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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 23703/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17113/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. – ricorrente – contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore. – intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 2860/13/13 pubblicata in data 20/06/13.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con istanza del 27 /12/ 1985 , la Fratelli A guzzi s.r.l. chiedeva l'esenzione ILOR e l'esenzione al 50% del l’IRPEG a far data da [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31/12/1991; l'Ufficio delle Imposte dirette di Rieti concede va l’esenzione ILOR dalla data di presentazione dell’istanza ma negava l’esenzione per l’IRPEG asserendo che la Oggetto: esenzione decennale ILOR ditta aveva iniziato l'attività in una sede per la quale non era prevista l’agevolazione fiscale e che il successivo trasferimento in zona agevolata non era rilevante.

2. La società contribuente impugnava il parziale diniego innanzi la Commissione tributaria di primo grado di Rieti; ivi si è costitui to anche l'Ufficio delle Imposte dirette di Rieti.

3. La C ommissione tributaria di primo grado di Rieti accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la spettanza dell'esenzione dalla data della domanda del 27/12/1985 e non - per come richiesto dalla contribuente – da 01/01/1982; quanto all' IRPEG accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l'agevolazione.

4. A vverso la sentenza della C ommissione tributaria di primo grado, proponeva appello l’Ufficio ed appello incidentale la contribuente. 5.La commissione tributaria di secondo grado, con la de cisione n . 50 del 24/3/1995,confermava la precedente pronuncia.

6. Nuovamente, l'U fficio imposte dirette di Rieti impugnava la pronuncia di secondo grado dinanzi alla C ommissione tributaria centrale e la società ha proposto impugnazione incidentale in ordine alla decorrenza dell'esenzione ILOR.

7. Con sentenza n. 2860/2013 depositata il 20/6/2013, la Commissione tributaria centrale sezione di Roma confermava la sentenza di appello rigettando sia l'impugnazione principale che quella incidentale.

8. Avverso la sentenza della C ommissione tributaria centrale sezione di Roma ha presentato ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla scorta di un solo motivo.

Lacontribuente non si è costituita, rimanendo intimata.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del d.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si riconosce alla società contribuente l’agevolazione IRPEG nonostante essa fosse stata costituita in zona non agevolata per poi trasferire la sede in Rieti (zona agevolata) solo dal 24/2/1982.

2. Il motivo è fondato.

È, infatti, pacifico che, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l’art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218(come modificato dall’art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64) espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il richiamo operato dal comma 1 della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR («fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102») - che prescinde dal presupposto della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di una nuova iniziativa produttiva - possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici).

Pertanto, anche nel caso in cui possa ritenersi sussistente il requisito della novità dell'iniziativa produttiva in presenza soltanto di una rilevante trasformazione di un'impresa produttiva preesistente - tale da incidere così significativamente sui livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all'avvio di una attività produttiva del tutto nuova - è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria (Cass.27/09/2013, n. 22165, Cass. 15/03/2004, n. 5279, Cass.20/06/2004, n. 19510, Cass. 02/03/2005, n. 4417).

2. I n conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originarioricorso introduttivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Le spese dei gradi di giudizio di merito vanno compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Rieti.

Compensa le spese delle fasi di merito.

Condanna il resistente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17113/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. – ricorrente – contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore. – intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2860/13/13 pubblicata in data 20/06/13. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con istanza del 27 /12/ 1985 , la Fratelli A guzzi s.r.l. chiedeva l'esenzione ILOR e l'esenzione al 50% del l’IRPEG a far data da [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31/12/1991; l'Ufficio delle Imposte dirette di Rieti concede va l’esenzione ILOR dalla data di presentazione dell’istanza ma negava l’esenzione per l’IRPEG asserendo che la Oggetto: esenzione decennale ILOR ditta aveva iniziato l'attività in una sede per la quale non era prevista l’agevolazione fiscale e che il successivo trasferimento in zona agevolata non era rilevante. 2. La società contribuente impugnava il parziale diniego innanzi la Commissione tributaria di primo grado di Rieti; ivi si è costitui to anche l'Ufficio delle Imposte dirette di Rieti. 3. La C ommissione tributaria di primo grado di Rieti accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la spettanza dell'esenzione dalla data della domanda del 27/12/1985 e non - per come richiesto dalla contribuente – da 01/01/1982; quanto all' IRPEG accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l'agevolazione. 4. A vverso la sentenza della C ommissione tributaria di primo grado, proponeva appello l’Ufficio ed appello incidentale la contribuente. 5.La commissione tributaria di secondo grado, con la de cisione n . 50 del 24/3/1995,confermava la precedente pronuncia. 6. Nuovamente, l'U fficio imposte dirette di Rieti impugnava la pronuncia di secondo grado dinanzi alla C ommissione tributaria centrale e la società ha proposto impugnazione incidentale in ordine alla decorrenza dell'esenzione ILOR. 7. Con sentenza n. 2860/2013 depositata il 20/6/2013, la Commissione tributaria centrale sezione di Roma confermava la sentenza di appello rigettando sia l'impugnazione principale che quella incidentale. 8. Avverso la sentenza della C ommissione tributaria centrale sezione di Roma ha presentato ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla scorta di un solo motivo. Lacontribuente non si è costituita, rimanendo intimata. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del d.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si riconosce alla società contribuente l’agevolazione IRPEG nonostante essa fosse stata costituita in zona non agevolata per poi trasferire la sede in Rieti (zona agevolata) solo dal 24/2/1982. 2. Il motivo è fondato. È, infatti, pacifico che, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l’art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218(come modificato dall’art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64) espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il richiamo operato dal comma 1 della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR («fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102») - che prescinde dal presupposto della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di una nuova iniziativa produttiva - possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici). Pertanto, anche nel caso in cui possa ritenersi sussistente il requisito della novità dell'iniziativa produttiva in presenza soltanto di una rilevante trasformazione di un'impresa produttiva preesistente - tale da incidere così significativamente sui livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all'avvio di una attività produttiva del tutto nuova - è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria (Cass.27/09/2013, n. 22165, Cass. 15/03/2004, n. 5279, Cass.20/06/2004, n. 19510, Cass. 02/03/2005, n. 4417). 2. I n conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originarioricorso introduttivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Le spese dei gradi di giudizio di merito vanno compensate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Rieti. Compensa le spese delle fasi di merito. Condanna il resistente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali
Sentenza Cassazione n. 23703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris