CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoGiuseppina Pistone, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1091/2024depositata il 28/06/2024;Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 118/2022, pubblicata il 25/01/2022, il Tribunale diSiracusa in composizione monocratica, in accoglimento delladomanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, con rito sommario dicognizione, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Consiglio lasomma di euro 10.000,00 per essere il pagamento divenuto indebitonon essendosi verificato l’evento cui era correlata ‒ e, cioè, il subentrodel figlio [OSCURATO:PERSONA] nella farmacia della convenuta ‒ e rigettaval’eccezione riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] di compensazione delmaggiore credito di euro 25.000,00, quale risarcimento del dannopatito per la ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alsubentro di [OSCURATO:PERSONA] nella farmacia, per carenza di prova deipresupposti fattuali relativi all’interruzione delle trattative.2. Con ricorso in appello ex art. 702 quater c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale e ne chiedeva l’integrale riforma,con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.3. Si costituivano in fase d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] Consiglio e GiuseppeMorale, che eccepivano l’infondatezza del gravame e ne chiedevano ilrigetto. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.4. La Corte d’appello di Catania ha, con la sentenza n. 1091/2024pubblicata il 28/06/2024, rigettato l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].5. La soccombente in appello ha proposto impugnazione per cassazione,con atto articolato su sette motivi, avverso la sentenza della Corteterritoriale.6. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Consiglio e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.7. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e ilr.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/2026Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La questione relativa alla forma della decisione di primo grado, attesoche la causa era stata originariamente incardinata con il rito di cuiall’art. 702 bis cod. proc. e alla forma dell’impugnazione in appello,proposta con ricorso, sebbene il procedimento di primo grado fossestato concluso con sentenza a seguito del mutamento da ritosommario a rito ordinario disposta dal Tribunale, non ha più alcunarilevanza in questa fase del giudizio, sia in quanto non riproposta, siain quanto il giudizio di appello si è concluso con sentenza, soggetta aricorso per cassazione, che, nella specie, è stato ritualmenteincardinato.2. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.184 l. fall. e dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame circa fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Le censure siincentrano sull’avere la Corte territoriale escluso che il versamentodella somma di diecimila euro costituisse apporto esterno e comunquefinanza proveniente da un terzo, ai fini del concordato in prosecuzioneproposto da [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo sono proposte censure di violazione degli artt.1175, 1322, 1326, 1460, 2033, 2697 e 2727 cod. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.Le censure si incentrano sull’avere la Corte territoriale affermato che,contrariamente alle risultanze di causa, il credito della Consiglio erasorto dopo la presentazione della domanda di concordato e così erastata esclusa l’esdebitazione in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Il compendior.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/2026censorio è relativo all’esclusione della sussistenza di un accordocontrattuale tra le parti, cosicché era stata disattesa l’eccezionericonvenzionale, di risarcimento del danno, per rottura delle trattativee comunque per inadempimento del contratto quadro da parte deiMorale-Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA].4. Con il terzo motivo sono dedotti vizi di violazione degli artt. 1337, 2033,2043, 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. e d’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Le censure concernonol’affermazione decisoria relativa al mancato riscontro di un accordorelativo all’impegno a fronte del quale era stata versata dalla Consigliola somma di diecimila euro e la mancata considerazione, da parte deigiudici di merito, del comportamento illecito dei [OSCURATO:PERSONA]-Consiglio nellafase precontrattuale.5. Con il quarto motivo sono poste censure di violazione degli artt. 1460 e2947 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. La menda è incentrata sull’avere la Corte territoriale ritenutoprescritto il credito risarcitorio della [OSCURATO:PERSONA].6. Con il quinto motivo è dedotta la violazione degli artt. 112, 115 e 210cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. La censura è relativa alla mancata ammissione, per essere statala causa decisa in primo grado sulla base dell’eccezione di prescrizionesull’eccezione riconvenzionale, delle istanze istruttorie che avrebberoconsentito la dimostrazione degli assunti della [OSCURATO:PERSONA].7. Con il sesto motivo è dedotta censura relativa alla compensazione exart. 1243, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. e alla mancata pronuncia sulla richiestadi quantificazione danno ex art. 1226 cod. civ.8. Con il settimo motivo è proposta censura relativa alla violazione dell’art.91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.r.