Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38539/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 1641/2021 [OSCURATO:PERSONA] z5—

1. Il ricorsoThresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1756/2020 della Corte di appello di Torino che, nel confermare la condanna inflittagli per reati ex artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disconosciuto le chieste attenuanti generiche è inammissibile.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la reiterazione del reato a breve distanza dal primo da parte di Keqi e l'assenza di concreti elementi che mostrino un suo effettivo cambiamento dello stile di vita

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] Angel4 tptanzo qna Petruzzellis .:: ' ' -----------rt-----3 L) 1 )r.TAIA l • t / • '.—. '-": ;,_ 1..1 P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 1641/2021 [OSCURATO:PERSONA] z5— 1. Il ricorsoThresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1756/2020 della Corte di appello di Torino che, nel confermare la condanna inflittagli per reati ex artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disconosciuto le chieste attenuanti generiche è inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato evidenziando la reiterazione del reato a breve distanza dal primo da parte di Keqi e l'assenza di concreti elementi che mostrino un suo effettivo cambiamento dello stile di vita 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] Angel4 tptanzo qna Petruzzellis .:: ' ' -----------rt-----3 L) 1 )r.TAIA l • t / • '.—. '-": ;,_ 1..1 P
Sentenza Cassazione n. 38539/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris