CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Bortone– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1500/2023 depositata il27/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1500/2023, pubblicata in data 27 giugno 2023,il Tribunale di Latina, nella regolare costituzione dell’appellato LUCABUFFARDI, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 118/2016 emesso dalGiudice di Pace di Fondi in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA].2. Quest’ultimo, quale cointestatario di un buono fruttifero postaleserie “O” n. 000.384 dell’importo di vecchie £ 350.000,00, avevaottenuto l’emissione del provvedimento monitorio nei confronti diPOSTE [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 4.704,49.Proposta opposizione da parte dell’ingiunta, il Giudice di Pace avevarespinto l’opposizione stessa, affermando, in particolare, la debenzadegli interessi nella misura riportata a tergo del buono fruttiferomedesimo ed escludendo l’applicabilità del tasso di interessideterminato dalla successiva adozione del decreto ministeriale, inquanto quest’ultimo, quale fonte secondaria, non poteva derogare allefonti legislative di grado superiore.3. Il Tribunale di Latina, nel valutare il gravame, ha richiamato l’art.173, d.P.R. n. 156/1973 ed il D.M. 13 giugno 1986 e, dopo averaffermato la natura di meri titoli di legittimazione – e non di titoli dicredito – dei buoni fruttiferi postali, è giunto alla conclusione – basataanche sul richiamo a precedenti di questa Corte – per cui il saggio diinteressi dettato dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 si era venutoa sostituire al tasso di interessi originariamente indicato sul buono, inSez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026virtù di un meccanismo sostitutivo che era già contemplato dalla fontenormativa primaria di cui all’art. 173, d.P.R. n. 156/1973.4. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina ricorreLUCA BUFFARDI.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].52. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza e del procedimento di secondogrado per vizio proprio e derivato a seguito della nullità della sentenzae del procedimento di primo grado per omessa e/o inesistente notificadell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per laviolazione degli articoli 330, 141, 170, 638, 641, 645, 647 e 656 cpc edegli articoli 10 e 17 del r.d. 1578/1933”.Si deduce la nullità della sentenza di appello per invalidità derivatadal procedimento di primo grado, in quanto l’opposizione a decretoingiuntivo proposta dall’odierna controricorrente sarebbe statatardivamente proposta e sarebbe stata conseguentementeinammissibile o improcedibile.Premette in fatto il ricorso che:− il decreto ingiuntivo è stato notificato il 20 luglio 2016;− la controricorrente ha tentato una prima volta la notificadell’opposizione il 21 settembre 2016 presso il precedentedomicilio del difensore del ricorrente ma tale tentativo non eraandato a buon fine e l’atto restituito al mittente;Sez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026− la notificazione è stata rinnovata l’11 ottobre 2016 e si èperfezionata il 12 ottobre 2016, dunque oltre il termine di 40giorni ex art. 641 c.p.c.Argomenta, a questo punto, il ricorso che la prima notifica dovevaqualificarsi come inesistente - e non semplicemente nulla – in quantonon solo la stessa è stata eseguita presso un domicilio non più attualedel procuratore ma anche l’errore nella individuazione del domicilio eraimputabile al notificante, in quanto il difensore operava nello stessocircondario e il notificante aveva l’onere di verificarne l’indirizzoaggiornato; e che, conseguentemente, la rinnovazione della notificanon fa retroagire i propri effetti.Sulla base di tale argomentazione, il ricorso deduce che il decretoingiuntivo doveva ritenersi ormai definitivo e che, pertanto, l’omessorilievo di tale tardività avrebbe determinato la nullità del procedimentodi opposizione e della sentenza di primo grado e, conseguentemente,la nullità derivata della sentenza di appello, che avrebbe deciso nelmerito anziché rilevare la questione in rito.Deduce che il vizio in tal modo integratosi, in quanto incidentesull’instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado, e quindi anche nella presente sede di legittimità.Ulteriormente, il ricorso evidenzia, ulteriormente, che il mancatorilievo della tardività dell’opposizione da parte del Tribunale verrebbea dipendere da un errore nell’acquisizione del fascicolo di primo grado:la Cancelleria, infatti, invece di acquisire il fascicolo del procedimentopresso il Giudice di Pace R.G. 484/2016, avente ad oggettol’opposizione al decreto ingiuntivo n. 118/2016 e definito con lasentenza del Giudice di pace n. 335/2017, avrebbe invece acquisito ilfascicolo del procedimento presso il Giudice di Pace R.G. 485/2016,avente ad oggetto l’opposizione ad altro decreto ingiuntivo tra leSez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026medesime parti e definito con la sentenza del Giudice di pace n.336/2017.