CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice Fiscale: 05351700017), rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 37L21 L219D) eAlessandro Nicoletti ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60B04 H501C) edelettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1385/2022,pubblicata il 14 giugno 2022;Numero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio Dall’[OSCURATO:PERSONA], dinanzial Tribunale di Vicenza, esponendo di essere creditrice del predetto perl’importo di euro 4.821,69, a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivoin suo favore, divenuto definitivo dopo il rigetto dell’opposizione, consentenza del giudice di pace di Vicenza e declaratoria d’inammissibilità delgravame. Dedusse di aver avviato una procedura di espropriazioneimmobiliare nei confronti del convenuto e che, con riguardo ai benipignorati, si era riscontrata la non continuità delle trascrizioni, non essendostata trascritta, in favore del convenuto, l’accettazione dell’eredità paternae della sorella Dall’[OSCURATO:PERSONA].Chiese, pertanto, che fosse accertata, a carico del convenuto, la qualitàdi erede del padre Dall’[OSCURATO:PERSONA] e della sorella Dall’[OSCURATO:PERSONA],nonché la conseguente proprietà dei beni immobili pignorati.Dall’[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio affermando che la circostanza diessere nel possesso dei beni ereditari non era sintomatica della volontàaccettare l’eredità e che aveva finalità esclusivamente conservative.Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 344/2021, accertò che ilconvenuto era erede di Dall’[OSCURATO:PERSONA] e di Dall’[OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, era proprietario per l’intero dei beni pignorati dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice, in particolare, osservò che il convenutoera rimasto nel possesso dei beni ereditari dal decesso di entrambi i danticausa, sicché, ai sensi dell’art. 485 c.c., doveva ritenersi erede puro esemplice, non avendo effettuato l’inventario dei beni caduti in successionenei tre mesi successivi.2.- Avverso tale sentenza, ha proposto appello Dall’[OSCURATO:PERSONA] la tesi che l’appellante non poteva essere considerato comeNumero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026possessore dei beni dei de cuius, in quanto i comportamenti valorizzati dalprimo giudice potevano anche essere considerati atti conservativi o digestione del patrimonio, ai sensi dell’art. 460 c.c., come tali inidonei a faracquistare a questi la qualità di erede.Ha osservato, inoltre, che, sulla base di essi, non poteva configurarsiun’accettazione tacita dell’eredità essendo a tali fini necessario ilcompimento di atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità,non potendo considerarsi tale la presentazione della dichiarazione disuccessione e avendo egli semplicemente continuato ad abitarenell’immobile dove già alloggiava e a gestire l’impresa di cui era titolarenegli immobili pignorati.Si è costituita l’appellata chiedendo il rigetto del gravame.La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata (n.1385/2022, pubblicata il 14 giugno 2022), ha respinto l’appello.In particolare, la Corte distrettuale ha così motivato: «L’appelloproposto non può trovare accoglimento con conseguente conferma dellasentenza impugnata. Va infatti ricordato che l’immissione in possesso deibeni ereditari non comporta accettazione tacita dell’eredità, poiché nonpresuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare,cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solobene ereditario non forma l’inventario nel termine di tre mesi decorrentidal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro esemplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare conbeneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in manieraefficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. n. 156890/20). Vainfatti ricordato che per possesso, ai sensi dell’art. 485 c.c., deve intendersiogni relazione materiale tra il chiamato all’eredità ed i beni nel senso cheè necessario la piena e concreta disponibilità del bene ereditato. Non vi èdubbio, per stessa ammissione dell’appellante, che questi, dopo la morteNumero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026del padre e della sorella, abbia continuato a possedere gli immobili nellaloro integrità, e quindi anche per la quota a lui spettante come chiamatoall’eredità, sicché si è realizzata nei suoi confronti l’acquisto dell’ereditàope legis disciplinata dall’art. 485 c.c., essendo pacifico in atti che egli nonha proceduto ad effettuare l’inventario dei beni. Nella nozione di“possesso” ex art. 485 c.c. inoltre è compresa qualunque situazione di fattoche consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi èincluso anche il compossesso (Cass. n. 6167/19). Ne consegue che lasentenza di primo grado va confermata.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, Dall’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente, con istanza del 27 ottobre 2025, ha chiesto ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 c.c..Sostiene che la Corte di merito avrebbe desunto il suo possessodell’immobile caduto in successione, dalla permanenza della sua residenzapresso di esso. Evidenzia di aver sempre abitato tale immobile con i proprigenitori e quindi, anche dopo la morte del padre, con la madre, cheaccudiva.Deduce, altresì, che il suo rapporto con l’immobile non è mai statodenotato dall’animus possidendi, né si è mai comportato come proprietarioo come titolare di altro diritto reale e lamenta che la decisione della Cortedi merito si sarebbe basata esclusivamente su una deduzione, non fondatasu altri elementi se non il certificato di residenza (residenza che, si precisa,Numero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026il ricorrente aveva in quel luogo fin dalla nascita e non per sua iniziativa)e, dunque, fallace.2.- La censura risulta manifestamente infondata, così come giàampiamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata.Ed invero, questa Corte regolatrice ha, più volte, affermato il principiosecondo cui nella nozione di “possesso” valevole ex art. 485 c.c. ècompresa qualunque situazione di fatto che permetta l’esercizio di concretipoteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso,essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamatoall’eredità poiché, anche in tal caso, il chiamato ha la possibilità diesercitare i detti poteri (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 6167 del 1°marzo 2019), cosicché, ai fini dell’applicazione della norma, rilevaesclusivamente la relazione materiale con il bene, senza che venga inrilievo la necessità di indagare se vi fosse anche l’animus possidendi (arg.anche ex Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 7076 del 22 giugno 1995, secondocui la situazione di possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari da partedel chiamato, quale prevista dall’art. 485 c.c. richiede solo unamera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all’eredità e, cioè, unasituazione di fatto che consenta l’esercizio in concreto di poteri sui benistessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alleconseguenze del predetto art. 485 c.c., l’onere di provare che, per unqualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità diesercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l’anzidettasituazione).Nella specie, peraltro e come già chiarito dalla Proposta di DefinizioneAccelerata, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza chel’immobile caduto nella successione paterna fosse già abitato inprecedenza da parte del ricorrente, in quanto, oltre a doversi richiamareil principio per cui agli effetti dell’art. 485 c.c., non è necessario che ilNumero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momentodell’apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando,invece, anche il possesso successivo (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.15587 del 1° giugno 2023), anche a voler reputare che in precedenza ilricorrente fosse solo ospite dei genitori, egli alla morte del padre èdivenuto, in quanto chiamato all’eredità del genitore, legittimato adesercitare il possesso, e quindi la sua occupazione si è tramutata dadetenzione in possesso.Infine, si osserva che se è pur vero l’immissione in possesso dei beniereditari non comporta accettazione tacita dell’eredità, poiché nonpresuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare,cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di unsolo bene ereditario non forma l’inventario nel termine di tre mesidecorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato eredepuro e semplice (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 15690 del 23 luglio2020), cosicché deve ritenersi che la sentenza impugnata abbiaconsiderato acquisita la qualità di erede da parte dell’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non già per effetto del compimento di un atto diaccettazione tacita, ma in ragione della fattispecie acquisitiva ex lege dicui all’art. 485 c.c..3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore dellasocietà controricorrente.4.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.,deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., con conseguente condanna ulteriore del ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, di una somma equitativamenteNumero registro generale 22691/2022Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 21468/2026Data pubblicazione 24/06/2026determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge,anch’essa liquidata come da dispositivo.5.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 2.600,00 (euro duemilaseicento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00),ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore dellaCassa delle Ammende, della somma di €. 700,00 (euro settecento/00), aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco