora dell'udienza; nel solo oggetto del messaggio di posta elettronica era indicata erroneamente, quale data di udienza, il 21 gennaio 2021, tuttavia dopo la corretta indicazione del numero del procedimento e del nome dell'imputato; - il 26 gennaio 2021 - allorché, peraltro, era decorso il termine entro il quale la difesa avrebbe potuto ritualmente concludere con atto scritto (cfr. art. 23-bis, comma 2, cit.) - la Cancelleria della Corte di appello di Milano ha inviato anche al difensore dell'imputato l'elenco dei procedimenti che sarebbero stati trattati il 28 gennaio 2021, nel quale il presente era annoverato tra quelli da trattare in camera di consiglio senza la presenza delle parti; - in effetti, la Corte di merito ha deliberato sul gravame in camera di consiglio, senza la partecipazione del Procuratore generale distrettuale e della difesa e dando conto che quest'ultima non aveva presentato conclusioni scritte. Ebbene, ad avviso del Collegio, nonostante l'erronea indicazione della sola data dell'udienza da celebrare unicamente nell'oggetto del menzionato messaggio di posta elettronica, alla luce della correttezza anzitutto di tutti i dati relativi al procedimento nell'istanza inviata per il tramite di esso, nella specie avrebbe dovuto darsi procedersi alla discussione orale. Si è pertanto determinata «una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01). Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte