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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 1963

Cassazione n. 30249/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1963 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione; il Marasco e il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, in data 3.5.2022, hanno dichiarato di volere rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 14.12.2020, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di anni uno, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai capi B2), B3) e B4) della provvisoria contestazione.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in sede di rinnovazione della misura ex art. 27 cod. proc. pen., aderito alle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, dichiaratosi incompetente, senza esplicitare un adeguato, specifico e puntuale percorso argomentativo, necessario ai fini di verifica dei presupposti normativi essenziali per l'applicazione della misura interdittiva in parola.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione del disposto di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen..

2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e completa carenza di intercettazioni rilevanti, nonché insussistenza di elementi in grado di provare i fatti reato contestati al dott.

Marasco".

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione 'orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.

4. In data 4 maggio 2022, è pervenuta presso la Cancelleria della Corte dichiarazione di rinuncia al proposto ricorso, a firma di [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore, essendo ormai decorso il termine di durata della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per l'evidenziata ragione. e

6. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, deo. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1963 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione; il Marasco e il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, in data 3.5.2022, hanno dichiarato di volere rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 14.12.2020, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di anni uno, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai capi B2), B3) e B4) della provvisoria contestazione. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in sede di rinnovazione della misura ex art. 27 cod. proc. pen., aderito alle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, dichiaratosi incompetente, senza esplicitare un adeguato, specifico e puntuale percorso argomentativo, necessario ai fini di verifica dei presupposti normativi essenziali per l'applicazione della misura interdittiva in parola. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione del disposto di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e completa carenza di intercettazioni rilevanti, nonché insussistenza di elementi in grado di provare i fatti reato contestati al dott. Marasco". 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione 'orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. 4. In data 4 maggio 2022, è pervenuta presso la Cancelleria della Corte dichiarazione di rinuncia al proposto ricorso, a firma di [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore, essendo ormai decorso il termine di durata della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per l'evidenziata ragione. e 6. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, deo. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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