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/2026proc. civ. per essere state le spese di lite poste a carico della LaNovara.9. I primi tre motivi, concernenti l’anteriorità del versamento della sommadi diecimila euro ai fini della proposta di concordato sono inammissibiliper plurime e concorrenti ragioni. Ciò in quanto essi non deduconoalcun fatto diverso da quello posto a base dai giudici di merito, inentrambe le fasi, a fondamento delle proprie decisioni. Le censuresono inammissibili atteso che l’omissione della Corte territoriale nonè riferita a circostanze fattuali, o meglio, a fatti in senso naturalistico,bensì a prove documentali, il che non è consentito, secondol’interpretazione data da questa Corte. La giurisprudenzanomofilattica (Sez. U 7/04/2014 n. 8053) afferma in motivazione che,«fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie». L’orientamento è statosuccessivamente consolidato e ribadito dalla giurisprudenza di questaCorte (Cass. Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 3, 16/04/2026,n. 9895) che ha precisato che per «fatto» che deve intendersi nonuna «questione» o un «punto» della sentenza, ma un fatto vero eproprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale), purché controverso e decisivo, “un preciso accadimento,ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Sez. U. 23/03/2015, n. 5745), “un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in terminidi diritto” (Cass. 5/03/2014, n. 5133) e “come tale nonricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. 6/09/2019, n.22397).r.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/2026Le censure di cui ai primi tre motivi sono, poi, inammissibili permancanza di autosufficienza, o specificità, sul prosieguo dellaprocedura di concordato, posto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammette chedopo la prima domanda di concordato, in prosecuzione, ossia incontinuità dell’attività, ella stessa ne propose una nuova e diversa,con cessione dei beni.A tanto si aggiungano le ulteriori ragioni di inammissibilità: per ilprimo motivo, di non adeguato attingimento della ratio (la questionedella cui correttezza si lascia del tutto impregiudicata) del temporilevante per l’applicazione dell’invocata disciplina alla messa adisposizione della somma di cui si tratta; per il secondo, della naturafattuale della censura alla conclusione di insussistenza di idonea provadei patti; per tutti e tre i primi motivi, del difetto di autosufficienza sucome e in quali termini le relative argomentazioni e richieste sianostate sottoposte al giudice di appello.Il quarto motivo è inammissibile in quanto non correlato alla sentenzad’appello, che non ha affrontato la questione della prescrizione. Igiudici della Corte territoriale hanno escluso, sulla base della ragionepiù liquida, criterio da essi esplicitamente posto a base delladecisione, la sussistenza dei presupposti fattuali per potere ritenerela fondatezza dell’eccezione riconvenzionale relativa allaresponsabilità precontrattuale e comunque alla rottura delle trattativeda parte dei [OSCURATO:PERSONA]-Consiglio e in danno della [OSCURATO:PERSONA].10. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza suicapitolati istruttorii e sulle altre istanze istruttorie e sulla modalità diloro riproposizione in appello (si veda, in tema, la costantegiurisprudenza di questa Corte e segnatamente Cass. 10/11/2021 n.33103) e, inoltre per il mancato attingimento, sulla base dellaprospettazione del motivo, della ragione di reiezione delle dette infase d’appello, fondata sulla non pertinenza delle prove articolatedalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla decisione di prime cure.r.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/202611. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quantoera stato rigettato per infondatezza il capo relativo all’an debeaturossia l’eccezione riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento deldanno in favore della [OSCURATO:PERSONA], cosicché non poteva in alcun modopassarsi all’esame della quantificazione, neppure in via di valutazioneequitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. La valutazionedei danni è un momento successivo a quello dell’identificazione delsoggetto tenuto al risarcimento e al loro effettivo accertamento, sullabase di dati che, almeno al fine di consentire una individuazioneapprossimativa dei valori di riferimento devono essereadeguatamente allegati da chi agisce in giudizio (con riferimentospecifico a attività commerciali si vedano: Cass. 3/11/2021 n. 31251;Cass. 24/04/1997 n. 3596), sicché la valutazione e la liquidazione deidanni, anche se ne sia chiesta la determinazione mediante l’equità aisensi dell’art. 1226 cod. civ. (richiamato per la materia dell’illecitoextracontrattuale dall’art. 2056 cod. civ.), sono necessariamenteprecluse dall’esclusione della prova della responsabilità del soggettoconvenuto.12. Il settimo motivo è un “non motivo”, in quanto esso lamenta che laCorte territoriale ha, sulla base del criterio della soccombenza,condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favoredegli appellati, lamentandosi della pretesa erroneità del presuppostoe, cioè, della reputata soccombenza. Il motivo è palesementeinammissibile poiché il giudice di merito ha applicato, con riferimentoalla fase d’appello, il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod.proc. civ., la cui applicazione non necessita di motivazione, dovendosi,viceversa, motivare specificamente e in modo stringente l’eventuale‒ e comunque discrezionale ‒ compensazione, come da risalentegiurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesionee della quale non constano mutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009).r.g. n. 19101/2024ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 19101/2024Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 25099/2026Data pubblicazione 07/09/202613. Il ricorso, stante l’evidente inammissibilità di tutte le censure, èdichiarato inammissibile.14. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confrontidei controricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletatain relazione al valore della controversia, sono liquidate come dadispositivo.15. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 2/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 19101/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8