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per la violazione dell'art.111,co.6 della costituzione e dell’art.132, co.2 n.4 cpc e dell’art.111 dellacostituzione, per inesistente e/o per carente e/o apparentemotivazione”.Il motivo si viene a fondare su un profilo in fatto già dedotto nelprimo mezzo, e cioè:− oggetto del presente giudizio il procedimento originariamenteincardinato presso il Giudice di Pace con numero R.G.484/2016, avente ad oggetto l’opposizione al decretoingiuntivo n. 118/2016 e definito con la sentenza del Giudicedi pace n. 335/2017, relativo al buono fruttifero postale serie“O” n. 000.327;− tra le medesime parti si è celebrato altro procedimento sempreincardinato presso il Giudice di Pace ma con numero R.G.485/2016, avente ad oggetto l’opposizione ad altro decretoingiuntivo definito con la sentenza del Giudice di pace n.336/2017, relativo al buono fruttifero postale serie “O” n.000.384.Osserva, a questo punto, il ricorso che la decisione del Tribunale diLatina oggetto del presente ricorso concerneva l’appello avverso lasentenza del Giudice di pace n. 335/2017, relativa al buono fruttiferopostale serie “O” n. 000.327, mentre la decisione del Tribunale diLatina ha esaminato invece la sentenza del Giudice di pace n.336/2017, relativa al buono fruttifero postale serie “O” n. 000.384.Deduce, pertanto, il ricorso che il Tribunale avrebbe definito ilgravame facendo riferimento ad una diversa causa e che,Sez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026conseguentemente, la motivazione si fonderebbe su atti, fatti edocumenti estranei al giudizio concreto.Da ciò deriverebbe che la decisione si basa su una motivazione soloformalmente esistente ma priva di base reale e secondo unragionamento perplesso, incongruo e non intellegibile rispetto allacontroversia effettiva.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 172 e 173,d.P.R. n. 156/73; 6, D.M. Tesoro 13/06/1986; 6, D.M. 15/06/1981.In via subordinata, si censura la decisione impugnata nella parte incui la stessa, richiamando l’art. 173, d.P.R. n. 156/1973 ed il D.M. 13giugno 1986, avrebbe affermato sia che le variazioni introdotte daidecreti ministeriali possano incidere non solo sul tasso di interessi, maanche su elementi ulteriori del buono come il periodo di maturazione ele modalità di calcolo sia che è legittima l’applicazione del tasso diinteressi del 12% con capitalizzazione semplice nel periodo dal 20° al30° anno.Deduce il ricorso che la decisione impugnata avrebbe in tal modoaffermato la legittimità della modifica sia della durata complessiva delperiodo fruttifero sia della durata del periodo successivo al ventennio -da 65 a 60 bimestri – sia le modalità di determinazione del rendimento- da corrispettivo fisso bimestrale a tasso annuale capitalizzato – e cioèuna serie di elementi che non sono accessori del tasso di interesse, mavere condizioni contrattuali autonome e non possono essere modificatisenza esplicita previsione normativa.Argomenta il ricorso che le previsioni invocate dal Tribunaleconsentirebbero solo la variazione del saggio di interesse e non anchela modifica delle altre condizioni contrattuali e che, in particolare, ilD.M. 13 giugno 1986 può intervenire solo sul piano dell’integrazioneSez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026delle tabelle dei rendimenti e non sostituendo il regolamento originariodel buono.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 174, d.P.R. n. 156/73; 1, primocomma, D.L. n. 556/86.Argomenta, infine, il ricorrente che la decisione impugnata avrebbe“legittimato, con l’accoglimento dell’appello, (…) anche il diversotrattamento fiscale sostenuto dall’appellante (…) laddove quest'ultimoha, con l'atto di impugnazione, eccepito che il valore di tale buonopostale deve essere calcolato con la capitalizzazione degli interessi alnetto delle ritenute fiscali (…), viola gli articoli 174 del Dpr 156/73 e 1co. 1 del D.L. 556/86, convertito con modificazione dalla L.759/86,eccezione sollevata in appello a seguito dell'ulteriore motivo diimpugnazione (…)”.Il ricorrente richiama l’art. 174, d.P.R. n. 156/1973, il qualeprevede l’esenzione totale da imposte per capitale e interessi dei buoni,ed argomenta che il D.L. 556/1986, che ha introdotto la ritenutafiscale, si applicherebbe solo ai buoni emessi successivamente alla suaentrata in vigore e non potrebbe quindi essere applicato al buono di cuiil ricorrente medesimo è titolare, in quanto quest’ultimo è stato emessonel 1984.2. Si osserva che - su questione sostanzialmente identica a quellasollevata dal primo motivo di ricorso - questa Corte, con ordinanzainterlocutoria n. 15934/2026 assunta nell’ambito del procedimentoN.R.G. 26424/2021 e N. Sez. 683/2026, ha disposto il rinvio a nuovoruolo per la discussione della questione in pubblica udienza.3. Appare, a questo punto, opportuno disporre il rinvio a nuovoruolo anche del presente procedimento, in attesa della decisione cheverrà assunta all’esito di tale udienza.Sez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 3614/2024Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 22847/2026Data pubblicazione 07/07/2026 P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo in attesadella definizione del procedimento N.R.G. 26424/2021 e N. Sez.683/2026 come da ordinanza n. 15934/2026.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 3614/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 8