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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11423/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bifolcocontroricorrente-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. cron 3220/2022depositato il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Risulta dal provvedimento impugnato che PASQUALE ANNARUMMAha proposto domanda di rivendica nel Fallimento ABATE

V. DI ABATENumero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026MARIO [OSCURATO:SOCIETA]., fondata in principalità sull’acquisto per usucapione dialcuni beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento per possessoultraventennale (10 giugno 1996 – 10 giugno 2016); in via gradata, èstato chiesto dichiararsi l’inefficacia o la nullità per mancanza di forma exartt. 47 e 48 l. n. 89/1913 (legge notarile) del contratto del 10 giugno1996, con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaAnnarumma avrebbero solo simulatamente alienato tali beni a MarioAbate, poi dichiarato fallito.

In via ulteriormente gradata, ha chiestoammettersi il proprio credito di € 156.021,68 a titolo di risarcimento dannio di ingiustificato arricchimento.2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di rivendica e haparzialmente ammesso l’istante allo stato passivo al chirografo perl’importo di € 4.983,31 per «presentazione della domanda al Comune»,con riserva del definitivo rigetto della domanda di rivendica.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione.

Ha ritenuto inammissibile la domanda diusucapione proposta in sede di formazione dello stato passivo, nonessendo compatibile con il rito endoconcorsuale l’azione di accertamentodell’avvenuto acquisto a titolo originario, dovendo l’azione essere propostadavanti al giudice ordinario.

Ha, inoltre, evidenziato il giudicedell’opposizione che non sussiste alcun titolo anteriore alla dichiarazione difallimento di accertamento dell’intervenuta usucapione, né essendo ildecreto che conclude il giudizio di opposizione equiparabile a una sentenzaai fini di quanto prevede l’art. 2651 cod. civ.4.

Ha poi rigettato la domanda di accertamento della nullità dell’attodel 10 giugno 1996, trattandosi di compravendita e ha ritenuto che ladomanda di simulazione della compravendita, dissimulante una donazione,non fosse stata riportata nelle conclusioni.

La domanda di simulazione è,poi, stata rigettata nel merito, ritenendo inammissibile la prova per testinei confronti del curatore, nei cui confronti occorre documentazionen. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026avente data certa opponibile al Fallimento ai fini della prova dell’accordo,anche sul prezzo di vendita.

A questo riguardo, il giudice dell’opposizioneha valorizzato la quietanza di pagamento del prezzo contenuta nelcontratto («il contratto (…) contiene la dichiarazione notarile in ordine allaconsegna dei titoli di pagamento (…) e la quietanza»).5.

Il decreto impugnato ha, poi, rigettato la domanda risarcitoria,fondata sulla realizzazione di lavori eseguiti tra il 1998 e il 2002, in quantocredito prescritto e ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificatoarricchimento stante la natura residuale dell’azione.6.

Propone ricorso per cassazione il rivendicante, affidato a tre motivi,cui resiste il Fallimento con controricorso.

Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsonel suo complesso per mancanza della ricostruzione dei fatti, essendo ifatti desumibili dall’esposizione complessiva del ricorso.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51e 93 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoinammissibile la proposizione della domanda di usucapione davanti algiudice delegato.

Il ricorrente chiede darsi discontinuità all’arresto diquesta Corte (Cass., n. 12736/2021), valorizzato nel decreto impugnato,deducendo che la rivendica di un bene mobile fondata su un acquisto atitolo originario non differisce dalla rivendica del terzo nella proceduraesecutiva immobiliare.

Né tale acquisto sarebbe impedito dallospossessamento del fallito, trattandosi di acquisto diverso da quelli a titoloderivativo.

Su questo tema il ricorrente torna diffusamente in memoria,osservando come il precedente indicato sarebbe già superato da un piùrecente arresto di questa Corte (Cass., n. 32104/2024).n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/20263.

Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 782 cod. civ., 48 l. n. 89/1913 (legge notarile), oltre che degliartt. 1414, 1° e 2° comma, 1417 cod. civ., 51 e 93 l.fall., nella parte incui il decreto impugnato ha ritenuto inammissibile la prova testimonialeper l’accertamento della simulazione del contratto del 10 giugno 1996,deducendo anche nullità del provvedimento a termini dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e – in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. - omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.4.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2704, 2041, 2909 cod. civ., 96 l.fall. e 112 cod. proc. civ., nonchénullità del provvedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.e – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - omessoesame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce violazione del giudicatosull’an debeatur essendo stato ammesso parzialmente il credito allo statopassivo.

Censura, inoltre, la decorrenza della prescrizione dall’esecuzionedei pagamenti, nonché le statuizioni di inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ. e di inopponibilità della documentazione al Fallimento,avendo il giudice dell’opposizione errato nel ritenere che le quietanzeprodotte riguardassero lavori assentiti.5.

Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, essendoadeguatamente illustrati fatti e circostanze in fatto, né essendo il motivocontrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (fondata su ununico arresto), rispetto alla quale si chiede, motivatamente, discontinuità.6.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.Secondo il precedente di questa Corte (Cass., n. 12736/2021), valorizzatonel decreto impugnato, non può essere fatta valere l'usucapionedell'immobile intestato al fallito con la rivendica ex art. 103 l.fall., essendoil procedimento di formazione dello stato passivo strutturalmente inidoneon. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026alla trattazione di un giudizio di usucapione, salvo che il terzo produca untitolo di acquisto opponibile alla massa.

Detto precedente è fondato su untriplice ordine argomentativo:a) l’usucapione può essere opposta al curatore del fallimento in sede diverifica se il rivendicante produce un titolo opponibile alla massa,ove trascritto in epoca precedente la dichiarazione di fallimento;b) l’usucapione può essere opposta all’ultimo proprietario, ma non alcuratore del fallimento o alla massa dei creditori;c) il procedimento di formazione dello stato passivo è strutturalmenteinidoneo ad «accogliere» accertamenti di non pronta soluzione.7.

Questi argomenti non possono essere condivisi.

L’usucapione è unostrumento di acquisto di beni immobili che prescinde dalla continuità delletrascrizioni.

La preesistenza rispetto al fallimento della trascrizione di untitolo di acquisto ricorre per rendere opponibili nei confronti dei creditorigli acquisti immobiliari a titolo derivativo ai fini degli artt. 2913 cod. civ. e45 l.fall. (Cass., n. 18084/2025; Cass., n. 33167/2023; Cass., n.1190/2018).

L’acquisto a titolo originario prescinde, invece, dallatrascrizione del titolo di acquisto dell’usucapente; ciò avviene anche inconflitto con chi abbia acquistato a titolo derivativo, atteso che il principiodella continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 cod. civ., conriferimento agli atti indicati nell'art. 2643 cod. civ., non risolve il conflittotra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario, maunicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa(Cass., n. 8590/2022; Cass., n. 2161/2005).

Principio che trovaapplicazione anche in sede di esecuzione forzata (Cass., n. 27668/2009;Cass., n. 443/1985), la quale è fondata sul principio della continuità delletrascrizioni, proprio degli acquisti a titolo derivativo (Cass., n.25926/2022; Cass., n. 20608/2017; Cass., n. 6386/2017; Cass., n.20037/2010; Cass., n. 27/2000).n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/20268.

Parimenti, l’usucapione può essere legittimamente opposta alcuratore in relazione ai beni immobili acquisiti all’attivo fallimentare,artt. 42 e 45 l.fall., che attengono al vincolo di indisponibilità sui beni delfallito e all’opponibilità di «atti» al fallimento – non diversamente daquanto avviene nell’esecuzione forzata con gli artt. 2913 e 2914 cod. civ.– ai quali è estranea l’usucapione.

L’usucapione costituisce titolo diacquisto di diritti reali fondato su un «fatto giuridico», come il possesso eil decorso del termine (Cass., Sez.

