Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20292/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine della memoria di costituzione dei nuovi difensori, nominati in sostituzione dei precedenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 82, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, ricalcolava ai fini Oggetto:Irpef 2006 - Avviso di accertamento - Adesione a definizione agevolata- Art. 6 Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio.

Irpef il reddito percepito nell’anno 2006 da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei beni posseduti e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, e gli notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n.

T7G012406799/2011, in relazione al tributo dell’Irpef.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, contestando nel merito l’accertamento tributario.

I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano l’atto impositivo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte.

La CTR riformava la decisione della CTP, e riaffermava pertanto la piena validità ed efficacia dell’atto impugnato.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a nove motivi di impugnazione.

L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, nella stessa ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie ed assolto ogni onere.

Motivi della decisione

1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed avendo provveduto al pagamento di ogni onere.

2. L’istanza è stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel complesso la richiesta del contribuente ha riguardato tutti i carichi pendenti in relazione all’ambito provinciale di Torino.

L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri.

La definizione integrale delle pendenze è intervenuta mediante il pagamento di cinque rate, in relazione alle quali il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento quietanzati.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine della memoria di costituzione dei nuovi difensori, nominati in sostituzione dei precedenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 82, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, ricalcolava ai fini Oggetto:Irpef 2006 - Avviso di accertamento - Adesione a definizione agevolata- Art. 6 Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio. Irpef il reddito percepito nell’anno 2006 da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei beni posseduti e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, e gli notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n. T7G012406799/2011, in relazione al tributo dell’Irpef. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, contestando nel merito l’accertamento tributario. I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano l’atto impositivo. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. La CTR riformava la decisione della CTP, e riaffermava pertanto la piena validità ed efficacia dell’atto impugnato. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a nove motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, nella stessa ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie ed assolto ogni onere. Motivi della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed avendo provveduto al pagamento di ogni onere. 2. L’istanza è stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel complesso la richiesta del contribuente ha riguardato tutti i carichi pendenti in relazione all’ambito provinciale di Torino. L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione integrale delle pendenze è intervenuta mediante il pagamento di cinque rate, in relazione alle quali il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento quietanzati. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 3. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdo
Sentenza Cassazione n. 20292/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris