CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, il 7 maggio 2013, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. 1A 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere la Corte erroneamente ritenuto tardivo l'atto di appello, tenuto conto che il termine di 45 giorni per la sua proposizione iniziava a decorrere il 21 settembre del 2013 e l'appello era stato depositato il 4 novembre successivo. La Corte non avrebbe valutato l'incidenza della sospensione dei termini per 45 giorni dovuta al periodo feriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento) (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo). Applicando tale principio al caso in esame, non risulta che la Corte abbia commesso alcuna violazione di legge. Infatti, la sentenza di primo grado, emessa il 7 maggio 2013, era stata depositata il 20 giugno 2013, entro il termine di novanta giorni fissato dal Tribunale. Tale ultimo termine scadeva il 5 agosto 2013, data rientrante nel periodo feriale, con la conseguenza che, stante la sospensione dei termini per il difensore, il termine per proporre impugnazione - pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - iniziava a decorrere dal 16 settembre 2013, prima data utile successiva al periodo feriale in allora previsto dalla legge, essendo i fatti riferiti al 2009. Il termine per l'impugnazione scadeva, quindi, il 30 ottobre 2013, mentre l'atto di appello è stato depositato il 4 novembre successivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. pA P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] seppe [OSCURATO:PERSONA] OEPOS1TATO [OSCURATO:PERSONA]