CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6291/2025 R.G. proposto daAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E MA.MI. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –avverso la sentenza n. 692/2024 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pubblicata il 30settembre 2024.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026Data pubblicazione 30/03/2026La controversia attiene all’impugnazione dell’avviso di accertamento (n.0168431) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] E MA.MI. [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi controricorrente) con cui si rettificava in € 23.300,00 la renditacatastale di un’area censita nella Categoria D/8 adibita a porticciolo turisticocon 57 posti barca, aree di aleggio, varo e servizio per la quale partericorrente, con procedura Docfa, originariamente aveva proposto unarendita catastale di € 1.480,00.La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR avrva rigettato l’appello dell’Agenziadelle Entrate.La Corte di Cassazione accolse il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entratesulla base delle seguente motivazione: «ritenuto che nella specie laCommissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principiladdove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamentosenza considerare da un lato che, poiché la procedura DOCFA è fortementecollaborativa e partecipativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èassolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classecontribuente) quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e la differenza con la renditaproposta derivi da una diversa valutazione tecnica (una maggiore renditacatastale secondo l'Ufficio rispetto a quanto proposto dalla societàcontribuente tramite DOCFA) sul valore economico dei beni e dall'altro che,trattandosi di immobile a destinazione speciale (adibito nel caso di specie apontile con 57 posti barca, oltre ad aree di aleggio, varo e servizio),mediante "stima diretta", potendo l'Amministrazione legittimamenteavvalersi della valutazione delle risultanze documentali in suo possesso, nonpotendosi pretendere, per immobili di suddette categorie speciali,l'individuazione di immobili realmente simili con i quali effettuare unacomparazione effettivamente attendibile» (Cass., Sez. 6-5, n. 12519 del2021).Numero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026La [OSCURATO:PERSONA], a seguito di riassunzione del giudizio da parte dell’odiernaData pubblicazione 30/03/2026controricorrente, ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entratedeterminando in € 2.804,00, sulla base delle seguenti ragioni:- si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU;- le tesi dell'Agenzia delle Entrate sono state adeguatamente confutate dalCTU a pagina 8 della propria relazione: «Anche se il CTP della parteresistente, con le proprie note, ha prodotto alcuni esempi di contratti dicompravendita di posti barca del porto di Lavagna, tali essendo gli unici almomento portati ad esempio, sono in numero tale da non poter costituirequel mercato sufficientemente dinamico che la circolare n. 6 del 2012dell’Agenzia delle Entrate pone come presupposto per avere una basesolida dalla quale poter calcolare il più probabile valore di riferimento peril cespite oggetto della CTU.Per quanto su esposto appare evidente che, il cespite oggetto della CTU,sia un bene immobile “speciale” che non rientra nelle consuete dinamichedel mercato immobiliare sia in termini di compravendita che di locazione.A supporto di tale affermazione prova ne è che la stessa Agenzia delleEntrate attraverso l’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (OMI) nel fornirei dati di riferimento delle diverse categorie immobiliari non contempliaffatto le categorie speciali.Dobbiamo considerare inoltre che la possibilità di utilizzare gli approccireddituali e di mercato è fortemente limitata dal vincolo normativocostituito dall’epoca censuaria di riferimento che, ormai lontana nel tempo(biennio 1988 – 1989), aumenta il livello di incertezza che caratterizza leanalisi di mercato dei segmenti immobiliari in esame.Quindi per il calcolo della rendita catastale non si può che applicare quantoprevisto al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 1142 del 01.12.1949 -Regolamento per la formazione del “[OSCURATO:PERSONA]” cheindica che il valore venale debba essere stabilito con riguardo al costo diricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzionein rapporto allo stato attuale delle unità' immobiliari».Numero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026Data pubblicazione 30/03/2026- l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Genova, n. 732/2016 Sez. 14 del 29 febbraio2016 che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale n.GE0168431/2015 può essere solo parzialmente accolto, determinando larendita catastale attribuibile in € 2.804,00.La ricorrente propone ricorso per cassazione affidando sulla base di duemotivi, cui ha resistito la società.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comman. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 36, D.Lgs., n. 546/1992, artt.132 e 194 c.p.c., per aver i giudici di seconde cure aderito acriticamentealle conclusioni del CTU volte ad utilizzare il criterio indiretto del “costo diricostruzione” per l’attribuzione della rendita catastale, previsto dal d.P.R.n. 1142/1949 solo in via residuale, di fatto delegando a quest’ultimo ladecisione della controversia. Si contesta, inoltre, che: la sentenza non abbiatenuto in alcuna considerazione i rilievi contenuti nella relazione tecnicaredatta dal proprio consulente; la Corte abbia ritenuto di non attribuirerilevanza all’istanza, anch’essa prodotta in giudizio nuovamente nella fasedi riassunzione, di attribuzione di rendita presentata, tra gli altri, dallastessa [OSCURATO:PERSONA] al Comune di [OSCURATO:PERSONA], con cui la MotorMarine Tigullio chiedeva il riconoscimento ai fini ICI di una rendita catastalepresunta pari ad € 16.000,00, ovvero in misura inferiore ma assimilabilecome ordine di grandezza a quella accertata dall’Ufficio (€ 23.300,00).2.1. Il motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto non può ravvisarsi alcunamancanza o apparenza della motivazione.Le Sezioni Unite (sentenza n. 19881/2014; sentenza n. 8053/2014, Rv.629830 - 01) hanno fornito una chiave di lettura della riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22Numero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che deve essereData pubblicazione 30/03/2026interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione che rende denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. 5, n. 13806/2025).È stato altresì precisato che il vizio di motivazione meramente apparentedella sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un precisoobbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma,Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processocivile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni el'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiariresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata (Cass., Sez. 5, n. 2876 del 2017 e Sez. 6-5, n.1461/2018).Nel caso in esame la motivazione resa in sentenza non si pone al di sottodel minimo costituzionale, né si manifesta come una acritica adesione alleconclusioni del CTU, avendo chiaramente indicato gli elementi su cui si èfondato il convincimento.Vi è stata, infatti, una compiuta motivazione circa l’inapplicabilità del criteriocomparativo e l’operatività del criterio del costo, effettuata secondo laNumero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026tecnica redazionale di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. Tale tecnica è valevoleData pubblicazione 30/03/2026anche laddove la sentenza si richiami agli esisti della c.t.u., a condizioneche, aderendo alle conclusioni elaborate da quest’ultimo, dia conto dei rilievidi parte (Cass., Sez. 1, n. 15804/2024, Rv. 671534 – 01, Sez. 5, n. 33304del 2025 e i precedenti ivi richiamati).La sentenza impugnata, non solo, ha dato conto delle osservazioni critichesollevate dall’odierna ricorrente, precisando che i rilievi sono stati effettuatisuccessivamente al deposito della relazione peritale, ma ha anche chiaritole ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alle conclusioni del peritod’ufficio.Si osserva, inoltre, che la stessa sentenza si è attenuta alle prescrizioni dateda questa Corte con il giudizio di rinvio, secondo cui è legittimo nellafattispecie il ricorso al criterio di computo sulla base della stima diretta,dell’Amministrazione.Occorre in questa sede ribadire che il giudizio di rinvio, quando la SupremaCorte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo edulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario,da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuovaimpugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per laprosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegueche al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti oprofili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di dirittoenunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, ancherilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presuppostinecessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in dirittodevono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressafase di merito (Cass., Sez. 1, n. 16915/2025, Rv. 675016 – 02).3. Con il secondo motivo l’Agenzia eccepisce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma244 l. 190/2014, della Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, delNumero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026d.P.R. 182/1989, degli art. 15 e ss. del d.P.R. 1142/1949 e artt. 47-48-50Data pubblicazione 30/03/2026Istruzione III 26/06/1942, per aver i giudici di appello erroneamente sceltoil criterio del “costo di ricostruzione” come indicato nella perizia del CTU.4. Il motivo è infondato, in quanto nella sentenza impugnata, dopo unadisamina degli atti di parte e delle conclusioni del CTU, è stato dato atto chegli esempi forniti in giudizio di contratti di compravendita di posti barca delporto di Lavagna, non erano sufficienti per costituire quel mercatosufficientemente dinamico - richiesto dalla Circolare n. 6 del 2012dell’Agenzia del Territorio - quale presupposto necessario per ladeterminazione diretta della rendita catastale del cespite.Tali affermazioni, del resto, come sopra esposto, sono coerenti con ilperimetro assegnato dalla S.C. con l’ordinanza di rinvio.Per tale ragione si è ritenuto in motivazione che il CTU abbia correttamentescelto il procedimento indiretto “a costo di ricostruzione” - che quantifica ilvalore venale con riferimento al costo di ricostruzione deprezzato,opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà edobsolescenza tecnologica e funzionale - quando non ne risulti possibile ladeterminazione dall'analisi del mercato delle compravendite.Giova, in proposito, ricordare che la stessa Circolare n. 6/2012 dell’[OSCURATO:PERSONA], invocata dalla parte ricorrente, ben chiarisce che con lalocuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntualesugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio inrelazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibilefare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastalepuò essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimentoindiretto". Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguentidel Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dalreddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventualiperdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve leeventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, lespese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dalNumero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dalData pubblicazione 30/03/2026proprietario anziché dal locatario).Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguentidel Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può esserecalcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valoredi mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite),ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimocaso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attualedelle unità immobiliari" (deprezzamento).I quesiti posti al CTU sono intervenuti, quindi, proprio al fine di risolvere gliaspetti più tecnici della questione e, comunque, all’esito di una procedurafortemente partecipata quale la Docfa (art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv.in L. n. 75 del 1993, e d.m. 19 aprile 1994, n. 701) che coinvolge la parteprivata nella individuazione dei beni da censire, della loro destinazioneeconomica e dei valori di mercato ad essi attribuibili (Cass., Sez. 5, n.23681/2020, Rv. 659343 - 01).Né si ritiene idoneo a confutare quanto sopra affermato il richiamo operatodalla ricorrente al precedente della S.C. (Cass., Sez. 5, n. 6364/2024).Detta ordinanza, al netto delle diverse conseguenze sul versante economicoe degli elementi acquisiti in giudizio oltre che alla loro valutazione fattuale,sul piano dei principi, ha ritenuto corretto il criterio del costo di ricostruzionedeprezzato ed ha poi citato a conforto un altro precedente (Cass., Sez. 5,n. 23681/2020), secondo cui « nel caso di specie - ferma l'insussistenza dielementi di comparazione per effetto della peculiarità del compendioimmobiliare in esame - il giudice di merito ha fatto corretta applicazione siadel criterio della 'stima diretta' per immobili a destinazione speciale (cat.D), sia del criterio del 'valore venale' siccome desumibile per regolamentodal costo di ricostruzione (si tratta di aspetti esaminati, con esiti diconformità normativa, anche nella documentazione di prassi di cui alleCircolari MF nn. 14/07 e 6/12)».Gli stessi precedenti richiamati dalla parte ricorrente, dunque, supportanoulteriormente la validità del criterio utilizzato dalla sentenza impugnata perNumero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026la determinazione della rendita catastale, confermando la correttezza, sulData pubblicazione 30/03/2026piano dei principi, dell’applicazione del criterio del costo di ricostruzionedeprezzato.Per il resto non è rivedibile nella presente sede l’accertamento fattualesull’inattendibilità dei dati comparativi, esame, come ben noto, precluso nelgiudizio di legittimità.5. Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condannadella parte soccombente al pagamento in favore della controparte di unasomma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassadelle ammende di una somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad€ 5.000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione delladefinizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramitel’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post privedi giustificazione, e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022),un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez. U., n. 28540/2023, Rv.669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraversouna valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesidi abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondefinizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisionefinale, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n.27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazioneNumero registro generale 6291/2025Numero sezionale 1411/2026Numero di raccolta generale 7734/2026Data pubblicazione 30/03/2026della norma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione inconcreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione dellecaratteristiche del caso di specie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €1.800,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario eaccessori di legge.Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 900,00 infavore della controricorrente ex art 96, terzo comma, c.p.c., e di € 500,00in favore della cassa ammende, ex art 96, quarto comma, c.p.c.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia