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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49386/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. 74/2000 e alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e, in particolare, dell'elemento soggettivo (primo motivo) e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla eccessività della pena (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che, come si evince dalla motivazione di quest'ultima, il volume di affari della ditta individuale di autotrasporti dell'imputato è stato ricostruito dapprima attraverso lo spesometro e poi con il reperimento delle fatture presso ben tre distinte ditte, per un elevato importo complessivo, tale da determinare, in particolare, per l'anno, 2011, una evasione di IRES pari a 377.967,00 euro e una evasione di IVA pari a 182.539,00 euro, e che l'imputato medesimo, pur ammettendo di essere un c.d.

"padroncino", non ha offerto alcuna concreta spiegazione in ordine alle fatture rinvenute, né ha presentato denuncia per far rilevare la falsità delle stesse; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le determinazioni inerenti al trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, siccome il giudice dell'appello, ferma restando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice, ha fissato la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto desunta dall'entità delle imposte evase; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000 e alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e, in particolare, dell'elemento soggettivo (primo motivo) e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla eccessività della pena (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che, come si evince dalla motivazione di quest'ultima, il volume di affari della ditta individuale di autotrasporti dell'imputato è stato ricostruito dapprima attraverso lo spesometro e poi con il reperimento delle fatture presso ben tre distinte ditte, per un elevato importo complessivo, tale da determinare, in particolare, per l'anno, 2011, una evasione di IRES pari a 377.967,00 euro e una evasione di IVA pari a 182.539,00 euro, e che l'imputato medesimo, pur ammettendo di essere un c.d. "padroncino", non ha offerto alcuna concreta spiegazione in ordine alle fatture rinvenute, né ha presentato denuncia per far rilevare la falsità delle stesse; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le determinazioni inerenti al trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, siccome il giudice dell'appello, ferma restando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice, ha fissato la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto desunta dall'entità delle imposte evase; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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