U., n. 23093/2025; Cass., n.12289/2012), privo di oneri di pubblicità (Cass., n. 13184/1999), inquanto svincolato da un rapporto con il precedente titolare del diritto.9.

Analogamente, la sentenza dichiarativa di fallimento è inidonea ainterrompere il tempo ad usucapendum (Cass., n. 28880/2023; Cass., n.17230/2022; Cass., n. 15137/2021), rendendo del tutto indifferente perl’usucapente l’eventuale dichiarazione di fallimento.

Ciò che interrompel’utile decorso dell’usucapione è, invece, una domanda giudiziale di rilasciodel bene (Cass., n. 27989/2023), ovvero una domanda petitoria (Cass., n.26996/2025; Cass., n. 4084/2024), che – pendente il fallimento – nonpuò che essere esperita dal curatore del fallimento.10.

D’altro canto, rendere inopponibile al curatore l’usucapionematurata durante la procedura concorsuale – oltre a creare distonie conl’esecuzione forzata, dove l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. civ. puòveicolare una pretesa impeditiva alla prosecuzione della proceduraesecutiva (Cass., n. 9720/2020) - esporrebbe l’acquirente del fallimentoall’evizione dell’usucapente e, di converso, la massa dei creditori allaripetizione del prezzo versato (Cass., n. 11928/2023), se non paralizzandola vendita forzata del cespite immobiliare passibile di usucapione.11.

Questa azione di accertamento della proprietà del bene immobile,derivante da una fattispecie acquisitiva a titolo originario, non èincompatibile con il procedimento di accertamento dello stato passivo e din. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026separazione dei beni acquisiti all’attivo della massa dei creditori (art. 103l.fall.), come già da questa Corte affermato a superamento di Cass. n.12736/2021 (Cass., n. 32104/2024, menzionata dal ricorrente in memoriae, più di recente, Cass., n. 33239/2025).

Non osta, al riguardo, Cass., n.13184/1999 (cit.), emesso in pendenza dell’art. 24 l.fall. pro tempore(precedente la novella del d. lgs. n. 5/2006), secondo cui erano esclusedalla competenza funzionale del tribunale fallimentare «le azioni realiimmobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza»,indipendentemente dalla preesistenza o meno al fallimento dei relativirapporti (Cass., n. 19165/2007).

Il venir meno della deroga allacompetenza funzionale per le azioni reali immobiliari consente l’attrazionenel procedimento di formazione dello stato passivo della domanda dirivendica fondata sull’acquisizione per usucapione nelle forme dell’art. 103l.fall., non diversamente da quanto avviene per l’esecuzione immobiliarecon l’opposizione di terzo (art. 619 cod. proc. civ.).

Procedimento,peraltro, in questo caso sottratto ai vincoli di cui all’art. 45 l.fall., cheimpongono la preventiva trascrizione del titolo di acquisto del rivendicantenel caso in cui la rivendica sia fondata su domanda giudiziale volta a porrenel nulla il titolo di acquisto del fallimento («ove debitamente trascritta»:Cass., Sez.

U., n. 6481/2026).12.

Né il procedimento di formazione dello stato passivo èincompatibile con l’acquisizione di prove costituende o di non rapidasoluzione, potendo il giudice delegato «procedere ad atti di istruzione surichiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza delprocedimento»; prove che, in ogni caso, possono essere acquisite nelgiudizio di opposizione, ove non vi è necessità di contemperare l’interessedei creditori alla rapida formazione dello stato passivo con quello delrivendicante all’accertamento della fattispecie acquisitiva.13.

Va, pertanto, enunciato il principio di diritto:n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026«l’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo delfallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimentonelle forme dell’art. 103 l.fall., costituendo l’usucapione una fattispecieacquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un“fatto giuridico” (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile alcuratore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epocaprecedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile».14.

Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione delsuddetto principio.

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primomotivo con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi il decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvioanche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 12808/2022 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bifolcocontroricorrente-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. cron 3220/2022depositato il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Risulta dal provvedimento impugnato che PASQUALE ANNARUMMAha proposto domanda di rivendica nel Fallimento ABATE V. DI ABATENumero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026MARIO [OSCURATO:SOCIETA]., fondata in principalità sull’acquisto per usucapione dialcuni beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento per possessoultraventennale (10 giugno 1996 – 10 giugno 2016); in via gradata, èstato chiesto dichiararsi l’inefficacia o la nullità per mancanza di forma exartt. 47 e 48 l. n. 89/1913 (legge notarile) del contratto del 10 giugno1996, con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaAnnarumma avrebbero solo simulatamente alienato tali beni a MarioAbate, poi dichiarato fallito. In via ulteriormente gradata, ha chiestoammettersi il proprio credito di € 156.021,68 a titolo di risarcimento dannio di ingiustificato arricchimento.2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di rivendica e haparzialmente ammesso l’istante allo stato passivo al chirografo perl’importo di € 4.983,31 per «presentazione della domanda al Comune»,con riserva del definitivo rigetto della domanda di rivendica.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione. Ha ritenuto inammissibile la domanda diusucapione proposta in sede di formazione dello stato passivo, nonessendo compatibile con il rito endoconcorsuale l’azione di accertamentodell’avvenuto acquisto a titolo originario, dovendo l’azione essere propostadavanti al giudice ordinario. Ha, inoltre, evidenziato il giudicedell’opposizione che non sussiste alcun titolo anteriore alla dichiarazione difallimento di accertamento dell’intervenuta usucapione, né essendo ildecreto che conclude il giudizio di opposizione equiparabile a una sentenzaai fini di quanto prevede l’art. 2651 cod. civ.4. Ha poi rigettato la domanda di accertamento della nullità dell’attodel 10 giugno 1996, trattandosi di compravendita e ha ritenuto che ladomanda di simulazione della compravendita, dissimulante una donazione,non fosse stata riportata nelle conclusioni. La domanda di simulazione è,poi, stata rigettata nel merito, ritenendo inammissibile la prova per testinei confronti del curatore, nei cui confronti occorre documentazionen. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026avente data certa opponibile al Fallimento ai fini della prova dell’accordo,anche sul prezzo di vendita. A questo riguardo, il giudice dell’opposizioneha valorizzato la quietanza di pagamento del prezzo contenuta nelcontratto («il contratto (…) contiene la dichiarazione notarile in ordine allaconsegna dei titoli di pagamento (…) e la quietanza»).5. Il decreto impugnato ha, poi, rigettato la domanda risarcitoria,fondata sulla realizzazione di lavori eseguiti tra il 1998 e il 2002, in quantocredito prescritto e ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificatoarricchimento stante la natura residuale dell’azione.6. Propone ricorso per cassazione il rivendicante, affidato a tre motivi,cui resiste il Fallimento con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsonel suo complesso per mancanza della ricostruzione dei fatti, essendo ifatti desumibili dall’esposizione complessiva del ricorso.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51e 93 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoinammissibile la proposizione della domanda di usucapione davanti algiudice delegato. Il ricorrente chiede darsi discontinuità all’arresto diquesta Corte (Cass., n. 12736/2021), valorizzato nel decreto impugnato,deducendo che la rivendica di un bene mobile fondata su un acquisto atitolo originario non differisce dalla rivendica del terzo nella proceduraesecutiva immobiliare. Né tale acquisto sarebbe impedito dallospossessamento del fallito, trattandosi di acquisto diverso da quelli a titoloderivativo. Su questo tema il ricorrente torna diffusamente in memoria,osservando come il precedente indicato sarebbe già superato da un piùrecente arresto di questa Corte (Cass., n. 32104/2024).n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 782 cod. civ., 48 l. n. 89/1913 (legge notarile), oltre che degliartt. 