CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 49/RG 16774 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile perché reiterativo rispetto all'argomento, coerente e logico, adottato dalla sentenza impugnata che ha escluso di applicare la continuazione tra il delitto contestato in questa sede e quello accertato con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 3 novembre 2016, per il medesimo reato, per la significativa distanza temporale tra le due condotte pari ad oltre un anno e quattro mesi che esclude il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024