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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40593/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.: Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.: Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/