CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 05237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10197/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei curatori p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA] riateresa D'Innocenzo e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Teramo n. 2730/20 depositato il 12 feb- braio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10197/2020 Numero sezionale 1317/2022 Numero di raccolta generale 5237/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i curatori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 12 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione allo stato passivo proposta dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], ammettendo al passivo, in via privile- giata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 cod. civ., un maggior credito di Euro 31.514,07, a titolo di compenso per l'assistenza prestata dall'opponente nella predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito, in esecuzione dello incarico conferitogli il 16 dicembre 2014; che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denun- ciano la violazione e/o la falsa applicazione del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, dell'art. 2233 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver liquidato il compenso sulla base dell'accordo intervenuto tra il professionista e la società debitrice, senza pronunciare in ordine all'ec- cezione da essi sollevata, secondo cui tale accordo non rivestiva carattere vincolante nell'ambito della procedura fallimentare, avuto riguardo alle esi- genze di natura pubblicistica e collettiva che la stessa è volta a soddisfare; che il motivo è infondato; che, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è infatti sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessa- ria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, la quale non ricorre nel caso in cui la decisione adottata risulti logicamente e giuridicamente incompatibile con una domanda o un'ec- cezione di parte o ne comporti l'assorbimento, implicandone quindi il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/2021, n. 2151; Cass., Sez. VI, 4/06/2019, n. 15255; Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20718); che nella specie, d'altronde, il Tribunale, pur non avendo menzionato spe- cificamente l'eccezione sollevata dai curatori, l'ha espressamente disattesa, avendo affermato testualmente che «le argomentazioni relative all'applica- 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10197/2020 Numero sezionale 1317/2022 Numero di raccolta generale 5237/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 zione dei parametri previsti dal d.m. 140/2012 ed all'eccessiva onerosità in relazione all'attività concretamente espletata si scontrano con il criterio di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale previsto dall'art. 2233 cod. civ., il quale pone una gerarchia di carattere pre- ferenziale riguardo ai criteri di liquidazione […]. Sicché, in presenza di speci- fico accordo delle parti, deve ritenersi precluso il ricorso a criteri sussidiari, dovendo il giudice dar rilievo alle pattuizioni intercorse tra le parti, da consi- derarsi preminenti su ogni altro criterio di liquidazione»; che tale affermazione trova conforto nell'orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di concordato preventivo, secondo cui, poiché il terzo comma dell'art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel disporre che il piano e la documentazione previsti dai primi due commi siano accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, che attesti la ve- ridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nulla prevede in ordine alla determinazione del compenso dovuto al professionista attestatore, trova ap- plicazione la regola generale stabilita dall'art. 2233 cod. civ. per le prestazioni d'opera intellettuali (cfr. Cass., Sez. I, 21/05/2021, n. 14050); che tale disposizione, prevedendo una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione, in virtù della quale il compenso è determinato dal giudice soltanto se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, preclude il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe pro- fessionali, usi, decisione giudiziale) quando sussista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni devono quindi ritenersi preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. VI, 29/12/2011, n. 29837; Cass., Sez. II, 23/05/2000, n. 6732); che, in mancanza di un'apposita disciplina, il predetto principio deve rite- nersi applicabile anche in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai fini della determinazione del compenso dovuto al professionista designato dal de- bitore, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma, della legge fall., per la predi- sposizione della relazione in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed all'at- tuabilità dell'accordo, la cui posizione non si differenzia da quella del profes- sionista attestatore designato ai fini della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo; 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10197/2020 Numero sezionale 1317/2022 Numero di raccolta generale 5237/2022 che non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo Data pubblicazione 17/02/2022 cui le esigenze di natura pubblicistica e collettiva sottese alla procedura con- corsuale giustificherebbero, nel caso in cui il concordato preventivo o l'ac- cordo di ristrutturazione dei debiti sfocino nella dichiarazione di fallimento del debitore, l'esclusione del carattere vincolante delle pattuizioni precedente- mente intervenute tra quest'ultimo ed il professionista da lui designato; che è parimenti infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 della legge fall. e degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale ha omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione da essi sollevata in relazione alla mancata formulazione di specifiche censure avverso le argomentazioni svolte dal Giudice delegato a sostegno della prevalenza dei compensi medi previsti dal d.m. n. 140 del 2012 sull'accordo intervenuto tra il professionista e la società fallita; che il mancato esame di un'eccezione di carattere processuale, come nella specie quella riguardante la specificità dell'impugnazione, non dà infatti luogo al vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di preter- missione di questioni di merito (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25154; Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1876; Cass., Sez. I, 26/09/2013, n. 22083); che il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo carattere im- pugnatorio, non è assimilabile all'appello, avendo ad oggetto il riesame a co- gnizione piena del provvedimento adottato in sede di verificazione sulla base di una cognizione sommaria (cfr. Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/ 2017, n. 19003), con la conseguenza che l'indagine demandata al tribunale non è limitata alla legittimità del predetto provvedimento, ma si estende all'intero rapporto dal quale trae origine il credito insinuato; che deve ritenersi pertanto consentita la valutazione di tutte le ragioni ed eccezioni volte rispettivamente a sostenere e a contrastare la domanda ori- ginaria, indipendentemente dalla motivazione della decisione impugnata, la quale non deve costituire necessariamente oggetto di specifiche censure, volte a confutare le argomentazioni svolte dal giudice delegato, richiedendosi, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 3 della legge fall., soltanto l'esposi- zione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda l'impugnazione; 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10197/2020 Numero sezionale 1317/2022 Numero di raccolta generale 5237/2022 che nella specie, d'altronde, gli stessi ricorrenti hanno riportato testual-Data pubblicazione 17/02/2022 mente, nella narrativa del ricorso, i passi salienti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da cui si evince che l'opponente aveva specificamente censurato l'affermazione del Giudice delegato, secondo cui il compenso do- veva essere liquidato in base ai parametri fissati dal d.m. n. 140/2012, no- nostante l'intervenuta pattuizione per iscritto di un maggior compenso, so- stenendo che, in virtù di una lettura coordinata dell'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'art. 1 del d.m. n. 140 del 2012 e dell'art. 2233 cod. civ., il ricorso ai predetti parametri ha carattere residuale, in quanto consen- tito soltanto nell'ipotesi in cui tra il cliente ed il professionista non sia inter- venuto alcun accordo sul compenso; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t