1414, 1° e 2° comma, 1417 cod. civ., 51 e 93 l.fall., nella parte incui il decreto impugnato ha ritenuto inammissibile la prova testimonialeper l’accertamento della simulazione del contratto del 10 giugno 1996,deducendo anche nullità del provvedimento a termini dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e – in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. - omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2704, 2041, 2909 cod. civ., 96 l.fall. e 112 cod. proc. civ., nonchénullità del provvedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.e – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - omessoesame di fatto decisivo per il giudizio. Deduce violazione del giudicatosull’an debeatur essendo stato ammesso parzialmente il credito allo statopassivo. Censura, inoltre, la decorrenza della prescrizione dall’esecuzionedei pagamenti, nonché le statuizioni di inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ. e di inopponibilità della documentazione al Fallimento,avendo il giudice dell’opposizione errato nel ritenere che le quietanzeprodotte riguardassero lavori assentiti.5. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, essendoadeguatamente illustrati fatti e circostanze in fatto, né essendo il motivocontrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (fondata su ununico arresto), rispetto alla quale si chiede, motivatamente, discontinuità.6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.Secondo il precedente di questa Corte (Cass., n. 12736/2021), valorizzatonel decreto impugnato, non può essere fatta valere l'usucapionedell'immobile intestato al fallito con la rivendica ex art. 103 l.fall., essendoil procedimento di formazione dello stato passivo strutturalmente inidoneon. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026alla trattazione di un giudizio di usucapione, salvo che il terzo produca untitolo di acquisto opponibile alla massa. Detto precedente è fondato su untriplice ordine argomentativo:a) l’usucapione può essere opposta al curatore del fallimento in sede diverifica se il rivendicante produce un titolo opponibile alla massa,ove trascritto in epoca precedente la dichiarazione di fallimento;b) l’usucapione può essere opposta all’ultimo proprietario, ma non alcuratore del fallimento o alla massa dei creditori;c) il procedimento di formazione dello stato passivo è strutturalmenteinidoneo ad «accogliere» accertamenti di non pronta soluzione.7. Questi argomenti non possono essere condivisi. L’usucapione è unostrumento di acquisto di beni immobili che prescinde dalla continuità delletrascrizioni. La preesistenza rispetto al fallimento della trascrizione di untitolo di acquisto ricorre per rendere opponibili nei confronti dei creditorigli acquisti immobiliari a titolo derivativo ai fini degli artt. 2913 cod. civ. e45 l.fall. (Cass., n. 18084/2025; Cass., n. 33167/2023; Cass., n.1190/2018). L’acquisto a titolo originario prescinde, invece, dallatrascrizione del titolo di acquisto dell’usucapente; ciò avviene anche inconflitto con chi abbia acquistato a titolo derivativo, atteso che il principiodella continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 cod. civ., conriferimento agli atti indicati nell'art. 2643 cod. civ., non risolve il conflittotra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario, maunicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa(Cass., n. 8590/2022; Cass., n. 2161/2005). Principio che trovaapplicazione anche in sede di esecuzione forzata (Cass., n. 27668/2009;Cass., n. 443/1985), la quale è fondata sul principio della continuità delletrascrizioni, proprio degli acquisti a titolo derivativo (Cass., n.25926/2022; Cass., n. 20608/2017; Cass., n. 6386/2017; Cass., n.20037/2010; Cass., n. 27/2000).n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/20268. Parimenti, l’usucapione può essere legittimamente opposta alcuratore in relazione ai beni immobili acquisiti all’attivo fallimentare,artt. 42 e 45 l.fall., che attengono al vincolo di indisponibilità sui beni delfallito e all’opponibilità di «atti» al fallimento – non diversamente daquanto avviene nell’esecuzione forzata con gli artt. 2913 e 2914 cod. civ.– ai quali è estranea l’usucapione. L’usucapione costituisce titolo diacquisto di diritti reali fondato su un «fatto giuridico», come il possesso eil decorso del termine (Cass., Sez. U., n. 23093/2025; Cass., n.12289/2012), privo di oneri di pubblicità (Cass., n. 13184/1999), inquanto svincolato da un rapporto con il precedente titolare del diritto.9. Analogamente, la sentenza dichiarativa di fallimento è inidonea ainterrompere il tempo ad usucapendum (Cass., n. 28880/2023; Cass., n.17230/2022; Cass., n. 15137/2021), rendendo del tutto indifferente perl’usucapente l’eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò che interrompel’utile decorso dell’usucapione è, invece, una domanda giudiziale di rilasciodel bene (Cass., n. 27989/2023), ovvero una domanda petitoria (Cass., n.26996/2025; Cass., n. 4084/2024), che – pendente il fallimento – nonpuò che essere esperita dal curatore del fallimento.10. D’altro canto, rendere inopponibile al curatore l’usucapionematurata durante la procedura concorsuale – oltre a creare distonie conl’esecuzione forzata, dove l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. civ. puòveicolare una pretesa impeditiva alla prosecuzione della proceduraesecutiva (Cass., n. 9720/2020) - esporrebbe l’acquirente del fallimentoall’evizione dell’usucapente e, di converso, la massa dei creditori allaripetizione del prezzo versato (Cass., n. 11928/2023), se non paralizzandola vendita forzata del cespite immobiliare passibile di usucapione.11. Questa azione di accertamento della proprietà del bene immobile,derivante da una fattispecie acquisitiva a titolo originario, non èincompatibile con il procedimento di accertamento dello stato passivo e din. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026separazione dei beni acquisiti all’attivo della massa dei creditori (art. 103l.fall.), come già da questa Corte affermato a superamento di Cass. n.12736/2021 (Cass., n. 32104/2024, menzionata dal ricorrente in memoriae, più di recente, Cass., n. 33239/2025). Non osta, al riguardo, Cass., n.13184/1999 (cit.), emesso in pendenza dell’art. 24 l.fall. pro tempore(precedente la novella del d. lgs. n. 5/2006), secondo cui erano esclusedalla competenza funzionale del tribunale fallimentare «le azioni realiimmobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza»,indipendentemente dalla preesistenza o meno al fallimento dei relativirapporti (Cass., n. 19165/2007). Il venir meno della deroga allacompetenza funzionale per le azioni reali immobiliari consente l’attrazionenel procedimento di formazione dello stato passivo della domanda dirivendica fondata sull’acquisizione per usucapione nelle forme dell’art. 103l.fall., non diversamente da quanto avviene per l’esecuzione immobiliarecon l’opposizione di terzo (art. 619 cod. proc. civ.). Procedimento,peraltro, in questo caso sottratto ai vincoli di cui all’art. 45 l.fall., cheimpongono la preventiva trascrizione del titolo di acquisto del rivendicantenel caso in cui la rivendica sia fondata su domanda giudiziale volta a porrenel nulla il titolo di acquisto del fallimento («ove debitamente trascritta»:Cass., Sez. U., n. 6481/2026).12. Né il procedimento di formazione dello stato passivo èincompatibile con l’acquisizione di prove costituende o di non rapidasoluzione, potendo il giudice delegato «procedere ad atti di istruzione surichiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza delprocedimento»; prove che, in ogni caso, possono essere acquisite nelgiudizio di opposizione, ove non vi è necessità di contemperare l’interessedei creditori alla rapida formazione dello stato passivo con quello delrivendicante all’accertamento della fattispecie acquisitiva.13. Va, pertanto, enunciato il principio di diritto:n. 12808/2022 R.G.Numero registro generale 12808/2022Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 11423/2026Data pubblicazione 28/04/2026«l’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo delfallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimentonelle forme dell’art. 103 l.fall., costituendo l’usucapione una fattispecieacquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un“fatto giuridico” (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile alcuratore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epocaprecedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile».14. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione delsuddetto principio. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primomotivo con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi il decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvioanche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 12808/2022 R.G.
Decreto Cassazione n. 11423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris