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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22707/2022

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quali chiede il rigetto del ricorso.

5. - Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che era proprietario di un cantiere in contrada Sciarapottolo, in agro del Comune di Cerchiara in Calabria, e, avendo subito tra il 2011 e il 2012 diversi furti e manomissioni ai macchinari e agli impianti (dei quali indicava come responsabili, come si evince dall'atto di appello come riportato nel ricorso per cassazione, alcuni, individuati, militari che armati, in orario notturno, in abiti mimetici, incappucciati e senza alcuna autorizzazione si sarAtero introdotti nella sua proprietà) aveva denunciato i fatti, aventi rilevanza penale, alla Procura della Repubblica.

In base alla ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il PM, senza svolgere alcun approfondimento o attività investigativa si limitava a chiedere l'archiviazione dei numerosi procedimenti penali avviati a seguito delle denunce presentate dal [OSCURATO:PERSONA] e i tre diversi g.i.p. responsabili delle indagini disponevano l'archiviazione dei procedimenti.

Ad avviso del ricorrente, i decreti di archiviazione erano tutti privi di motivazione, e inoltre affetti da nullità, perché le richieste di archiviazione erano state notificate a un avvocato che al momento della notifica non era più il suo difensore di fiducia.

Il ricorrente assumeva inoltre di aver subìto un rilevantissimo danno in conseguenza delle archiviazioni, consistente nel non aver avuto la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali e non aver potuto ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa degli atti criminosi, asportazioni, furti e manomissioni, denunciati e commessi a suo danno.

Tutto ciò premesso, citava in giudizio lo Stato italiano affinchè fosse condannato a risarcirgli il danno, che quantificava in oltre 66 milioni di euro.

Nel corso del giudizio di risarcimento del danno per responsabilità civile il ricorrente chiedeva sia al relatore che al presidente del collegio giudicante di astenersi, avendo parallelamente esercitato anche in relazione al loro comportamento azione di risarcimento danni per responsabilità civile.

L'istanza veniva rigettata.

6. - All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la proposta domanda di responsabilità civile osservando che il ricorrente assumeva che il danno fosse derivato dal contenuto dei decreti di archiviazione dei g.i.p., avverso i quali sarebbe stato possibile proporre ricorso per Cassazione.

Quindi riteneva che l'azione fosse stata proposta nonostante il mancato esaurimento dei rimedi endoprocessuali.

7. - In appello, il ricorrente assumeva che quello che in realtà contestava ai magistrati di Castrovillari era la denegata giustizia, ovvero l'aver archiviato le sue denunce senza porre in essere alcuna attività investigativa.

8. - La sentenza in questa sede impugnata rigettava l'appello del [OSCURATO:PERSONA] confermando la validità della linea motivazionale adottata dal giudice di primo grado: - confermava, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che non esiste un obbligo di astensione per il giudice che sia sottoposto a giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile; - confermava il dictum di primo grado in ordine alla inammissibilità dell'azione di responsabilità civile ove proposta prima dell'esperimento di tutti i rimedi endoprocessuali; - puntualizzava che il danno, nella ricostruzione dello stesso appellante, scaturiva dall'adozione dei decreti di archiviazione, e che la parte avrebbe avuto modo di far valere le sue ragioni a fondamento della illegittimità di tali decreti nell'ambito dell'impugnazione dei decreti di archiviazione, ritenuta a quell'epoca specificamente ammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione, ove l'avesse proposta. [OSCURATO:PERSONA]

9. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988 in relazione alla mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso i decreti di archiviazione.

Dà atto che il legislatore ha inteso evitare che le parti possano invocare il rimedio di cui alla legge n. 117 del 1988 prima di aver esperito i normali mezzi di impugnazione che possono essere utili a correggere ed eliminare l'errore in cui è in corso il giudice a quo, prevenendo ogni danno per la parte.

Segnala però che, nel caso di specie, l'errore lamentato non era riconducibile alla mancata notificazione del decreto di archiviazione ma consisteva nell'aver disposto l'archiviazione senza compiere alcun accertamento e senza aver previamente cercato di individuare gli autori dei crimini.

Ritiene che, a fronte di ciò, la proposizione del ricorso per cassazione sarebbe stata a suo avviso totalmente inutile perché non avrebbe consentito in alcun modo di eliminare o ridurre il danno, consistente nel mancato compimento degli atti d'indagine in grado di bloccare i crimini posti in essere o comunque di individuare i colpevoli.

10. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 numero 4 cod. proc.civ., stante lamentando che la motivazione non raggiunga il minimo costituzionale in relazione al rigetto del quarto motivo di appello, laddove la Corte d'appello ha affermato che l'impugnazione dei decreti di archiviazione avrebbe consentito di riesaminare le ragioni del ricorrente mediante una nuova udienza nel corso della quale egli avrebbe potuto esporre le proprie ragioni.

Riporta il testo del suo quarto motivo di appello per sostenere che ciò che in effetti contestava e che gli aveva procurato il danno promanava dal comportamento tenuto dai magistrati penali, pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, che tutti avevano omesso di compiere le indagini limitandosi ad archiviare le denunce del [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che l'eventuale proposizione da parte sua del ricorso per Cassazione per motivi di legittimità non gli avrebbe consentito di spiegare le sue ragioni nel merito né di arrivare a un approfondimento istruttorio dell'indagine penale, che era quello che gli interessava.

11. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 c.p.c., e comunque dell'articolo 132 numero 4 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 360 numero 4 cod . proc. civ.

Segnala di aver invocato la responsabilità dello Stato non solo per colpa grave ma anche per diniego di giustizia, in quanto, a fronte delle numerose denunce penali presentate e dei successivi solleciti, i magistrati sono rimasti totalmente inermi, nonostante che lui avesse anche chiesto l'avocazione delle indagini preliminari all'organo gerarchicamente superiore, indicato nella Corte d'appello di Catanzaro.

Aggiunge che nel 2015 era riuscito a visionare i fascicoli delle indagini preliminari, verificando che all'interno di essi non risultava lo svolgimento di alcuna attività di indagine e per questo motivo aveva promosso l'azione di risarcimento.

Rileva che la Corte d'appello, pur dando atto nella sentenza che la domanda si basava anche sul diniego di giustizia, nulla argomenta in relazione a questa specifica, alternativa domanda, che assume non possa ritenersi assorbita dal mancato esperimento del ricorso per cassazione, trattandosi di impugnazione non prevista in caso di diniego di giustizia.

12. - Il ricorso è infondato, per le considerazioni che seguono.

Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.Nella disciplina previgente alle modifiche introdotte nel codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017, applicabile pro tempore alle vicende oggetto del ricorso, qualora la richiesta di archiviazione del P.M. non fosse stata notificata alla persona offesa, il decreto con il quale il g.i.p. disponeva l'archiviazione del procedimento era ricorribile davanti alla Corte di Cassazione, a norma del testo previgente dell'articolo 409 ultimo comma cod.proc.pen., perché l'omissione di notifica integrava un caso specifico di nullità per violazione del contraddittorio (Cass.

S.U. pen. n.10959 del 2016).

Qualora fosse stato accolto il suo ricorso per Cassazione, come sottolinea la parte controcorrente, il ricorrente avrebbe potuto essere rimesso in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. e in quella sede, cioè nella sede appropriata del giudizio di merito, e non certo dinanzi al giudice di legittimità, avrebbe potuto esporre e far valere le proprie ragioni volte a sollecitare un approfondimento delle indagini.

La celebrazione dell'udienza in camera di consiglio sull'opposizione al decreto di archiviazione proposta dalla persona offesa che abbia chiesto di esserne avvisata dell'esito delle indagini ha proprio lo scopo di permettere a questa di indicare investigazioni suppletive e di fornire elementi di prova al riguardo, in modo da consentire al Pubblico Ministero di attivarsi ulteriormente e al g.i.p. di decidere avendo un quadro probatorio il più possibile completo.

Come osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, infatti, la persona offesa dal reato che abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione (come è avvenuto nel caso di specie) può presentare opposizione e chiedere motivatamente la prosecuzione delle indagini preliminari ex articolo 408 commi 2 e 3 cod.proc.pen.; a seguito dell'opposizione, previo vaglio di ammissibilità e di fondatezza della notizia di reato, il g.i.p. provvede in camera di consiglio come previsto dall'articolo 410, terzo comma cod.proc.pen.; qualora il gip non rispetti la suddetta scansione processuale si verifica l'ipotesi di nullità prevista dall'articolo 127 primo comma cod. proc.pen. e l'ordinanza di archiviazione diviene ricorribile per cassazione.

Nel caso di specie la persona offesa lamenta la mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione (e l'archiviazione) e in ciò può ravvisarsi non una mera violazione in rito fine a sè stessa ma la privazione delle facoltà di effettuare le sollecitazioni delle quali si è detto sopra, che rappresentano il proprium delle attuali doglianze del ricorrente.

Ma la persona offesa avrebbe potuto reagire avverso la violazione processuale con lo strumento del ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione ordinario che le avrebbe aperto la strada alla possibilità di richiedere, partecipando alla camera di consiglio, che la situazione fosse riesaminata e che le indagini fossero approfondite, formulando le richieste ritenute opportune.

Il mancato esperimento del mezzo ordinario di gravame previsto preclude l'ammissibilità della proposizione della domanda risarcitoria, per mancanza del presupposto processuale specifico cui era subordinata l'esperibilità della domanda, previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando si è esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.13. - Anche il terzo motivo è infondato.

L'ipotesi denunciata con il terzo motivo è l'omessa pronuncia sul diniego di giustizia, che si concreta nel rifiuto, omissione o ritardo del magistrato, nel compimento di atti del suo ufficio, decorsi i termini previsti dall'art. 3 legga legge n. 117 del 1988.

Nel caso di specie, però dal contesto del ricorso non si evince che esso sia stato ricondotto a specifici comportamenti omissivi in senso stretto compiuti dal P.M. o dai magistrati appartenenti all'Ufficio del G.I.P. bensì alla mancata effettuazione di indagini più efficaci e alla mancata assunzione di quei provvedimenti che il ricorrente auspicava fossero adottati, quali un approfondimento dell'indagine o la formulazione di un'imputazione a carico dei militari che aveva indicato come responsabili, attività in luogo delle quali venivano adottati i decreti di archiviazione.

Com'è esattamente osservato dalla Corte d'appello nei provvedimento impugnato, non sono denunciati individuati "comportamenti" in campo ai magistrati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, diversi dai provvedimenti processuali da essi adottati e in relazione ai quali è stata promossa l'azione di responsabilità.

Va quindi puntualizzato che, da un lato, l'adozione del decreto di archiviazione, lungi ad equivalere ad un comportamento omissivo e inerte del magistrato, è invece il frutto di una valutazione, sulla non opportunità di esercitare l'azione penale, valutazione peraltro censurabile e verificabile con gli strumenti di impugnazione previsti dal sistema, che presuppone l'esame, la valutazione e la reiezione delle istanze di parte che quindi devono ritenere essere state esaminate e rigettate.Dall'altro, il ricorrente non ha specificamente indicato quali specifici comportamenti integranti un rifiuto, una omissione o un ritardo dei magistrati della procura della repubblica o dell'Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di castrovillari lamenta siano stati compiuti.

Ciò premesso, deve ritenersi che, nell'economia della pronuncia della corte d'appello qui impugnata, il motivo di appello sul diniego di giustizia sia stato implicitamente rigettato.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quali chiede il rigetto del ricorso. 5. - Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che era proprietario di un cantiere in contrada Sciarapottolo, in agro del Comune di Cerchiara in Calabria, e, avendo subito tra il 2011 e il 2012 diversi furti e manomissioni ai macchinari e agli impianti (dei quali indicava come responsabili, come si evince dall'atto di appello come riportato nel ricorso per cassazione, alcuni, individuati, militari che armati, in orario notturno, in abiti mimetici, incappucciati e senza alcuna autorizzazione si sarAtero introdotti nella sua proprietà) aveva denunciato i fatti, aventi rilevanza penale, alla Procura della Repubblica. In base alla ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il PM, senza svolgere alcun approfondimento o attività investigativa si limitava a chiedere l'archiviazione dei numerosi procedimenti penali avviati a seguito delle denunce presentate dal [OSCURATO:PERSONA] e i tre diversi g.i.p. responsabili delle indagini disponevano l'archiviazione dei procedimenti. Ad avviso del ricorrente, i decreti di archiviazione erano tutti privi di motivazione, e inoltre affetti da nullità, perché le richieste di archiviazione erano state notificate a un avvocato che al momento della notifica non era più il suo difensore di fiducia. Il ricorrente assumeva inoltre di aver subìto un rilevantissimo danno in conseguenza delle archiviazioni, consistente nel non aver avuto la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali e non aver potuto ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa degli atti criminosi, asportazioni, furti e manomissioni, denunciati e commessi a suo danno. Tutto ciò premesso, citava in giudizio lo Stato italiano affinchè fosse condannato a risarcirgli il danno, che quantificava in oltre 66 milioni di euro. Nel corso del giudizio di risarcimento del danno per responsabilità civile il ricorrente chiedeva sia al relatore che al presidente del collegio giudicante di astenersi, avendo parallelamente esercitato anche in relazione al loro comportamento azione di risarcimento danni per responsabilità civile. L'istanza veniva rigettata. 6. - All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la proposta domanda di responsabilità civile osservando che il ricorrente assumeva che il danno fosse derivato dal contenuto dei decreti di archiviazione dei g.i.p., avverso i quali sarebbe stato possibile proporre ricorso per Cassazione. Quindi riteneva che l'azione fosse stata proposta nonostante il mancato esaurimento dei rimedi endoprocessuali. 7. - In appello, il ricorrente assumeva che quello che in realtà contestava ai magistrati di Castrovillari era la denegata giustizia, ovvero l'aver archiviato le sue denunce senza porre in essere alcuna attività investigativa. 8. - La sentenza in questa sede impugnata rigettava l'appello del [OSCURATO:PERSONA] confermando la validità della linea motivazionale adottata dal giudice di primo grado: - confermava, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che non esiste un obbligo di astensione per il giudice che sia sottoposto a giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile; - confermava il dictum di primo grado in ordine alla inammissibilità dell'azione di responsabilità civile ove proposta prima dell'esperimento di tutti i rimedi endoprocessuali; - puntualizzava che il danno, nella ricostruzione dello stesso appellante, scaturiva dall'adozione dei decreti di archiviazione, e che la parte avrebbe avuto modo di far valere le sue ragioni a fondamento della illegittimità di tali decreti nell'ambito dell'impugnazione dei decreti di archiviazione, ritenuta a quell'epoca specificamente ammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione, ove l'avesse proposta. [OSCURATO:PERSONA] 9. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988 in relazione alla mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso i decreti di archiviazione. Dà atto che il legislatore ha inteso evitare che le parti possano invocare il rimedio di cui alla legge n. 117 del 1988 prima di aver esperito i normali mezzi di impugnazione che possono essere utili a correggere ed eliminare l'errore in cui è in corso il giudice a quo, prevenendo ogni danno per la parte. Segnala però che, nel caso di specie, l'errore lamentato non era riconducibile alla mancata notificazione del decreto di archiviazione ma consisteva nell'aver disposto l'archiviazione senza compiere alcun accertamento e senza aver previamente cercato di individuare gli autori dei crimini. Ritiene che, a fronte di ciò, la proposizione del ricorso per cassazione sarebbe stata a suo avviso totalmente inutile perché non avrebbe consentito in alcun modo di eliminare o ridurre il danno, consistente nel mancato compimento degli atti d'indagine in grado di bloccare i crimini posti in essere o comunque di individuare i colpevoli. 10. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 numero 4 cod. proc.civ., stante lamentando che la motivazione non raggiunga il minimo costituzionale in relazione al rigetto del quarto motivo di appello, laddove la Corte d'appello ha affermato che l'impugnazione dei decreti di archiviazione avrebbe consentito di riesaminare le ragioni del ricorrente mediante una nuova udienza nel corso della quale egli avrebbe potuto esporre le proprie ragioni. Riporta il testo del suo quarto motivo di appello per sostenere che ciò che in effetti contestava e che gli aveva procurato il danno promanava dal comportamento tenuto dai magistrati penali, pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, che tutti avevano omesso di compiere le indagini limitandosi ad archiviare le denunce del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che l'eventuale proposizione da parte sua del ricorso per Cassazione per motivi di legittimità non gli avrebbe consentito di spiegare le sue ragioni nel merito né di arrivare a un approfondimento istruttorio dell'indagine penale, che era quello che gli interessava. 11. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 c.p.c., e comunque dell'articolo 132 numero 4 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 360 numero 4 cod . proc. civ. Segnala di aver invocato la responsabilità dello Stato non solo per colpa grave ma anche per diniego di giustizia, in quanto, a fronte delle numerose denunce penali presentate e dei successivi solleciti, i magistrati sono rimasti totalmente inermi, nonostante che lui avesse anche chiesto l'avocazione delle indagini preliminari all'organo gerarchicamente superiore, indicato nella Corte d'appello di Catanzaro. Aggiunge che nel 2015 era riuscito a visionare i fascicoli delle indagini preliminari, verificando che all'interno di essi non risultava lo svolgimento di alcuna attività di indagine e per questo motivo aveva promosso l'azione di risarcimento. Rileva che la Corte d'appello, pur dando atto nella sentenza che la domanda si basava anche sul diniego di giustizia, nulla argomenta in relazione a questa specifica, alternativa domanda, che assume non possa ritenersi assorbita dal mancato esperimento del ricorso per cassazione, trattandosi di impugnazione non prevista in caso di diniego di giustizia. 12. - Il ricorso è infondato, per le considerazioni che seguono. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.Nella disciplina previgente alle modifiche introdotte nel codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017, applicabile pro tempore alle vicende oggetto del ricorso, qualora la richiesta di archiviazione del P.M. non fosse stata notificata alla persona offesa, il decreto con il quale il g.i.p. disponeva l'archiviazione del procedimento era ricorribile davanti alla Corte di Cassazione, a norma del testo previgente dell'articolo 409 ultimo comma cod.proc.pen., perché l'omissione di notifica integrava un caso specifico di nullità per violazione del contraddittorio (Cass. S.U. pen. n.10959 del 2016). Qualora fosse stato accolto il suo ricorso per Cassazione, come sottolinea la parte controcorrente, il ricorrente avrebbe potuto essere rimesso in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. e in quella sede, cioè nella sede appropriata del giudizio di merito, e non certo dinanzi al giudice di legittimità, avrebbe potuto esporre e far valere le proprie ragioni volte a sollecitare un approfondimento delle indagini. La celebrazione dell'udienza in camera di consiglio sull'opposizione al decreto di archiviazione proposta dalla persona offesa che abbia chiesto di esserne avvisata dell'esito delle indagini ha proprio lo scopo di permettere a questa di indicare investigazioni suppletive e di fornire elementi di prova al riguardo, in modo da consentire al Pubblico Ministero di attivarsi ulteriormente e al g.i.p. di decidere avendo un quadro probatorio il più possibile completo. Come osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, infatti, la persona offesa dal reato che abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione (come è avvenuto nel caso di specie) può presentare opposizione e chiedere motivatamente la prosecuzione delle indagini preliminari ex articolo 408 commi 2 e 3 cod.proc.pen.; a seguito dell'opposizione, previo vaglio di ammissibilità e di fondatezza della notizia di reato, il g.i.p. provvede in camera di consiglio come previsto dall'articolo 410, terzo comma cod.proc.pen.; qualora il gip non rispetti la suddetta scansione processuale si verifica l'ipotesi di nullità prevista dall'articolo 127 primo comma cod. proc.pen. e l'ordinanza di archiviazione diviene ricorribile per cassazione. Nel caso di specie la persona offesa lamenta la mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione (e l'archiviazione) e in ciò può ravvisarsi non una mera violazione in rito fine a sè stessa ma la privazione delle facoltà di effettuare le sollecitazioni delle quali si è detto sopra, che rappresentano il proprium delle attuali doglianze del ricorrente. Ma la persona offesa avrebbe potuto reagire avverso la violazione processuale con lo strumento del ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione ordinario che le avrebbe aperto la strada alla possibilità di richiedere, partecipando alla camera di consiglio, che la situazione fosse riesaminata e che le indagini fossero approfondite, formulando le richieste ritenute opportune. Il mancato esperimento del mezzo ordinario di gravame previsto preclude l'ammissibilità della proposizione della domanda risarcitoria, per mancanza del presupposto processuale specifico cui era subordinata l'esperibilità della domanda, previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando si è esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.13. - Anche il terzo motivo è infondato. L'ipotesi denunciata con il terzo motivo è l'omessa pronuncia sul diniego di giustizia, che si concreta nel rifiuto, omissione o ritardo del magistrato, nel compimento di atti del suo ufficio, decorsi i termini previsti dall'art. 3 legga legge n. 117 del 1988. Nel caso di specie, però dal contesto del ricorso non si evince che esso sia stato ricondotto a specifici comportamenti omissivi in senso stretto compiuti dal P.M. o dai magistrati appartenenti all'Ufficio del G.I.P. bensì alla mancata effettuazione di indagini più efficaci e alla mancata assunzione di quei provvedimenti che il ricorrente auspicava fossero adottati, quali un approfondimento dell'indagine o la formulazione di un'imputazione a carico dei militari che aveva indicato come responsabili, attività in luogo delle quali venivano adottati i decreti di archiviazione. Com'è esattamente osservato dalla Corte d'appello nei provvedimento impugnato, non sono denunciati individuati "comportamenti" in campo ai magistrati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, diversi dai provvedimenti processuali da essi adottati e in relazione ai quali è stata promossa l'azione di responsabilità. Va quindi puntualizzato che, da un lato, l'adozione del decreto di archiviazione, lungi ad equivalere ad un comportamento omissivo e inerte del magistrato, è invece il frutto di una valutazione, sulla non opportunità di esercitare l'azione penale, valutazione peraltro censurabile e verificabile con gli strumenti di impugnazione previsti dal sistema, che presuppone l'esame, la valutazione e la reiezione delle istanze di parte che quindi devono ritenere essere state esaminate e rigettate.Dall'altro, il ricorrente non ha specificamente indicato quali specifici comportamenti integranti un rifiuto, una omissione o un ritardo dei magistrati della procura della repubblica o dell'Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di castrovillari lamenta siano stati compiuti. Ciò premesso, deve ritenersi che, nell'economia della pronuncia della corte d'appello qui impugnata, il motivo di appello sul diniego di giustizia sia stato implicitamente rigettato. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver
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