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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 13417/2024

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E [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.r.g. 30846/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti avverso l’ordinanza di questa Corte n. 36646 del 2021, resa il 25 novembre 2021 sul ricorso n.r.g. 22593 del 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; nonché sul ricorso successivo per correzione di errore materiale, proposto sempre avverso detta ordinanza da [OSCURATO:SOCIETA]., come sopra rappresentata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: all’esito della pronuncia da parte di questa Sezione dell’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021, resa sul ricorso iscritto al n.r.g. 22593 del 2018, i signori [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistenti in detto ricorso nella qualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale, rappresentando che nell’ordinanza, pur avendo la Corte liquidato a loro favore e a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, avrebbe omesso di liquidare le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., introdotto davanti al giudice della sentenza allora impugnata dal Fiore e nel quale avevano resistito costituendosi con il loro difensore; sulla base di tale prospettazione hanno chiesto, nel presupposto che l’omissione integrasse un errore materiale, di correggere l’indicata ordinanza integrandola con il provvedimento di liquidazione di quelle spese; con ricorso per correzione di errore materiale [OSCURATO:SOCIETA]., resistente nel ricorso deciso dalla citata ordinanza, a sua volta ha sollecitato la correzione della stessa adducendo che, nonostante fosse giustificata dalla decisione assunta sul relativo ricorso, era mancata la condanna del Fiore alle spese a proprio favore; detto ricorso veniva depositato dalle parti ricorrenti, ma non veniva notificato alle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021; anche la ricorrente successiva ha chiesto rimediarsi all’omessa liquidazione delle spese procedendosi alla correzione dell’ordinanza in parte qua, ma in questo caso ha provveduto alla notificazione del ricorso; la trattazione dei due ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c., giusta il secondo comma n. 4-bisdell’art. 375 c.p.c.; Considerato che: il Collegio in via preliminare deve rilevare che il ricorso principale non è stato notificato ad alcuna delle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza di cui si è chiesta la correzione e, dunque, deve considerarsi inammissibile (Cass. (ord.) n. 27196 del 2018); tuttavia, tenuto conto che le Sezioni Unite hanno statuito che In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Cass., Sez.

Un., (ord.) n. 4353 del 2023) e considerato che, da quanto emerge dagli atti del deposito del ricorso venne fatta comunicazione dalla Cancelleria su disposizione del Presidente [OSCURATO:PERSONA], evidentemente nell’intento di dar corso ad una correzione d’ufficio, onde il contraddittorio risulta realizzato, sebbene in una forma anomala ed con una modalità sufficiente, tenuto conto della natura del procedimento di correzione, il Collegio ritiene di poter esaminare in ogni caso anche d’ufficio il problema segnalato; che effettivamente risulta dalla memoria depositata in vista dell’adunanza del 6 maggio 2021, all’esito della quale venne pronunciata l’ordinanza n. 36646 del 2021, che gli allora resistenti D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella memoria espressero la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., precisando di avervi preso parte tramite il loro difensore ed instarono la liquidazione; che la circostanza emergeva in ogni caso dalla produzione fatta allo stesso scopo dall’allora resistente [OSCURATO:PERSONA], che si componeva del ricorso ex art. 373 c.p.c. del Fiore e del provvedimento del Tribunale di Nola, nel quale si dava atto della costituzione degli attuali ricorrenti; che, dunque, anche in base al principio di c.d. acquisizione processuale la Corte avrebbe dovuto pronunciare sull’istanza di liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. anche per gli attuali ricorrenti e non solo per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che il rimedio della correzione risulta utilizzabile, dunque, anche d’ufficio per superare l’omissione, nonostante la chiara espressione della sussistenza della soccombenza della liquidazione delle spese a favore della parte vincitrice (Cass., Sez.

Un., n. 16415 del 2018) e, dunque, può farsi luogo alla liquidazione delle spese del procedimento a favore dei ricorrenti, con distrazione a favore del loro difensore, che nella memoria ne aveva fatto richiesta, attesa la soccombenza conclamata nei loro confronti anche sul detto procedimento, in non diversa guisa della soccombenza sul ricorso per cassazione; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura indicata dall’ordinanza n. 36646-21 a favore della [OSCURATO:PERSONA], poiché sussistono le medesime ragioni giustificative; che deve accogliersi il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha evidenziato che, nonostante l’affermazione in motivazione nell’ordinanza della soccombenza a favore di ciascuna parte controricorrente (sestultimo e quintultimo rigo della pag. 6), non è seguita nel dispositivo la condanna alle spese a suo favore; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura riconosciuta a favore degli altri resistenti; P. Q. M. La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n. 36646 del 25 novembre 2021 nei seguenti termini: a) prima del “P.Q.M” si deve intendere aggiunta la seguente frase: L’istanza di riconoscimento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. deve accogliersi nei medesimi termini a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore del loro difensore, atteso che dalla documentazione prodotta dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], emerge la partecipazione al detto procedimento dei suddetti. ; b) nel dispositivo, dopo la parola “antistatario” si deve intendere aggiunta la seguente frase , nonché nella stessa misura a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore del loro difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in euro 3.600,00, di cui 3.400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. .

Visto l’art. 288, secondo comma, c.p.c. dispone che la Cancelleria annoti la presente sull’originale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.r.g. 30846/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti avverso l’ordinanza di questa Corte n. 36646 del 2021, resa il 25 novembre 2021 sul ricorso n.r.g. 22593 del 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; nonché sul ricorso successivo per correzione di errore materiale, proposto sempre avverso detta ordinanza da [OSCURATO:SOCIETA]., come sopra rappresentata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: all’esito della pronuncia da parte di questa Sezione dell’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021, resa sul ricorso iscritto al n.r.g. 22593 del 2018, i signori [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistenti in detto ricorso nella qualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale, rappresentando che nell’ordinanza, pur avendo la Corte liquidato a loro favore e a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, avrebbe omesso di liquidare le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., introdotto davanti al giudice della sentenza allora impugnata dal Fiore e nel quale avevano resistito costituendosi con il loro difensore; sulla base di tale prospettazione hanno chiesto, nel presupposto che l’omissione integrasse un errore materiale, di correggere l’indicata ordinanza integrandola con il provvedimento di liquidazione di quelle spese; con ricorso per correzione di errore materiale [OSCURATO:SOCIETA]., resistente nel ricorso deciso dalla citata ordinanza, a sua volta ha sollecitato la correzione della stessa adducendo che, nonostante fosse giustificata dalla decisione assunta sul relativo ricorso, era mancata la condanna del Fiore alle spese a proprio favore; detto ricorso veniva depositato dalle parti ricorrenti, ma non veniva notificato alle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021; anche la ricorrente successiva ha chiesto rimediarsi all’omessa liquidazione delle spese procedendosi alla correzione dell’ordinanza in parte qua, ma in questo caso ha provveduto alla notificazione del ricorso; la trattazione dei due ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c., giusta il secondo comma n. 4-bisdell’art. 375 c.p.c.; Considerato che: il Collegio in via preliminare deve rilevare che il ricorso principale non è stato notificato ad alcuna delle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza di cui si è chiesta la correzione e, dunque, deve considerarsi inammissibile (Cass. (ord.) n. 27196 del 2018); tuttavia, tenuto conto che le Sezioni Unite hanno statuito che In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 4353 del 2023) e considerato che, da quanto emerge dagli atti del deposito del ricorso venne fatta comunicazione dalla Cancelleria su disposizione del Presidente [OSCURATO:PERSONA], evidentemente nell’intento di dar corso ad una correzione d’ufficio, onde il contraddittorio risulta realizzato, sebbene in una forma anomala ed con una modalità sufficiente, tenuto conto della natura del procedimento di correzione, il Collegio ritiene di poter esaminare in ogni caso anche d’ufficio il problema segnalato; che effettivamente risulta dalla memoria depositata in vista dell’adunanza del 6 maggio 2021, all’esito della quale venne pronunciata l’ordinanza n. 36646 del 2021, che gli allora resistenti D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella memoria espressero la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., precisando di avervi preso parte tramite il loro difensore ed instarono la liquidazione; che la circostanza emergeva in ogni caso dalla produzione fatta allo stesso scopo dall’allora resistente [OSCURATO:PERSONA], che si componeva del ricorso ex art. 373 c.p.c. del Fiore e del provvedimento del Tribunale di Nola, nel quale si dava atto della costituzione degli attuali ricorrenti; che, dunque, anche in base al principio di c.d. acquisizione processuale la Corte avrebbe dovuto pronunciare sull’istanza di liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. anche per gli attuali ricorrenti e non solo per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che il rimedio della correzione risulta utilizzabile, dunque, anche d’ufficio per superare l’omissione, nonostante la chiara espressione della sussistenza della soccombenza della liquidazione delle spese a favore della parte vincitrice (Cass., Sez. Un., n. 16415 del 2018) e, dunque, può farsi luogo alla liquidazione delle spese del procedimento a favore dei ricorrenti, con distrazione a favore del loro difensore, che nella memoria ne aveva fatto richiesta, attesa la soccombenza conclamata nei loro confronti anche sul detto procedimento, in non diversa guisa della soccombenza sul ricorso per cassazione; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura indicata dall’ordinanza n. 36646-21 a favore della [OSCURATO:PERSONA], poiché sussistono le medesime ragioni giustificative; che deve accogliersi il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha evidenziato che, nonostante l’affermazione in motivazione nell’ordinanza della soccombenza a favore di ciascuna parte controricorrente (sestultimo e quintultimo rigo della pag. 6), non è seguita nel dispositivo la condanna alle spese a suo favore; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura riconosciuta a favore degli altri resistenti; P. Q. M. La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n. 36646 del 25 novembre 2021 nei seguenti termini: a) prima del “P.Q.M” si deve intendere aggiunta la seguente frase: L’istanza di riconoscimento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. deve accogliersi nei medesimi termini a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore del loro difensore, atteso che dalla documentazione prodotta dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], emerge la partecipazione al detto procedimento dei suddetti. ; b) nel dispositivo, dopo la parola “antistatario” si deve intendere aggiunta la seguente frase , nonché nella stessa misura a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore del loro difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in euro 3.600,00, di cui 3.400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. . Visto l’art. 288, secondo comma, c.p.c. dispone che la Cancelleria annoti la presente sull’originale de
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