CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. LANZA Letterio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, ri- determinava la pena nei confronti dell'imputato in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a furto di un paio di lenti da esercizio com- merciale con la circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede. 2. Lamenta ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza della circostanza aggravante del bene esposto alla pubblica fede non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art.625 n.7 cod.pen. ed essendosi il ricorrente limitato ad approfittare di un momento di distrazione del personale dell'esercizio commerciale. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. Gli argomenti addotti da113 ricorrente si pongono in contrasto con il paci- fico insegnamento del giudice di legittimità in relazione alla merce esposta all'interno degli esercizi commerciali, di agevole accesso alla clientela, che asseconda l'esigenza, ampiamente avvertita e consuetudinaria, di consentire ai clienti dell'esercizio dii apprezzarne le qualità e, se del caso, di indossarli in tale modo esponendo la merce al pericolo della loro apprensione e sottra- zione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estens