Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43810/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari revocava nei suoi confronti, con decorrenza parzialmente retroattiva, l'affidamento in prova in casi particolari.

Il Tribunale constatava che l'interessato, ammesso alla misura alternativa, che avrebbe dovuto svolgere in forma residenziale, aveva una prima volta, il 10 febbraio 2020, ingiustificatamente abbandonato la Comunità terapeutica inizialmente assegnatagli.

Venute meno le condizioni per rimanere in quest'ultima, l'affidato si era reso sostanzialmente indisponibile a proseguire in altra struttura il percorso di recupero dalla tossicomania, asserendo di non versare affatto in una tale condizione e di averla prospettata solo per evitare la prosecuzione della carcerazione.

Nell'unico motivo, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il suo proposito di disintossicarsi sarebbe genuino, come già rilevato all'atto della concessione della misura alternativa, peraltro aggravata dal Magistrato di sorveglianza, nel corso del tempo, nelle sue modalità esecutive, che sarebbero state sempre da lui rispettate.

Il ricorrente aveva dovuto lasciare la struttura comunitaria iniziale, perché inidonea ad assicurare l'isolamento imposto dall'emergenza pandemica, e aveva solo fatto presente, tramite il suo difensore, di poter ulteriormente svolgere il programma terapeutico in forma ambulatoriale, in relazione ai registrati progressi del suo quadro tossicologico.

La revoca del beneficio, a far data dal 10 febbraio 2020, sarebbe in ogni caso, alla luce delle considerazioni esposte, del tutto ingiustificata.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata è aderente al dato normativo e logicamente argomentata, lì ove essa è pervenuta - sulla base dell'accertata perdurante ritrosia del condannato, motivatamente rilevata, a sottoporsi al programma riabilitativo residenziale, in relazione al quale l'affidamento terapeutico era stato concesso - alla conclusione dell'inidoneità della misura stessa ad assicurare la rieducazione del condannato.

Onde la sussistenza di una causa di revoca del beneficio perfettamente adeguata, essendo di mero fatto - come tali non apprezzabili in questa sede - le obiezioni e confutazioni mosse in ricorso.

Ineccepibile risulta la decisione adottata, anche con riguardo alla decorrenza parzialmente retroattiva della disposta revoca, avendo il Tribunale adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva degli specifici comportamenti che ad essa hanno dato luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, inappuntabilmente valutato come l'intero contesto rivelasse, dal primo manifestarsi delle condotte trasgressive, l'inesistente adesione di Damiani al processo riabilitativo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ' iere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari revocava nei suoi confronti, con decorrenza parzialmente retroattiva, l'affidamento in prova in casi particolari. Il Tribunale constatava che l'interessato, ammesso alla misura alternativa, che avrebbe dovuto svolgere in forma residenziale, aveva una prima volta, il 10 febbraio 2020, ingiustificatamente abbandonato la Comunità terapeutica inizialmente assegnatagli. Venute meno le condizioni per rimanere in quest'ultima, l'affidato si era reso sostanzialmente indisponibile a proseguire in altra struttura il percorso di recupero dalla tossicomania, asserendo di non versare affatto in una tale condizione e di averla prospettata solo per evitare la prosecuzione della carcerazione. Nell'unico motivo, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il suo proposito di disintossicarsi sarebbe genuino, come già rilevato all'atto della concessione della misura alternativa, peraltro aggravata dal Magistrato di sorveglianza, nel corso del tempo, nelle sue modalità esecutive, che sarebbero state sempre da lui rispettate. Il ricorrente aveva dovuto lasciare la struttura comunitaria iniziale, perché inidonea ad assicurare l'isolamento imposto dall'emergenza pandemica, e aveva solo fatto presente, tramite il suo difensore, di poter ulteriormente svolgere il programma terapeutico in forma ambulatoriale, in relazione ai registrati progressi del suo quadro tossicologico. La revoca del beneficio, a far data dal 10 febbraio 2020, sarebbe in ogni caso, alla luce delle considerazioni esposte, del tutto ingiustificata. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è aderente al dato normativo e logicamente argomentata, lì ove essa è pervenuta - sulla base dell'accertata perdurante ritrosia del condannato, motivatamente rilevata, a sottoporsi al programma riabilitativo residenziale, in relazione al quale l'affidamento terapeutico era stato concesso - alla conclusione dell'inidoneità della misura stessa ad assicurare la rieducazione del condannato. Onde la sussistenza di una causa di revoca del beneficio perfettamente adeguata, essendo di mero fatto - come tali non apprezzabili in questa sede - le obiezioni e confutazioni mosse in ricorso. Ineccepibile risulta la decisione adottata, anche con riguardo alla decorrenza parzialmente retroattiva della disposta revoca, avendo il Tribunale adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva degli specifici comportamenti che ad essa hanno dato luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, inappuntabilmente valutato come l'intero contesto rivelasse, dal primo manifestarsi delle condotte trasgressive, l'inesistente adesione di Damiani al processo riabilitativo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ' iere
Sentenza Cassazione n. 43810/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris