CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22073/22 CLEMENSE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché riproduttivo delle censure svolte in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito puntuali e condivisibili risposte, con cui il ricorrente non si è confrontato; Ritenuto inoltre che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre che generico, è pure riproduttivo di censure già oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla denegata sostituzione della pena ex artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1989, n. 681, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 3- 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci