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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 28992/2022

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e – ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8925-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 904/2022 depositata il 30/03/2022 nella causa tra: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 08925 sez.

SU -ud. 27-09-2022 - 2 - CSEA - [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI (ex [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, società con socio unico (il Comune di Acireale), affidataria del servizio idrico e della distribuzione del gas per usi civili ed industriali, proponeva ricorso, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, avverso la cartella di pagamento di euro 110.665,82, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali – CSEA, a titolo oneri generali di sistema e componenti tariffarie emergenti dalle dichiarazioni periodiche riguardanti la propria attività, dichiarazioni che i distributori di energia elettrica e gas devono inoltrare a CSEA, anche ai fini dell’esazione nel caso di mancato versamento del dovuto.

L’Agente della riscossione e la CSEA si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso, la seconda eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2601/20, depositata il 22/6/2020, declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che le somme di cui alla cartella di pagamento non rappresentano entrate pubbliche destinate al bilancio Ric. 2022 n. 08925 sez.

SU -ud. 27-09-2022 - 3 - dello Stato, né sono oggetto di prelievo coattivo mediante procedure di diritto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, innanzi al quale veniva tempestivamente riassunto il giudizio, con sentenza n. 904/2022, pubblicata il 30/3/2022, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., osservando, in particolare, che la Cassa per i Servizi energetici e ambientali, ente pubblico economico ha esercitato nei confronti dell’odierna ricorrente ([OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale) attività di accertamento e di esazione, di cui alle citate lettere a) e b) dello Statuto, all’esito di un controllo ispettivo nell’ambito del quale: sono state rilevate differenze tra i valori dichiarati alla Cassa e quanto emerso dal sistema contabile dell’azienda; è stato rilevato che nella compilazione delle dichiarazionil’azienda non aveva usato il criterio di competenza .

Ad avviso del Giudice amministrativo alla luce delle funzioni assegnate per legge alla CSEA, e delle pretese in concreto fatte valere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], deve ritenersi che non vi sia stato alcun esercizio di potere amministrativo che lasci configurare posizioni di interesse legittimo conoscibili dal g.a.; al contrario, ritiene il Collegio che la società ricorrente vanti posizioni di diritto soggettivo alla corretta determinazione dell’eventuale debito sorto nei confronti della Cassa .

Ne discende, come ha evidenziato il Giudice ad quem, che non si verte in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a. (almeno in quelle di cui alla lettera l) e che, invece, l’atto di esazione posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] spa su incarico della CSEA, sia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario .

Nessuna delle parti in causa ha svolto attività difensiva.

Ric. 2022 n. 08925 sez.

SU -ud. 27-09-2022 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] Per delimitare l’ambito della giurisdizione del giudice tributario rispetto a quella ordinaria, assume rilievo decisivo la qualificazione della prestazione patrimoniale oggetto della controversia come tributo.

Gli oneri di sistema per l’energia elettrica ed il gas, originariamente previsti dall’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e dall’art. 39, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, sono stabiliti dall' Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA), cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva n. 481 del 1995, mentre la competenza di CSEA riguarda l’attività di riscossione, in forza del decreto in data 12/4/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 93 del 21/4/2018), emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del d. lgs. n. 46 del 1999, nonché quella di gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori dei servizi energetici e ambientali.

La distinzione tra imposte indirette e prestazioni patrimoniali non tributarie assume rilevanza anche ai fini della corretta applicazione delle Direttive comunitarie in materia di fiscalità energetica per quanto attiene, segnatamente, al meccanismo di ripartizione degli oneri generali del sistema elettrico, considerato che il livello minimo di tassazione dell’energia elettrica è calcolato, ai sensi della Direttiva n. 1008/118/CE, sulla base “dell’onere fiscale complessivo derivante dal cumolo di tutte le imposte indirette”, esclusal’IVA (art. 4, par. 2, Direttiva n. 2003/96/CE che disciplina il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).

L’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, infatti, consente agli Stati di istituire ulteriori “imposte indirette” (ossia tributi supplementari rispetto alle accise armonizzate e, pertanto, non armonizzati) sull’elettricità, purché esse soddisfino due requisiti: i Ric. 2022 n. 08925 sez.

SU -ud. 27-09-2022 - 5 - tributi devono avere “finalità specifiche” e devono essere conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’IVA, in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta. [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali, ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate (sulla irrilevanza del nomen iuris vedi senten ze n, 58/2015, n. 141/2009, n. 334/2006, n. 73/2005), occorre che siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione nonché il collegamento di questa alla pubblica spesa, il tutto con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante(artt. 3 e 53 Cost.), oltre che, naturalmente, rispettoso della necessaria previsione di una fonte legale della relativa obbligazione (art. 23 Cost.).

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 18/1/2017, pronunciata nella [OSCURATO:PERSONA]189/15 in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso nel senso che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico possono costituire imposte indirette, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96”, riservando al giudice del rinvio di procedere alla concreta “verifica (…) degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui le medesime sono basate”.

Unrecente intervento legislativo (art. 33 ter, d.l. n. 77 del 2021 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)affronta la problema tica della riscossione degli oneri generali di sistema,prevedendone la riforma. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno richiedere un approfondimento all'Ufficio del Massimario sullatematica innanzi esposta, di importante rilevanza, vuoi per i profili di novità che presenta la questione attinente la delimitazione dei confini della giurisdizione tributaria, vuoi Ric. 2022 n. 08925 sez.

SU -ud. 27-09-2022 - 6 - per i profili concernenti il diritto europeo , con particolare riferimento alla individuazione di tutte le condizioni necessar ie per la qualificazione dei predetti oneri come tributi.

A talifini approfondirà gli elementi di giudizio utili a stabilire, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi della dottrina, la natura giuridica degli oneri generali di sistema oggetto di causa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e – ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8925-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 904/2022 depositata il 30/03/2022 nella causa tra: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 2 - CSEA - [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI (ex [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, società con socio unico (il Comune di Acireale), affidataria del servizio idrico e della distribuzione del gas per usi civili ed industriali, proponeva ricorso, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, avverso la cartella di pagamento di euro 110.665,82, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali – CSEA, a titolo oneri generali di sistema e componenti tariffarie emergenti dalle dichiarazioni periodiche riguardanti la propria attività, dichiarazioni che i distributori di energia elettrica e gas devono inoltrare a CSEA, anche ai fini dell’esazione nel caso di mancato versamento del dovuto. L’Agente della riscossione e la CSEA si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso, la seconda eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2601/20, depositata il 22/6/2020, declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che le somme di cui alla cartella di pagamento non rappresentano entrate pubbliche destinate al bilancio Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 3 - dello Stato, né sono oggetto di prelievo coattivo mediante procedure di diritto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, innanzi al quale veniva tempestivamente riassunto il giudizio, con sentenza n. 904/2022, pubblicata il 30/3/2022, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., osservando, in particolare, che la Cassa per i Servizi energetici e ambientali, ente pubblico economico ha esercitato nei confronti dell’odierna ricorrente ([OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale) attività di accertamento e di esazione, di cui alle citate lettere a) e b) dello Statuto, all’esito di un controllo ispettivo nell’ambito del quale: sono state rilevate differenze tra i valori dichiarati alla Cassa e quanto emerso dal sistema contabile dell’azienda; è stato rilevato che nella compilazione delle dichiarazionil’azienda non aveva usato il criterio di competenza . Ad avviso del Giudice amministrativo alla luce delle funzioni assegnate per legge alla CSEA, e delle pretese in concreto fatte valere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], deve ritenersi che non vi sia stato alcun esercizio di potere amministrativo che lasci configurare posizioni di interesse legittimo conoscibili dal g.a.; al contrario, ritiene il Collegio che la società ricorrente vanti posizioni di diritto soggettivo alla corretta determinazione dell’eventuale debito sorto nei confronti della Cassa . Ne discende, come ha evidenziato il Giudice ad quem, che non si verte in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a. (almeno in quelle di cui alla lettera l) e che, invece, l’atto di esazione posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] spa su incarico della CSEA, sia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario . Nessuna delle parti in causa ha svolto attività difensiva. Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] Per delimitare l’ambito della giurisdizione del giudice tributario rispetto a quella ordinaria, assume rilievo decisivo la qualificazione della prestazione patrimoniale oggetto della controversia come tributo. Gli oneri di sistema per l’energia elettrica ed il gas, originariamente previsti dall’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e dall’art. 39, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, sono stabiliti dall' Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA), cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva n. 481 del 1995, mentre la competenza di CSEA riguarda l’attività di riscossione, in forza del decreto in data 12/4/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 93 del 21/4/2018), emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del d. lgs. n. 46 del 1999, nonché quella di gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori dei servizi energetici e ambientali. La distinzione tra imposte indirette e prestazioni patrimoniali non tributarie assume rilevanza anche ai fini della corretta applicazione delle Direttive comunitarie in materia di fiscalità energetica per quanto attiene, segnatamente, al meccanismo di ripartizione degli oneri generali del sistema elettrico, considerato che il livello minimo di tassazione dell’energia elettrica è calcolato, ai sensi della Direttiva n. 1008/118/CE, sulla base “dell’onere fiscale complessivo derivante dal cumolo di tutte le imposte indirette”, esclusal’IVA (art. 4, par. 2, Direttiva n. 2003/96/CE che disciplina il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità). L’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, infatti, consente agli Stati di istituire ulteriori “imposte indirette” (ossia tributi supplementari rispetto alle accise armonizzate e, pertanto, non armonizzati) sull’elettricità, purché esse soddisfino due requisiti: i Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 5 - tributi devono avere “finalità specifiche” e devono essere conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’IVA, in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta. [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali, ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate (sulla irrilevanza del nomen iuris vedi senten ze n, 58/2015, n. 141/2009, n. 334/2006, n. 73/2005), occorre che siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione nonché il collegamento di questa alla pubblica spesa, il tutto con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante(artt. 3 e 53 Cost.), oltre che, naturalmente, rispettoso della necessaria previsione di una fonte legale della relativa obbligazione (art. 23 Cost.). La Corte di Giustizia, con la sentenza del 18/1/2017, pronunciata nella [OSCURATO:PERSONA]189/15 in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso nel senso che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico possono costituire imposte indirette, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96”, riservando al giudice del rinvio di procedere alla concreta “verifica (…) degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui le medesime sono basate”. Unrecente intervento legislativo (art. 33 ter, d.l. n. 77 del 2021 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)affronta la problema tica della riscossione degli oneri generali di sistema,prevedendone la riforma. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno richiedere un approfondimento all'Ufficio del Massimario sullatematica innanzi esposta, di importante rilevanza, vuoi per i profili di novità che presenta la questione attinente la delimitazione dei confini della giurisdizione tributaria, vuoi Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 6 - per i profili concernenti il diritto europeo , con particolare riferimento alla individuazione di tutte le condizioni necessar ie per la qualificazione dei predetti oneri come tributi. A talifini approfondirà gli elementi di giudizio utili a stabilire, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi della dottrina, la natura giuridica degli oneri generali di sistema oggetto di causa.
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