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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 18231/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] BRINDISIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto determinarsi la competenza del Giudice di pace di Brindisi per il procedimento di cui all'art. 582 cod. pen.Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brindisi, con sentenza del 7 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Brindisi il 6 novembre 2018.

Ha infatti rilevato la connessione di detto procedimento con il processo che pende dinnanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia e ha tramesso gli atti al Tribunale di Brindisi.

Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di cassazione,

2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che sia determinata la competenza del Giudice di pace di Brindisi.

Considerato in diritto

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. Il conflitto va risolto determinando la competenza del Giudice di pace di Brindisi, e ciò in quanto la connessione tra procedimenti rileva, 'ai fini delle questioni di competenza per materia tra giudice di pace e altro giudice, nel solo caso di concorso formale, ossia nel solo caso di persona imputatq di più reati commessi con una sola azione od omissione, con la conseguenza, limitata ovviamente a tale ipotesi, dell'attribuzione al giudice superiore (tribunale o corte di assise) della competenza per tutti i procedimenti connessi - art. 6 d.

Igs. n. 274 del 28 febbraio 2000 -.

Il principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con la statuizione per la quale "la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000)" - Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 -.

Ne consegue che per il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] la competenza resta determinata in capo al Giudice di pace di Brindisi.

7. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Brindisi.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., del Giudice di pace di Brindisi, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 21 marzo 2023 Il c nsigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] BRINDISIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto determinarsi la competenza del Giudice di pace di Brindisi per il procedimento di cui all'art. 582 cod. pen.Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brindisi, con sentenza del 7 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Brindisi il 6 novembre 2018. Ha infatti rilevato la connessione di detto procedimento con il processo che pende dinnanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia e ha tramesso gli atti al Tribunale di Brindisi. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di cassazione, 2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che sia determinata la competenza del Giudice di pace di Brindisi. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. Il conflitto va risolto determinando la competenza del Giudice di pace di Brindisi, e ciò in quanto la connessione tra procedimenti rileva, 'ai fini delle questioni di competenza per materia tra giudice di pace e altro giudice, nel solo caso di concorso formale, ossia nel solo caso di persona imputatq di più reati commessi con una sola azione od omissione, con la conseguenza, limitata ovviamente a tale ipotesi, dell'attribuzione al giudice superiore (tribunale o corte di assise) della competenza per tutti i procedimenti connessi - art. 6 d. Igs. n. 274 del 28 febbraio 2000 -. Il principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con la statuizione per la quale "la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000)" - Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 -. Ne consegue che per il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] la competenza resta determinata in capo al Giudice di pace di Brindisi. 7. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Brindisi. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., del Giudice di pace di Brindisi, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 21 marzo 2023 Il c nsigliere esten
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