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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01017/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27134/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna in ordine a tre episodi delittuosi riconducibili all'art. 455 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza di merito nella parte in cui ritiene pienamente configurato l'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, nella misura in cui ripropone pedissequamente profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di appello, con argomentazioni lineari, coerenti, esaurienti e conformi con la disamina dei dati probatori (si vedano pag. 2 e pag. 3, punto

2. del provvedimento impugnato).

Ritenuto che il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta rispettivamente l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen., non sono deducibili innanzi a questa Corte, dal momento che risultano generici, non essendo scanditi dalla necessaria analisi critica delle compiute e razionali argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si veda pag. 3, punto 3 e 4 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27134/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna in ordine a tre episodi delittuosi riconducibili all'art. 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza di merito nella parte in cui ritiene pienamente configurato l'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, nella misura in cui ripropone pedissequamente profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di appello, con argomentazioni lineari, coerenti, esaurienti e conformi con la disamina dei dati probatori (si vedano pag. 2 e pag. 3, punto 2. del provvedimento impugnato). Ritenuto che il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta rispettivamente l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen., non sono deducibili innanzi a questa Corte, dal momento che risultano generici, non essendo scanditi dalla necessaria analisi critica delle compiute e razionali argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si veda pag. 3, punto 3 e 4 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris